
Affido condiviso non derogabile per la distanza tra residenza del padre e del figlio
La distanza oggettiva tra il luogo di residenza del figlio e del genitore non collocatario, non costituisce una deroga al regime dell’affidamento condiviso.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, nella sentenza n. 30826/18, depositata il 28 novembre scorso.
LA SENTENZA
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale, aveva confermato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, con sospensione dei rapporti della figlia con il padre. Avverso il suddetto decreto, il genitore non affidatario, ha proposto ricorso per cassazione.
Nell’esaminare la controversia in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, è possibile derogare all’applicazione dell’istituto dell’affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
A ciò si aggiunga che, ai fini dell’affidamento esclusivo non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore.
La cd. bigenitorialità, si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal padre della minore.
(Altalex, 3 gennaio 2019. Nota di Maria Elena Bagnato)
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Danno parentale non varia in funzione della residenza del danneggiato
L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
È questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.
LA SENTENZA
Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la richiesta di risarcimento dei danni patiti dai parenti di un uomo deceduto in conseguenza dell’investimento da parte di un autocarro.
In particolare, il giudice dell’appello aveva rigettato la domanda proposta dalla madre e dai fratelli della vittima, ritenendo non provata una “effettiva compromissione di un rapporto affettivo in essere al momento del fatto” e aveva accolto la domanda di risarcimento proposta dalla moglie e dai figli della vittima, ragguagliandolo però alla “realtà socioeconomica in cui vivono i soggetti danneggiati” (Romania).
La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha precisato di aver “già ripetutamente affermato che la realtà socioeconomica nella quale vive la vittima d’un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano”.
Ha, poi, ulteriormente precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. ha si’ una funzione compensativa, ma da ciò non discende affatto che il pretium doloris sia funzione della residenza del danneggiato. Ciò sia per una ragione giuridica, sia per una ragione logica.
La ragione giuridica è che nella stima di ogni danno non patrimoniale si deve tenere conto delle conseguenze dell’illecito che consistono nei pregiudizi che la vittima, in assenza del fatto illecito, avrebbe evitato. Se questa è la nozione di “danno” per la nostra legge, il risarcimento che lo monetizza non potrà mai variare in funzione della residenza del danneggiato:
- sia perché il luogo dove la vittima vive non è una “conseguenza” del fatto illecito;
- sia perché tra le “conseguenze” del danno non rientra l’impiego che la vittima farà del denaro dell’offensore;
- sia perché un risarcimento in denaro non necessariamente è destinato ad essere speso: esso potrebbe essere tesaurizzato od investito;
- sia, infine, perché col pagamento del risarcimento l’obbligazione si estingue, e tutto quel che avviene dopo è un post factum giuridicamente irrilevante.
Erronea giuridicamente, la tesi ut supra è paradossale dal punto di vista della logica formale. Se, infatti, dalla natura compensativa del risarcimento si fa discendere la pretesa di variarlo in funzione della residenza dell’avente diritto, ne seguirebbe che:
(a) la regola dovrebbe valere anche in bonam partem, con la conseguenza che il creditore potrebbe artificiosamente trasferirsi in Paesi dall’elevato reddito pro capite, per pretendere un risarcimento maggiore;
(b) si perverrebbe all’assurdo che il prodigo andrebbe risarcito più dell’avaro (perché il secondo non comprerebbe mai nulla), e lo stoico meno dell’epicureo (posto che solo per il secondo il “sommo bene” è la soddisfazione dei bisogni materiali);
(c) si perverrebbe all’assurdo che a parità di sofferenza il risarcimento dovrebbe essere più elevato in tempi di rialzo generalizzato dei prezzi, e più modesto in epoche di stagnazione economica.
Infine, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma, connaturale all’essere umano.
Naturalmente, si tratterà pur sempre d’una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
Tuttavia, la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’indifferenza d’una madre alla morte del figlio.
(Altalex, 4 aprile 2018. Nota di Giuseppina Mattiello)
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Danno da mancato consenso informato: risponde anche l’aiuto chirurgo
Omessa acquisizione del consenso informato del paziente: la responsabilità risarcitoria per la mancata informazione non riguarda solo il capo dell’equipe medicache ha eseguito l’intervento, ma anche l’aiuto-chirurgo che ha consigliato l’operazione chirurgica.
E’ quanto precisato dalla Cassazione, Sezione III civile, nella sentenza n. 26728 del 24 ottobre 2018.
Nel caso in esame, un uomo aveva convenuto in giudizio due medici e l’Azienda Ospedaliera presso cui era stato in cura, al fine di ottenere risarcimento dei danni permanenti subiti in seguito all’intervento chirurgico cui si era sottoposto, senza esser stato previamente informato in relazione ai rischi cui sarebbe potuto andare in contro.
La moglie dell’attore, interveniva nel giudizio per chiedere in proprio la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato, di riflesso, dal fatto illecito del terzo responsabile.
Il Tribunale accertava la responsabilità contrattuale dell’Azienda Ospedaliera e dell’urologo solo con riferimento all’omesso consenso informato e li condannava in solido a risarcire al solo attore i danni da mancata acquisizione del consenso informato.
Avverso la citata sentenza, i coniugi proponevano appello innanzi alla competente Corte territoriale che, rigettato l’appello principale, accoglieva quello incidentale del medico chirurgo, riformando in parte la sentenza di primo grado.
Pertanto, gli attori ricorrevano per Cassazione.
Nella vicenda in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un caso sui generis, ovvero sulla responsabilità derivante dalla condotta omissiva dell’aiuto chirurgo che aveva consigliato l’intervento al paziente, senza informare preventivamente quest’ultimo dei rischi e delle possibili conseguenze che tale operazione chirurgica avrebbe potuto comportare. I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso, ritenendo contraddittoria la sentenza impugnata; con riferimento all’omissione dell’obbligo di informazione che grava sul medico, hanno enunciato il principio di diritto, secondo cui: “in tema di consenso medico informato riguardo all’esecuzione di un intervento operatorio, qualora risulti, come nella specie, che esso è stato eseguito da un sanitario come capo dell’equipe medico – chirurgica, ma che altro sanitario, che abbia partecipato all’operazione in qualità di aiuto- chirurgo, sia stato quello che ha consigliato al paziente l’esecuzione dell’intervento, erroneamente la sentenza di merito, avendo accertato il difetto del consenso informato, riferisce la responsabilità al solo capo dell’equipe medica, ancorchè egli abbia eseguito l’intervento, e non anche all’aiuto-chirurgo, giacchè costui, nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non avere assicurato l’informazione dovuta”.
Altro aspetto esaminato dalla Suprema Corte, è quello attinente al danno subito in via diretta e/o riflessa dalla coniuge del paziente, su cui giudici di merito hanno omesso di pronunciarsi. In particolare, il giudice di primo grado, aveva considerato che il danno arrecato all’attore era costituito dall’inosservanza dell’obbligo di rendere effettivo il c.d. consenso informato, condotta che solo indirettamente potrebbe essere individuata come causa del pregiudizio lamentato dalla coniuge, e pertanto idonea a legittimare un risarcimento, mentre la Corte d’appello ha trascurato del tutto la censura mossa dai ricorrenti.
A tal riguardo, la Cassazione ha chiarito che la condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, proietta i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, incidendo direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell’art. 142 c.c., comma 2.
Pertanto, l’omesso consenso informato da parte del personale medico ha inciso sulla sfera sessuale della coppia di coniugi in sè considerata, e non solo su quella del paziente.
In relazione a ciò, la Suprema Corte ha affermato che:”in tema di consenso informato, qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge ad un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell’intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti”.
Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, che sarà tenuta a pronunciarsi alla luce del suddetto principio di diritto.
LA SENTENZA
Cassazione Civile
sez. III
Sentenza 23/10/2018, n. 26728
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8646-2016 proposto da:
B.A., (OMISSIS), G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CECCHELLA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
M.G., M., AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), (OMISSIS), GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1669/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso;
udito l’Avvocato CLAUDIO CECCHELLA.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con atto di citazione, B.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pisa, il dott. B.F.C. (andrologo), il dott. M.G. (urologo medico-chirurgo), l’Università degli Studi di (OMISSIS), dove il primo prestava attività di ricerca, e l’Azienda ospedaliera (OMISSIS), dove il secondo prestava attività chirurgica e di assistenza, per accertarne la responsabilità contrattuale per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dall’esercizio della professione medico-sanitaria nei confronti del cliente-paziente, o extracontrattuale, ai sensi dell’art 2043 c.c., per i danni causati per inadempimento o fatto illecito comunque imputabili a negligenza ed imperizia propria o dei propri dirigenti e dipendenti, nell’esercizio della professione medico-sanitaria, nonchè per condannarli al risarcimento dei danni subiti per la carenza di prestazione di consenso informato in relazione ai rischi di un intervento di fallo-plastica additiva, poi in concreto verificatisi con conseguenze permanenti valutate nella misura del 25% di danno biologico permanente, in considerazione della definitiva “impotentia coeundi”. G.M., moglie dell’attore, interveniva nel giudizio per chiedere in proprio la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato, come effetto riflesso, dal fatto illecito del terzo responsabile. Si costituivano in giudizio i convenuti, nonché, su richiesta di M.G., la Compagnia Assitalia che assicurava l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e la Lloyd Adriatico s.p.a., compagnia con polizza di secondo rischio. Il Tribunale di (OMISSIS) decideva con sentenza n. 1072/2008, depositata in data 13/9/2008, accertava la responsabilità contrattuale dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e dell’urologo M.G. solo con riferimento all’omesso consenso informato e li condannava in solido a risarcire al solo attore i danni non già derivatigli a seguito dell’intervento, eseguito secondo le tecniche dell’arte, bensì collegati alla mancata acquisizione del consenso informato, quantificati in Euro 10.000,00 a favore del solo paziente; rigettava la domanda dell’attore nei confronti dell’andrologo B.F.C. e dell’Università degli Studi di (OMISSIS); infine, rigettava la domanda della terza intervenuta G.M., stante la ratio della responsabilità da omesso consenso informato, coinvolgente diritti esclusivamente personali afferenti al coniuge che si è sottoposto all’intervento chirurgico.
2. Avverso la citata sentenza, B.A. e G.M. proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, contestando il mancato riconoscimento dell’obbligo di ottenere il consenso informato anche a carico del secondo medico, B.F.C. (andrologo), nonchè l’esclusione di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di informare il paziente ed il danno in concreto subito, pari al danno biologico accertato, sostenendo che la scelta di non sottoporsi all’intervento sarebbe conseguita ove il paziente fosse stato correttamente informato sulle possibili gravi conseguenze dell’intervento in ordine alla propria sfera sessuale, poi verificatesi. Si costituivano le parti convenute e le terze chiamate; M.G. proponeva, inoltre, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui addebitava allo stesso la mancata acquisizione del consenso informato, dovendosi ascrivere tale obbligo alla responsabilità del solo primo operatore in occasione dell’intervento chirurgico, prof. Mi.Ri., non citato in giudizio.
3. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1669/2015, depositata il 30/9/2015, rigettava l’appello principale degli attori ed accoglieva l’appello incidentale del medico chirurgo, riformando in parte qua la sentenza di primo grado. Per quanto qui interessa, la Corte d’Appello individuava la responsabilità della mancata prestazione di consenso nel primo operatore, non citato in giudizio, sull’assunto che spettasse solo a quest’ultimo fornire le adeguate informazioni sull’esito eventuale dell’intervento, in particolare sostenendo che “non appare sufficiente correlare il dovere di informare sulle conseguenze di un intervento che si consiglia o si raccomanda, a persona diversa da colui che tale intervento oggettivamente effettua e dei cui effetti si presume sia oggettivamente informato”. Pertanto, accoglieva l’appello incidentale di M.G. e riformava parzialmente la sentenza di primo grado.
4. Avverso la sentenza n. 1669/2015 depositata il 30/9/2015, G.M. e B.A. proponevano ricorso per Cassazione con atto notificato in data 4-5/4/2016, deducendo quattro motivi di ricorso. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento dei primi due motivi. I ricorrenti producevano memoria.
RAGIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 Cost., comma 2 e art. 13 Cost., della L. n. 833 del 1987, art. 33 e degli artt. 1176, 1218, 1223, 1226, 1228, 2043 e 2056 c.c., per avere la sentenza escluso la responsabilità del medico chirurgo per l’omessa acquisizione del consenso informato del paziente, in quanto non “primo operatore” ma “aiuto” nell’ èquipe medica che sottopose ad intervento chirurgico il ricorrente. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la corte d’Appello di Firenze ha esaminato gli obblighi concernenti il consenso informato del paziente a carico del medico-chirurgo, esclusivamente in relazione alla sua attività nell’ambito dell’intervento chirurgico, ma non ha esaminato l’attività preliminare in occasione della quale, in concomitanza con l’attività professionale prestata dal dott. B.F.C., andrologo, sulla base di fatti inconfutabili ha in più occasioni invitato il sig. B.A. a sottoporsi all’intervento chirurgico, dando fermo parere professionale in tale direzione.
2. Scrutinando primo e secondo motivo congiuntamente si rileva quanto segue in ordine di priorità logica.
2.1. Il caso posto all’attenzione della Corte è certamente sui generis, in quanto il medico che ha partecipato alla scelta del paziente in fase preintervento ha preso parte dell’equipe medica che ha operato il paziente.
2.2. La Corte rileva pertanto che non occorre in questa sede affrontare il tema della responsabilità nell’ambito di un’equipe medica, risultando che la sentenza sia gravemente contraddittoria nel trascurare quello di cui essa stessa ha dato atto, vale a dire le risultanze dei documenti considerati in chiusura di pagina 5 della motivazione. Da esse si evince, infatti, che il medico curante qui resistente consigliò l’intervento, e dunque emerge che il rapporto curativo si indirizzò verso l’operazione per una condotta sua propria.
2.3. Sicchè è pacifico che sia mancata la prestazione del consenso informato anche da parte del medico curante che ha partecipato all’intervento chirurgico e, pertanto, in relazione a una omissione di un obbligo di informazione che grava sul medico, occorre affermare il seguente principio di diritto: “in tema di consenso medico informato riguardo all’esecuzione di un intervento operatorio, qualora risulti, come nella specie, che esso è stato eseguito da un sanitario come capo dell’equipe medico – chirurgica, ma che altro sanitario, che abbia partecipato all’operazione in qualità di aiuto- chirurgo, sia stato quello che ha consigliato al paziente l’esecuzione dell’intervento, erroneamente la sentenza di merito, avendo accertato il difetto del consenso informato, riferisce la responsabilità al solo capo dell’equipe medica, ancorché egli abbia eseguito l’intervento, e non anche all’aiuto-chirurgo, giacchè costui, nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non avere assicurato l’informazione dovuta”.
2.4. Il secondo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del primo motivo.
3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 346 e 352 c.p.c., per non avere essa esaminato gli effetti dell’inadempimento agli obblighi relativi al consenso informato del paziente, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e, in caso di accoglimento dei motivi sub 1 e 2, del dott. M.G., costituendo invece espresso motivo di gravame sollevato.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. La giurisprudenza sull’art. 112 c.p.p. ha precisato che la questione omessa deve essere decisiva. Difatti, il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017).
3.3. La questione omessa, in tale caso, è certamente rilevante ai fini della decisione. La Corte d’appello, difatti, non ha considerato che nell’atto di citazione, nell’esposizione del secondo motivo di appello, viene riferita la mancata valutazione (nella sentenza di primo grado) degli effetti della violazione dell’obbligo di informativa, e in particolare della sua incidenza nella determinazione del nesso di causalità con l’evento occorso. Difatti i ricorrenti si lamentano del fatto che il giudice di primo grado abbia condannato l’azienda ospedaliera solo ai danni determinati in via equitativa e, senza alcuna specifica motivazione, nella misura di Euro 10.000, come in astratto collegabili alla mancata acquisizione del consenso informato, senza tener conto della circostanza che se il paziente fosse stato reso consapevole dei rischi, egli avrebbe evitato i ben più gravi danni cagionati dall’intervento chirurgico, sfociati nella disfunzione del suo apparato genitale, incidente nella sfera sessuale in termini di definitiva impotentia coeundi, semplicemente rifiutando l’intervento. Deducevano infatti che la portata dell’illecito era ben maggiore, posto che il rifiuto del paziente avrebbe potuto evitare quella lesione alla salute psicofisica che i consulenti hanno valutato nella misura del 25% del danno alla salute.
3.4. La Corte di merito, pertanto, non pronunciandosi in merito a tale questione, volta a indurre il giudice d’appello a riesaminare la intera portata lesiva dell’illecito determinato dalla mancata acquisizione del consenso informato in relazione al rischio, poi verificatosi, di un esito peggiorativo della salute del paziente, che i consulenti hanno valutato nella misura del 25%, non ha considerato che il danno “differenziale” da lesione da omesso consenso informato, in tale caso, deve essere stimato per le conseguenze lesive in effetti subite, e non semplicemente come danno da violazione del diritto di autodeterminarsi (valevole ove non sia configurabile un danno alla salute), sottraendo quindi il deficit che il paziente avrebbe comunque avuto se non si fosse sottoposto all’intervento (v. Sez. 3 -, Sentenza n. 24074 del 13/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017).
3.5. Conseguentemente, il Giudice del rinvio sarà tenuto a considerare tale domanda di nuova valutazione del danno biologico conseguente all’omesso consenso informato alla luce dei suesposti principi.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 346 e 352 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte d’appello esaminato gli effetti della violazione dell’obbligo di consenso informato del paziente, anche solo nei confronti dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e, in caso di accoglimento dei motivi sub 1 e 2, del dott. M.G., quanto al danno di riflesso subito dalla sig.ra G.M., costituendo esso invece espresso motivo di gravame sollevato nel giudizio di secondo grado.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Anche in tale caso si rileva un’omessa pronuncia su una questione di rilievo e decisiva, in quanto la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda attinente al danno subito in via diretta e/o riflessa dalla coniuge del paziente, non ravvisato dal giudice di primo grado, su cui la Corte non si è pronunciata, non avendo considerato che la domanda in quella sede coinvolgeva quanto meno l’ente ospedaliero condannato in primo grado per lo stesso titolo. Il giudice di primo grado, infatti, ha considerato che il danno arrecato all’attore è costituito dall’inosservanza dell’obbligo di rendere effettivo il c.d. consenso informato, condotta che solo indirettamente potrebbe essere individuata come causa del pregiudizio lamentato dalla coniuge, e pertanto idonea a legittimare un risarcimento, mentre la Corte d’appello ha trascurato del tutto la censura dei ricorrenti.
4.3. In merito deve affermarsi che la condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, lungi dal provocare un pregiudizio indiretto sul coniuge, è in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell’art. 142 c.c., comma 2 (v. in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9801 del 10/05/2005, ove è stato sancito che lede la donna nel suo diritto alla sessualità, in sè e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio, l’omessa informazione, in violazione dell’obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità “coeundi” a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, che induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato).
4.4. Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame, ove l’omesso consenso informato da parte del personale medico ha certamente inciso sulla sfera sessuale della coppia di coniugi in sè considerata, e non solo su quella del paziente, si deve affermare un nuovo principio di diritto, nel senso che: “in tema di consenso informato, qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge ad un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell’intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti”.
4.5. La Corte di merito, pertanto, in sede di giudizio di rinvio sarà tenuta a pronunciarsi alla luce del suddetto principio di diritto.
5. Conclusivamente il ricorso è fondato, e pertanto, la Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perchè decida anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018
continua
Locazione, il subentro va sempre comunicato al locatore
Cassazione civile, sez. III, sentenza 30/10/2018 n° 27441
In tema di locazione, l’art. 6 della legge n. 392/1978 stabilisce che, in caso di separazione consensuale, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
Si tratta di un fenomeno di successione legale nel contratto ex latere conductoris. Il nuovo conduttore è tenuto a dare notizia al locatore dell’avvenuta successione nel contratto?
Alla domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza 30 ottobre 2018, n. 27441.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il locatore ha il diritto di conoscere il nuovo soggetto divenuto titolare di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto di locazione.
Nella fattispecie, il contratto di locazione era stato stipulato tra un ente locatore e un conduttore che, poi, conveniva ad una separazione consensuale. Nell’omologa di separazione, l’immobile veniva assegnato alla moglie, che subentrava nel contratto di locazione de quo. L’Ente locatore indirizzava le diffide di pagamento dei canoni scaduti all’ex conduttore con cui, però, il rapporto locatizio doveva dichiararsi estinto. Infatti, secondo la Corte d’Appello di Venezia ne conseguiva l’inefficacia interruttiva della richiesta di pagamento relativamente alla prescrizione quinquennale, poiché destinata al marito non più assegnatario dell’immobile. Dovevano invece considerarsi salvi dalla prescrizione i canoni maturati nel quinquennio anteriore all’atto interruttivo ex art. 2948 n. 3 c.c.
Per tale ragione il Giudice di seconde cure riformava parzialmente la sentenza di primo grado.
L’Ente locatore proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello ritenendo che la nuova conduttrice fosse tenuta a dargli comunicazione della modificazione soggettiva del rapporto locatizio, onde evitare la configurazione della violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’abuso del diritto. A fronte di ciò, il locatore ha considerato errato affermare che le diffide di pagamento inviate al marito (ex conduttore) non fossero anche efficaci nei confronti della moglie (attuale conduttrice), attesa la propria estraneità al fenomeno successorio avvenuto ex lege e, quindi, la materiale impossibilità ad indirizzarle all’esatto soggetto obbligato.
Tale motivo di impugnazione è stato accolto dalla Suprema Corte, poiché l’automatismo successorio di cui all’art. 6 L. n. 392/78, se da un lato non comporta l’adesione da parte del locatore, dall’altro non implica che il cambiamento di uno dei titolare del rapporto di locazione debba operare e svolgere i propri effetti nell’ignoranza dell’altro. Ciò è corroborato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ritiene ragionevole rappresentarsi, figurativamente, una sorta di riconsegna del bene al locatore che, a sua volta, lo consegna al nuovo conduttore. Pertanto, la Corte ha ritenuto giustificate le richieste di pagamento dei canoni al vecchio conduttore, attesa la mancata conoscenza della successione da parte dell’Ente locatore. Decidendo di non comunicare al locatore l’avvenuta successione, la nuova conduttrice ha accettato che le pretese continuassero ad essere esercitate nei confronti del marito (ex conduttore) e spiegassero effetti anche nei suoi riguardi. Effetti che trovano giustificazione nella regola di cui all’art. 1375 c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, al fine di conformare la decisione assunta ai principi di diritto sanciti nella sentenza in oggetto.
(Altalex, 30 novembre 2018. Nota di Beatrice Capitanucci)
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GAINNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 5695/2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex lege dell’INPDAP, in persona del Presidente Prof. B.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUMMA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1498/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Rilevato che:
C.F. presentò opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Impdap per Euro 66.551,94 a titolo di canoni ed oneri contrattuali rimasti non pagati in relazione alla locazione di un immobile sito in (OMISSIS). Rappresentò che era stato stipulato nel 1976 un contratto di locazione tra l’istituto e (OMISSIS), suo coniuge separato, e che, in sede di separazione consensuale omologata del 30/4/1985, l’immobile era stato assegnato a lei, che era dunque subentrata nel contratto di locazione ed aveva ininterrottamente occupato l’immobile stesso fino al 4/8/2008. La C. presentò opposizione al decreto ingiuntivo sollevando varie eccezioni, tra cui quella di prescrizione quinquennale dei crediti vantati da Inpdap. Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo condannando la C. a pagare la minor somma di Euro 10.450,46. L’Inps presentò appello chiedendo fosse accertata l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere in costanza di rapporto e la Corte d’Appello di Venezia, per quanto rileva in questa sede, premesso che il trasferimento ex lege del contratto di locazione della casa ex coniugale comporta l’estinzione del rapporto locatizio nei confronti dell’ex conduttore non assegnatario, ha ritenuto che le diffide indirizzate al marito della C., non più assegnatario dell’immobile, sia pur presso lo stesso indirizzo di residenza, non svolgessero efficacia interruttiva della prescrizione, e che il primo atto interruttivo idoneo fosse quello accertato dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’appello riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto salvi dalla prescrizione i canoni locatizi maturati nel quinquennio anteriore all’atto interruttivo ex art. 2948 n.3 c.c. ed ha condannato la C. a pagare all’Inps la somma complessiva di Euro 11.011,75, in parte a titolo di canoni, in parte per oneri accessori, oltre ad una penale prevista nel contratto. Avverso quest’ultima sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La C. non svolge attività difensiva.
Considerato che:
1. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., nonchè art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) l’Inps censura la sentenza nella parte in cui, omettendo di considerare che l’Istituto locatore non era stato informato dell’assegnazione della casa ex coniugale alla C., ha ritenuto che le diffide spedite a nome del marito nell’indirizzo di residenza della moglie, non fossero efficaci nei confronti della stessa ai fini interruttivi della prescrizione. Il ricorrente afferma che l’operatività ex lege del fenomeno successorio non escludeva che la C., proprio perchè subentrata al coniuge nel rapporto locativo, fosse tenuta a dare comunicazione all’ente locatore dell’intervenuta modificazione soggettiva del rapporto, altrimenti determinando una palese violazione dei principi posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ed un abuso del diritto, consistente nell’esonerare la parte succeduta nel contratto di locazione dalla fondamentale obbligazione di pagare il canone, con conseguente gravissimo pregiudizio dell’utilità del contratto per la controparte.
1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che “il locatore, pur in presenza di una successione nel contratto ex latere conductoris di stampo legale e non negoziale, ha comunque il diritto di conoscere quale sia il soggetto divenuto nuovo titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto (sia agli effetti di un controllo della regolarità della vicenda traslativa, sia agli effetti dell’individuazione della controparte interessata alle future vicende contrattuali, quali la rinnovazione, l’aggiornamento del canone, la risoluzione). L’automatismo del meccanismo successorio disciplinato nella L. n. 392 del 1978, art. 6, implica, infatti, la ininfluenza di un qualsivoglia apporto volitivo, di adesione o di accettazione da parte del locatore ceduto, ma non implica altresì che, in un rapporto contrattuale di durata a prestazioni corrispettive, il cambiamento di titolarità di uno dei due contraenti possa operare e svolgere i propri effetti nella ignoranza dell’altro (Cass., 3, n. 1831 del 14/2/1992).
La giurisprudenza di questa Corte, relativa alla successione ex lege nel contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, è consolidata nel senso di ritenere che, nella cessione, si realizzi in senso figurativo e virtuale una sorta di riconsegna al locatore dell’immobile e la consegna del bene al nuovo conduttore e che la legge sciolga il meccanismo della solidarietà altrimenti vincolante entrambi i coniugi, “ovviamente dal momento della comunicazione al locatore dell’avvenuta separazione e solo per i debiti maturati successivamente” (Cass., 3, n. 10104 del 30/4/2009; Cass., 3, n. 19691 del 17/7/2008).
Nella fattispecie il silenzio serbato sul verificarsi della fattispecie successoria sia dall’originario locatore, sia dalla nuova locataria, pur non condizionando il verificarsi della successione, una volta considerati i principi sul dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 1375 c.c., palesa una situazione nella quale, per un verso, le richieste di pagamento da parte della locatrice indirizzate al vecchio locatore, coniuge della C., risultavano giustificate dalla mancata notiziazione della successione, e, per altro verso, evidenzia che la medesima, astenendosi dal comunicare la successione e la sua nuova posizione di locataria, ha sostanzialmente accettato che gli atti di esercizio delle pretese della locatrice continuassero ad essere indirizzate al marito e spiegassero effetti nei suoi riguardi.
La regola dell’art. 1375 c.c., giustifica che tali effetti, pur formalmente indirizzati al merito dall’Inps, nella situazione di incolpevole conoscenza della successione, siano ad essa riferibili, come se il marito avesse avuto una sorta di potere di rappresentanza senza spendita del suo nome a riceverli.
E ciò per una decisione imputabile alla C., cioè quella di non comunicare la successione, così consentendo alla locatrice di esercitare nei suoi confronti i diritti relativi al rapporto contrattuale.
Ne consegue la necessità di cassare parzialmente con rinvio l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha statuito in modo non conforme ai principi di diritto qui affermati. Il giudice di rinvio deciderà conformandosi ad essi.
2. Con il secondo motivo di ricorso (nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) l’Inps censura la sentenza nella parte in cui nella medesima vi sarebbe un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo laddove, la Corte d’Appello, da un lato, avrebbe riconosciuto non prescritti i crediti del quinquennio anteriore al 24/12/2004, e dall’altro, in dispositivo, non avrebbe sommato il nuovo quantum, acclarato in appello, all’importo precedentemente liquidato dal Tribunale, ma avrebbe complessivamente liquidato il credito di Inps senza specificare se le nuove somme andassero o meno ad aggiungersi a quelle del primo grado. Il ricorrente, non potendo integrare il dispositivo con la motivazione, chiede la cassazione della sentenza in parte qua o la pronuncia nel merito.
2.1. Il motivo, pur fondato, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo in quanto, a seguito della rivalutazione della domanda da parte del giudice di merito alla luce dei principi fissati da questa Corte, la Corte d’Appello di Venezia avrà modo di svolgere il corretto calcolo del dovuto, rendendo congruente la motivazione della sentenza con il dispositivo.
3. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018
continua
Pacchetto all inclusive: malattia improvvisa del turista risolve il contratto
La S.C., sancisce che è risolto ex art. 1463 c.c., per impossibilità sopravvenuta della prestazione, il contratto di viaggio “tutto compreso” allorché, per un evento grave ed imprevisto (nella specie: malattia), non possa darsi luogo all’attuazione della causa concreta allo stesso sottesa.
Il fatto
La S.C. è adita dalla parte soccombente in appello e, specificamente dall’operatore turistico (“Settemari s.p.a.”) che deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1463, 1256, 1325 e 1345 c.c., ed art. 3 Cost.; e contesta l’interpretazione degli artt. 1463 e 1345 c.c., assumendo che il giudice d’appello aveva confuso la causa del contratto con i motivi di esso. Nella specie, la parte ricorrente lamenta di aver subito uno spostamento del rischio dell’imprevisto interamente a proprio carico.
La normativa
Art. 1463 c.c. (impossibilità totale): nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
La pronuncia
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando taluni motivi infondati ed altri inammissibili.
Circa il primo rilievo, la S.C., osserva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme sopra richiamate, inquadrando la fattispecie in esame nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
Al riguardo, la Corte ha avuto modo di chiarire che “la causa in concreto (quale scopo pratico del contratto) – in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra” (cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017).
Pertanto il Tribunale, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, ha dato forma al concetto di “causa concreta del contratto” attinente all’aspetto della funzione economico-individuale del negozio giuridico posto in essere (cfr. anche in motivazione Cass. 26958/2007) e, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, ha correttamente applicato il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all’art. 1463 c.c., risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti.
La S.C., inoltre, chiarisce la portata dell’istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, specificando che può essere invocato da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico (e, cioè, sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile) con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c.
In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a tal fine rilevante non ricorre solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”. (cfr. Cass. 26958/2007). Ne deriva di conseguenza che deve escludersi la validità dell’assunto per cui l’impossibilità sopravvenuta debba essere – come prospettato dal ricorrente – necessariamente ricollegata al fatto di un terzo: la non imputabilità al debitore (ex art. 1256 c.c.) non restringe il campo delle ipotesi ma, per quanto sopra argomentato, consente di allargare l’applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.
L’art. 1463 c.c., assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita ed è, dunque, funzionale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità dovendosi, piuttosto, affermare che la disciplina- correttamente applicata dal Tribunale – deve essere interpretazione tenendo conto sia del rischio generale connaturato all’attività imprenditoriale sia del dovere di solidarietà sociale universalmente applicabile (Cass. 14662/2015).
(Altalex, 7 settembre 2018. Nota di Tiziana Di Mauro)
continua
Padre dell’alunno che denigra i metodi dell’insegnante paga i danni
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12/04/2018 n° 9059
La Corte di Cassazione, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9059, ha accolto il ricorso avanzato da una insegnante di scuola elementare nei confronti del padre di un suo alunno, il quale aveva reiteratamente rivolto alla docente affermazioni diffamatorie e denigratorie, attribuendole di avere tenuto comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini (accuse poi rivelatisi insussistenti), e contestando in modo offensivo il metodo educativo e didattico da essa adottato nei confronti degli scolari.
Le conseguenze patite dalla maestra (sottoposta a visita psichiatrica, imputata di gravi reati, sospesa dal servizio e trasferita ad altra sede), conseguite alla condotta tenuta dal padre del minore, sono state ritenute gravissime dalla Suprema Corte e tali da giustificare la condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dalla medesima patiti, cagionati dalla lesione della reputazione, dell’onore e della dignità dell’insegnante, ossia di valori e principi di rango sia costituzionale che sovranazionale.
Il fatto
Nel corso dell’anno scolastico 1993-94 una insegnante di una scuola elementare toscana veniva violentemente contestata da alcuni genitori in merito al proprio metodo educativo e didattico, e, in particolare, dal padre di uno degli alunni, il quale, tra l’altro, nel corso di una riunione indetta nel settembre del 1993 l’aveva qualificata come “un mostro”, e comunque come un “soggetto poco raccomandabile”, al cospetto degli altri genitori. L’uomo, inoltre, aveva in seguito inviato numerose lettere alla Direttrice didattica della scuola, attribuendo alla maestra comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini, tanto che, in conseguenza delle sue reiterate affermazioni diffamatorie, ella era stata addirittura sottoposta a valutazione psichiatrica medico-legale. Le suddette affermazioni scaturivano, altresì, in un procedimento penale a carico dell’insegnante, all’esito del quale la medesima veniva, tuttavia, assolta per insussistenza dei fatti. Non bastasse, nel corso di tale giudizio la donna veniva sottoposta alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio; inoltre, sempre a causa di tali vicende, cui era stato dato ampio risalto anche da parte della stampa locale, la maestra veniva trasferita d’ufficio in un’altra sede.
La decisione della Corte di Cassazione
La docente, tra i motivi del ricorso, lamentava, in particolare, l’omissione, da parte della Corte territoriale, di una valutazione complessiva di tutta la documentazione da essa prodotta a sostegno della propria domanda risarcitoria, come pure della molteplicità di azioni che, nel loro insieme, a suo dire, ne avevano screditato l’immagine e la reputazione, dalle quali invece sarebbe emerso il complessivo disegno diffamatorio posto in essere dal padre dell’alunno.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso avanzato dall’insegnante.
Secondo gli ermellini, infatti, “una più attenta e approfondita valutazione dei fatti di causa, svolta secondo un procedimento logico-induttivo fondato sulla complessiva sinergia dimostrativa e sulla necessaria sintesi dei fatti di causa” avrebbe condotto inevitabilmente i giudici di merito a riconoscere come indubbio il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
In particolare, si legge nell’ordinanza in commento, “ciò che risulta del tutto omessa, nel decisum del giudice di appello, è la valutazione necessariamente diacronica e complessivamente sintetica dei fatti di causa, secondo un percorso ricostruttivo condottacausalità-evento-danno, che non avrebbe potuto che concludersi nella certa affermazione della responsabilità risarcitoria” del padre dell’alunno per aver violato la reputazione, l’onore, la stessa dignità dell’insegnante, così ledendo valori e principi di rango sia costituzionale che sovranazionale.
Invero, secondo i Supremi Giudici, “la condotta denigratoria ascritta all’odierno resistente ebbe”, nello specifico, “diacronicamente a dipanarsi attraverso una serie di atti e comportamenti univocamente e pervicacemente intesi a ledere l’onore, il prestigio e la stessa dignità dell’insegnante”.
Nel ripercorrere i fatti oggetto della controversia, in particolare, la Cassazione ha rammentato le conseguenze subite dalla docente a causa della condotta illecita tenuta dal resistente:
a) l’essere stata sottoposta a visita psichiatrica
b) l’essere stata imputata di gravi reati
c) l’essere stata sospesa dal servizio
d) l’essere stata trasferita ad altra sede
e le ha giudicate gravissime, specie in considerazione che tutte le accuse rivolte alla donna dal padre dell’alunno si erano poi dissolte in una pronuncia del giudice penale di insussistenza dei fatti contestati.
Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, le suddette gravi conseguenze non possono in alcun modo ritenersi “scriminate né sminuite, come erroneamente mostra di ritenere il giudice d’appello, nella scia del convincimento del tribunale, né dalla circostanza che anche altri”, insieme al resistente, “avrebbero contribuito alla verificazione degli eventi (tale affermazione ponendosi in evidente e irredimibile contrasto con il dettato dell’art. 41 c.p., in tema di concausalità dell’evento), né dalla accertata diacronia delle condotte – il cui dipanarsi nel tempo costituisce non una scriminante ma, di converso, un aggravante della condotta stessa – né tantomeno “dall’ormai conclamata dimensione collettiva e pubblica” dei fatti, ovvero dalla “autonoma risonanza” che la vicenda avrebbe assunto con lo scorrere del tempo”.
Inoltre, rileva la Suprema Corte, nella sentenza di appello non sono state affatto disattese le conclusioni raggiunte dal giudice penale, né è stata sottoposta a revisione la decisione con la quale l’insegnante è stata assolta da tutti gli addebiti per insussistenza dei fatti.
Alla luce dei principi sin qui esposti, la Cassazione ha giudicato viziata “da insanabile contraddittorietà logica, tale da relegarne la portata dimostrativa nella non redimibile dimensione dell’inesistenza”, l’affermazione, riferita all’episodio dell’invio del fax, secondo cui la trasmissione di detto documento (evidentemente non riconducibile all’autonoma iniziativa di un bambino e pur contenente, a detta di entrambi i giudici di merito, affermazioni lesive della reputazione dell’insegnante) non potesse ritenersi “idonea ad aggiungere elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già emersi in quella realtà locale” (onde la sua irrilevanza ai fini dell’affermazione della sussistenza della illiceità e della offensività della condotta del resistente).
Molto significativo appare uno dei passaggi finali dell’ordinanza, nel quale il Giudice Relatore (il Consigliere Giacomo Travaglino), censurando il comportamento denigratorio tenuto dal resistente e denunciando il messaggio negativo trasmesso da simili episodi ai giovani, chiarisce:
a) come non sia “certo compito della giurisdizione sindacare, sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinata epoca storica, poiché il processo civile (e in particolare quello avente ad oggetto vicende di responsabilità civile) è funzionale ad offrire precise risposte, rigorosamente circoscritte al piano del diritto, a singole vicende che riguardano singole persone che chiedono tutela al giudice”;
b) come al contempo, purtuttavia, in via speculare il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non possa e non debba “ignorare, — quasi che la dimensione della giurisdizione si collochi entro un asettico territorio di pensiero tanto avulso dal reale, quanto insensibile ai mutamenti sociali e culturali in cui essa viene esercitata – il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni”.
Ritenuto, dunque, provato l’an debeatur, la Suprema Corte ha infine demandato al giudice del rinvio il compito di procedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo, e di valutare con attenzione “tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio, che hanno inevitabilmente cagionato un grave e duraturosentimento, sul piano sia emotivo che relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza nel soggetto leso”.
Accolto il ricorso, la Corte ha così cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello competente per territorio in diversa composizione.

Adempimento contrattuale e arricchimento senza causa: la domanda può mutare?
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 13/09/2018 n° 22404
Il caso di specie
L’attore, che aveva spiegato originariamente domanda di adempimento contrattuale nei confronti di una pubblica amministrazione, all’esito dell’eccezione di nullità del contratto sollevata dal convenuto, in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. comma 6, n. 1), l’attore proponeva in via subordinata, domanda di indennizzo per arricchimento senza causa.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale.
Veniva interposto appello; la Corte riformava la sentenza dichiarando la nullità del contratto e l’inammissibilità della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, qualificandola come domanda nuova e perciò non proponibile per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1).
La parte soccombente ricorreva in Cassazione, deducendo la validità del contratto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e art. 183 c.p.c. (e quindi la tempestività della proposizione della domanda di arricchimento).
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite ribadivano l’infondatezza del primo motivo di ricorso ritenendo nulli gli originari contratti.
Con riferimento al secondo motivo, la corte evidenziava di essersi più volte pronunciata sulla questione se la proposizione della domanda di azione di arricchimento costituisca, ove formulata dopo che sia stata proposta azione di adempimento contrattuale, emendatio o mutatio libelli e se e in che termini la proposizione di una tale domanda incorra nelle preclusioni previste dal codice di rito, ritenendola una nuova domanda, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale.
Infatti, dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un’unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti “eterodeterminati” (per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità); ne consegue che ove oggetto della domanda sia un bene giuridico diverso (indennizzo / corrispettivo pattuito).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema si erano formati due diversi orientamenti: il primo, minoritario, che valorizzava la natura del procedimento in cui la domanda è inserita, ovvero quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il quale sarebbe stato proprio finalizzato ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore; in base, quindi, a tutti gli elementi offerti dallo stesso, e contrastati dall’ingiunto (Cass. 23.6.2009 n. 14646); il secondo – maggiormente seguito – che sottolineava, non tanto il tipo di procedimento adottato, quanto il fatto che nel giudizio siano già presenti tutti gli elementi costitutivi dell’azione di indebito arricchimento, considerata, quindi, come una diversa qualificazione dei fatti già introdotti.
Sul punto, con sentenza 27/12/2010, n. 26128, le Sezioni Unite hanno affermato il principio così massimato: “Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 2, e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice”.
Con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto sulla questione relativa alla modificabilità, con la memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 5 (nella formulazione ratione temporis applicabile), della domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo).
La sentenza ha ribadito il monolitico principio per cui in sede di memoria 183 V comma sia ammissibile una emendatio libelli, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi né sul petitum, mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono mutatio libelli, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, situazioni che per devono essere valutate caso per caso.
Tuttavia in questo quadro non dobbiamo dimenticare che questa regola presenta un’eccezione che troviamo oggi nell’art. 183 V comma c.p.c. risultano specificamente ammesse per l’attore le domande e le eccezioni “che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. Tant’è che la citata sentenza affermava questo principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo”.
Alla luce di quanto dedotto dalle sezioni unite tra le richiamate sentenze (Sezioni Unite n. 26128/10 e n. 26168/2015) non sussiste pertanto un reale contrasto, si arriva al medesimo risultato muovendo da diverse motivazioni.
Tuttavia riteneva il Collegio che di dover dare continuità all’indirizzo indicato con sentenza 26168/2015, che, superando in senso evolutivo il precedente criterio della differenziazione di petitum e causa petendi su cui si basava il precedente orientamento cui pure si è fatto riferimento, sposta l’attenzione dell’interprete dall’ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all’interesse della parte.
Quindi ai fini della risoluzione della controversia, occorre pertanto, verificare se, come pure evidenziato dal Collegio rimettente, la domanda di arricchimento senza causa, come proposta nel giudizio all’esame con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, sia riconducibile alla nozione di “domanda modificata” ritenuta ammissibile con la sentenza n. 12310 del 2015.
Nella specie, entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferivano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Pertanto la Cassazione, ritenendo fondato il secondo motivo accoglieva il ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.
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Danno esistenziale e morale: sfera morale va distinta da quella dinamico-relazionale
La sfera morale (rapporto del soggetto con se stesso) è diversa da quella dinamico-relazionale (rapporto del soggetto con “altro da se”).
Il fatto
In proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale dei figli minori, una parte chiedeva il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis per la morte del marito. La Corte di Appello, diversamente dal Tribunale, rigettava la richiesta del danno esistenziale. La parte ricorreva in Cassazione.
La decisione
Vi è confusione sull’indirizzo: preliminarmente, non è vero che la Cassazione abbia negato il danno parentale (Cass. 21059/2016; Cass. 901/2018), che specificamente è configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in “degenerazioni patologiche” integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt.2, 29 e 30 Cost.).
Secondo il Supremo Collegio, il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr altresì Cass. 10107/2011).
Senonchè, condivisibilmente a quanto affermato dalla Corte, il giudice deve evitare duplicazioni: accade che in presenza di una liquidazione del danno morale, si affianchi quella dell’autonoma voce di danno che contempli siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato; sarebbe corretto escludere la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale (cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040; Cass., 16/9/2008, n. 23275).
Tuttavia – ed è questo l’importanza distintiva della pronuncia – laddove siffatti aspetti relazionali non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., 20/4/2016 n. 7766).
Di recente (cfr Cass. 901/2018) la Cassazione ha affermato i seguenti ribaditi principi:
1) l’ordinamento riconosce la fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
2) la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
3) nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e della nuova rubrica degli artt. 138 e 139 c.d.a. (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
4) il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da se”);
5) in presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari;
6) costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell‘art. 138 del C.d.A., alla lettera e);
7) in assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo;
8) la liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).
(Altalex, 18 maggio 2018. Nota di Carmine Lattarulo)
continua