
Affido condiviso non derogabile per la distanza tra residenza del padre e del figlio
La distanza oggettiva tra il luogo di residenza del figlio e del genitore non collocatario, non costituisce una deroga al regime dell’affidamento condiviso.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, nella sentenza n. 30826/18, depositata il 28 novembre scorso.
LA SENTENZA
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale, aveva confermato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, con sospensione dei rapporti della figlia con il padre. Avverso il suddetto decreto, il genitore non affidatario, ha proposto ricorso per cassazione.
Nell’esaminare la controversia in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, è possibile derogare all’applicazione dell’istituto dell’affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
A ciò si aggiunga che, ai fini dell’affidamento esclusivo non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore.
La cd. bigenitorialità, si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal padre della minore.
(Altalex, 3 gennaio 2019. Nota di Maria Elena Bagnato)