
Pendenze errate e difetti di impermeabilizzazione: risponde anche il direttore dei lavori?
I proprietari di un immobile, dopo pochi anni dall’acquisto, lamentano gravi vizi come infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano interrato in vari ambienti della casa (nel ripostiglio, bagno, antibagno e cantina), oltre alla presenza di muffe nel soggiorno e nella stanza da letto. Secondo i proprietari, tali vizi dipendevano, tra le altre cose, dall’errata impermeabilizzazione, dall’inadeguata pendenza della pavimentazione e dalla carenza di materiale isolante. Per questa ragione evocano in giudizio sia la ditta costruttrice che il direttore dei lavori al fine di ottenere il ristoro del danno patito. In primo e secondo grado, la domanda attorea viene accolta nei confronti dell’appaltatore ma non già nei confronti dell’ingegnere. Secondo i giudici di merito, i vizi lamentati riguardavano lavorazioni elementari sottoposte al controllo del direttore del cantiere e, quindi, l’ingegnere andava esente da responsabilità.
Il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore in caso di gravi vizi?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 21 ottobre 2025, n. 27995 (testo in calce), innanzitutto, ricorda che l’appaltatore e il direttore dei lavori sono corresponsabili ex art. 1669 c.c. e art. 2055 c.c. per i gravi vizi anche qualora essi siano dovuti a carenze esecutive, come nella fattispecie in esame. Gli ermellini precisano che non si esige dal professionista una presenza costante e giornaliera sul cantiere ma un controllo periodico e qualificato durante le fasi essenziali «con il potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie». Pertanto, l’omessa vigilanza del direttore lavori durante la fase di impermeabilizzazione e durante la realizzazione delle pendenze integra una condotta colposafonte di responsabilità. Infatti, «la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori, il quale ha mancato di essere penetrante, in considerazione dei gravi vizi poi accertati».
La vicenda
Una coppia acquistava un immobile che, dopo pochi anni, manifestava gravi vizi come infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano interrato nel ripostiglio, bagno, antibagno e cantina, oltre a muffe in soggiorno e camera da letto. Gli acquirenti evocavano in giudizio gli eredi del costruttore (medio tempore deceduto) e il direttore dei lavori, imputando i suddetti vizi alla “errata impermeabilizzazione del solaio, inadeguata pendenza della pavimentazione sovrastante, assenza di drenaggio nel muro contro terra e ponti termici dovuti alla carenza di materiale isolante”. L’immobile risultava inabitabile e i vizi erano idonei a comprometterne la salubrità e la durata, in ragione di ciò, chiedevano il risarcimento dei danni ex art. 1669 e 2055 c.c. per difetti imputabili all’impresa e al direttore dei lavori. In primo grado, veniva accertata la responsabilità esclusiva della ditta che era condannata a risarcire circa 48 mila euro agli attori, mentre era rigettata la domanda contro l’ingegnere (direttore dei lavori) poiché, secondo i giudici, i vizi riguardavano lavorazioni elementari sottoposte al controllo del direttore del cantiere e non errori progettuali. Gli attori impugnavano la sentenza ritenendo che fosse ravvisabile una culpa in vigilando dell’ingegnere. Per quanto qui di interesse, i giudici del gravame hanno sostenuto che la responsabilità non potesse estendersi al direttore dei lavori giacché i difetti riguardavano “attività meramente esecutive, elementari e subordinate al controllo di figure diverse dal direttore dei lavori”.
Si giungeva così in Cassazione.
Premessa: garanzia per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti
L’appaltatore è tenuto per legge ad una garanzia decennale (art 1669 c.c.) quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento:
- l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
- ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
In tali ipotesi, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, cioè “successori inter vivos o mortis causa, acquirenti e legatari del diritto di proprietà o di altro diritto reale” (in tal senso vedasi F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 1164.) purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta e il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669 c. 2 c.c.). Si tratta di una responsabilità da fatto illecito diretta a tutelare l’incolumità pubblica. Infatti, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale «che esige l’accertamento del contributo causale del soggetto passivo all’attività da cui è disceso il danno» (
Cass. 23470/2023; Cass. 18891/2017;
Cass. 3406/2006 citate da
Cass. 31301/2023). Tramite tale disposizione, il legislatore ha introdotto una forma di responsabilità da fatto illecito più rigorosa rispetto a quella generale delineata nell’art. 2043 c.c., caratterizzata da una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo all’appaltatore. Tale responsabilità «è stata limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo» (Cass. SS. UU. 2284/2014).
Secondo la giurisprudenza, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi et cetera. Tali vizi devono essere tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera e da poter essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria. I gravi difetti possono riguardare anche una ristrutturazione, infatti, secondo le Sezioni Unite:
- «l’art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo» (Cass. SS. UU. 7756/2017)
Quanto sopra è tratto dal più ampio articolo, redatto dalla scrivente, “L’appalto in condominio”.
Ciò premesso, veniamo ora al decisum.
Responsabilità solidale della ditta esecutrice e del direttore dei lavori
Per quanto qui di interesse, i proprietari dell’immobile censurano la decisione gravata per aver escluso la corresponsabilità del direttore dei lavori. In particolare, lamentano che la motivazione sia meramente apparente e che sia stato invertito l’onere della prova. Infatti, l’art. 1669 c.c. prevede una presunzione di colpa in capo a tutti i collaboratori alla costruzione, pertanto, gravava sul professionista l’onere di fornire la prova liberatoria e non sui danneggiati l’onere di provare la sua colpa. Infine, secondo i ricorrenti, la prova dell’errore professionale emergeva dalla natura dei vizi accertati, in quanto un professionista diligente avrebbe dovuto coglierli e gestirli.
La Suprema Corte considera fondate le doglianze.
Innanzitutto, gli ermellini ricordano che l’art. 1669 c.c. sulla rovina di edifici (in materia di appalto), in combinato disposto con l’art. 1176 c.c. (in materia di diligenza) e l’art. 2055 c.c. (in tema di responsabilità solidale), dà luogo ad una responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore per i gravi difetti anche qualora essi siano dovuti a carenze esecutive (paragrafo 2.1 della decisione in commento).
La giurisprudenza in materia di appalto, anche di recente (Cass. 18405/2025), ha riconosciuto che la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista risulta improntata al vincolo della solidarietà, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il medesimo evento dannoso «seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso»1 (Cass. 18405/2025 paragrafo 1.1.1).
Il direttore dei lavori deve esercitare un’alta sorveglianza
Gli ermellini precisano che l’obbligazione assunta dal direttore dei lavori è un’obbligazione di mezzi2 ma, stante la natura tecnica dell’opera, il professionista è tenuto ad esercitare un’alta sorveglianza.
Cosa significa?
I giudici specificano che non si esige dal professionista una presenza costante sul cantiere ma un controllo periodico e qualificato durante le fasi essenziali «con il potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie». Infatti, il direttore dei lavori ha l’obbligo «di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati» (in tal senso vedasi Cass. 18405/2025 paragrafo 1.1.2). Pertanto, integra una condotta colposa l’omessa vigilanza da parte del direttore dei lavori su elementi come:
- impermeabilizzazioni,
- pendenze o drenaggi.
L’appaltatore e il direttore dei lavori sono gravati dall’onere della prova e possono “liberarsi” solo dimostrando di aver svolto i propri compiti. Secondo gli ermellini:
- «discostamenti sono ammessi solo per lavorazioni marginali o quando il difetto derivi da un vizio di progettazione estraneo alle competenze del direttore».
Secondo i giudici di legittimità, la sentenza gravata non si è attenuta ai principi sopra esposti ribaditi anche recentemente dalla giurisprudenza (Cass. 18405/2025). La pronuncia da ultimo citata evidenzia che, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità:
- sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto,
- sia delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica,
- nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
Pertanto, «incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente» (in tal senso, vedasi Cass. 18405/2025, paragrafo 1.1.1, quarto capoverso).
Motivazione apparente: provvedimento nullo
Secondo la decisione gravata, dal momento che i difetti lamentati erano relativi alla fase esecutiva, si trattava di opere elementari sottratte all’alta sorveglianza del direttore dei lavori. I giudici di merito, però, non hanno spiegato in che modo possano considerarsi marginali lavorazioni complesse come:
- l’impermeabilizzazione di un solaio
- la realizzazione corretta delle pendenze
- la coibentazione termica
- e il drenaggio di un muro controterra.
La pronuncia impugnata non offre una motivazione su tale aspetto.
Gli ermellini ricordano che la “giustificazione motivazionale” rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito fatto salvo il caso in cui essa sia apparente. Ciò si verifica allorché la motivazione pur esistendo “graficamente” all’interno del provvedimento, non renda intellegibile il fondamento della decisione, in quanto le argomentazioni risultano inidonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento (
Cass. SS. UU. 22232/2016). Si parla di motivazione apparente anche quando non si comprende se essa si riferisce al caso concreto e quando appaia solo come una formula di stile standardizzata, una sorta di modello argomentativo aprioristico che prescinde dalla specifica disamina della fattispecie concreta.
L’art. 360 n. 5 c.p.c. come riformulato con il
d.l. 83/2012 va interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, pertanto, è denunciabile per cassazione «solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “con-trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. SS.UU. 8053/2014,
In base a quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato viene dichiarato nullo per motivazione meramente apparente, essendosi il giudice sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione. Secondo gli ermellini, risulta inesplicabile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito che ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori senza spiegarne la ragione, ma limitandosi ad affermare che i vizi riguardavano la fase esecutiva ed erano perciò sottratti alla vigilanza del professionista, il quale – sempre secondo la decisione gravata – è tenuto ad altri compiti come la verifica delle misure di sicurezza, l’emissione degli stati di avanzamento, la redazione dei verbali di verifica finitale e la tenuta della contabilità.
Conclusioni: la fase esecutiva non è sottratta all’obbligo di controllo del d. l.
Il ricorso presentato dai proprietari dell’immobile, secondo i quali era sussistente una corresponsabilità del direttore dei lavori, viene accolto, infatti, per i giudici di legittimità:
- «la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori, il quale ha mancato di essere penetrante, in considerazione dei gravi vizi poi accertati».
La decisione gravata in relazione ai motivi accolti viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione che deciderà anche sulle spese di legittimità.
NOTE
[1]
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14502 del 23/05/2024;
Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020;
Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016;
Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012;
Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003;
Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002;
Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000;
Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995;
Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985. Giurisprudenza citata da Cass. 18405/2025 al paragrafo 1.1.1.
[2] Nell’ambito della classificazione delle obbligazioni, tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza operano la distinzione tra:
- obbligazione di mezzi ossia le obbligazioni in cui il debitore è tenuto a svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata attività,
- obbligazione di risultato vale a dire le obbligazioni in cui il debitore si obbliga a realizzare una determinata attività (C. M. BIANCA, Diritto civile. L’obbligazione, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss.).
In buona sostanza, con l’obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga; l’esempio tipico è quello del medico che si impegna a prestare la propria opera, ma non a guarire il paziente o dell’avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa. Viceversa, nell’obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento. Inoltre, un’ulteriore differenza è ravvisabile in ordine prova dell’adempimento, infatti, nelle obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dimostrare la negligenza del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato, vale la regola generale dell’art. 1218 c.c., ossia il debitore deve dimostrare che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 636). Invero, tale distinzione pare superata e assume valore meramente descrittivo, infatti, ogni obbligazione postula la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, ma in misura diversa a seconda della tipologia dell’obbligazione (Cass. S.U. 577/2008). Ad esempio, è vero che l’avvocato non si impegna a vincere la causa, ma si impegna a proporre appello entro i termini di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c. (così A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 373). Pertanto, l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro alla luce del quale valutare l’adempimento dell’avvocato è dato dalla diligenza professionale. Come dicevamo, nel tempo, la differenza tra obbligazione di mezzi e di risultato è andata a sfumare.
Quanto sopra è tratto dal più ampio articolo, redatto dalla scrivente: La responsabilità professionale dell’avvocato (paragrafo 4).
Fonte altalex.com
continua
Incendio dell’auto in condominio: il proprietario risponde anche della causa ignota?
Un box sito in condominio prende fuoco e le fiamme provocano dei danni allo stabile. L’assicurazione indennizza il Condominio e agisce ex art. 1916 c.c. contro il proprietario dell’auto ivi ricoverata (soggetto diverso dal titolare del box). La causa delle fiamme è incerta e, secondo il CTU, esse potrebbero essere state provocate sia da un corto circuito dell’impianto elettrico del box, sia dall’impianto del veicolo o, infine, da un atto doloso di un terzo.
Quando la causa dell’incendio è ignota il custode è comunque responsabile?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980 (testo in calce), dopo un ampio e articolato iter argomentativo, enuncia il seguente principio di diritto: «in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la “res” abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l’individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito». In altre parole, secondo gli ermellini, per l’applicazione dell’art. 2051 c.c. è sufficiente accertare che il bene custodito (in questo caso, la vettura), nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell’evento dannoso (la diffusione delle fiamme), mentre l’individuazione dell’origine delle fiamme assume rilievo ai fini della dimostrazione della prova liberatoria.
Sommario
- La vicenda
- Il custode risponde anche della causa ignota
- La cosa non deve necessariamente essere all’origine dell’incendio
- Il custode è responsabile anche se il bene è solo una concausa dell’incendio
- L’incertezza sulla causa resta a carico del custode e non del danneggiato
- Conclusioni: il principio di diritto
La vicenda
All’interno di un box di proprietà esclusiva di una condomina scoppiava un incendio che comportava la distruzione dell’auto ivi ricoverata (appartenente ad un altro soggetto) e provocava dei danni al Condominio. L’assicurazione indennizzava il Condominio e poi agiva ex art. 1916 c.c. – surrogandosi nei diritti dell’assicurato – contro il proprietario dell’auto da cui si riteneva essere scaturito l’incendio invocando l’art. 2051 c.c.
In primo grado, la consulenza tecnica d’ufficio accertava che l’incendio aveva avuto scaturigine nel box in cui si trovava l’auto del convenuto e vi erano pari probabilità che esso fosse stato determinato:
- da un cortocircuito dell’impianto elettrico della macchina,
- da un fenomeno elettrico dell’impianto del box,
- da un atto doloso.
La domanda attorea veniva accolta ritenendo che la macchina avesse avuto un contributo causale nella propagazione dell’incendio. Infatti, il triangolo di fuoco coincideva con il luogo in cui era posteggiata l’auto. In sede di gravame, invece, si riteneva assente la prova della causa materiale dell’incendio, atteso che il consulente tecnico aveva indicato tre ipotesi paritetiche in termini di probabilità, pertanto, difettava il collegamento causale della vettura con l’incendio.
L’assicurazione ricorre in Cassazione.
Il custode risponde anche della causa ignota
Con i primi due motivi di ricorso – qui in commento – l’assicurazione contesta la decisione gravata laddove afferma che manca la prova dell’innesco dell’incendio all’interno dell’auto e nella parte in cui afferma che di tale prova è gravato il danneggiato. Inoltre, la ricorrente censura la pronuncia impugnata laddove sostiene che, non essendo emersa la causa dell’incendio, debba escludersi la responsabilità del custode per la causa ignota.
La Suprema Corte considera fondate le censure nei termini che seguono.
La decisione gravata ha ritenuto come gravante sul danneggiato l’onere di provare che l’innesco dell’incendio sia scaturito dall’auto e ha considerato insufficiente l’efficacia anche solo concausale della res custodita. In tal modo, è stata messa a carico del danneggiato (e non del custode) la situazione di incertezza sull’origine dell’incendio.
Gli ermellini iniziano il loro iter argomentativo partendo dall’origine storica dell’art. 2051 c.c. – su cui, in questa sede, si soprassiede (si rinvia al paragrafo 8.1.2. della decisione in commento) – e ricordano che, qualora dalla cosa in custodia si sprigionino fiamme, ne risponde il custode fatta salva la prova del caso fortuito. In sintesi, in caso di incendio, per andare esente da responsabilità, al custode non basta che l’incendio possa essere attribuito a varie cause (come quelle ipotizzate dal CTU nel caso in esame) non attribuibili direttamente alla cosa custodita, infatti, egli resta comunque gravato dall’onere di indicare e provare il caso fortuito, comprensivo anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo, pertanto, rimane “a suo carico la causa ignota” (Cass. 6340/1988).
La cosa non deve necessariamente essere all’origine dell’incendio
I giudici di legittimità richiamano un precedente di legittimità avente ad oggetto una domanda risarcitoria rivolta non solo nei confronti del custode del fondo su cui l’incendio aveva avuto origine ma proposta anche nei riguardi del proprietario del terreno attraverso cui le fiamme si erano semplicemente propagate (Cass. 6121/1999). La Corte, in quella sede, ha ritenuto che fosse corretto accogliere la domanda anche verso tale soggetto e ha sottolineato che il giudice di merito, nella valutazione della posizione di tale soggetto, deve accertare se quel determinato fondo fosse in condizioni idonee a produrre danni, pertanto, «anche se l’incendio si era sviluppato in altro fondo, la sua situazione obbiettiva era tale da determinare “un processo dannoso che alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell’incendio, contribuì concausalmente alla produzione del danno”» (Cass. 6121/1999).
Il principio che si ricava è che la res incendiata, per essere causa del danno, non deve necessariamente costituirne l’origine ma anche solo contribuire causalmente alla sua diffusione, in altre parole, è sufficiente che il bene abbia consentito la diffusione dell’incendio benché esso si sia propagato altrove. Naturalmente, ciò non significa che il custode del fondo da cui l’incendio ha avuto origine vada esente da responsabilità (Cass. 1262/2024) ma la sua responsabilità concorre con quella del custode della res che abbia contribuito alla propagazione del fuoco.
Riassumendo, in caso di danni da cosa in custodia incendiatasi:
- non serve la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto il loro innesco dal bene custodito,
- è sufficiente che il suddetto bene abbia “contribuito concausalmente” alla loro diffusione,
- resta salva la possibilità di fornire la prova liberatoria.
Per quanto attiene al caso fortuito:
- la sua allegazione non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto (Cass. 13005/2016)
- la causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode ( Cass. 9404/1997, Cass. 23945/2009).
Il custode è responsabile anche se il bene è solo una concausa dell’incendio
La giurisprudenza su riportata è relativa alla “fase” in cui si riteneva che l’art. 2051 c.c. rappresentasse un’ipotesi di responsabilità presunta mentre, la giurisprudenza più recente, ormai, si è attestata sulla sua natura di responsabilità oggettiva (Cass. SS. UU. 20943/2022). La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la res e il danno anche facendo ricorso al criterio del “più probabile che non”, ossia il nesso eziologico è provato quando la tesi secondo cui un evento è causa di un altro è più probabile di quella contraria (Cass. 10978/2023). Nell’ipotesi di concause si è affermato quanto segue:
- «qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della ‘probabilità prevalente’ e del ‘più probabile che non’; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. 10978/2023; Cass. 25886/2022)
La Suprema Corte ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., sia sufficiente accertare che il bene custodito (in questo caso, la vettura), nel prendere fuoco abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell’evento dannoso (la diffusione delle fiamme). L’individuazione dell’innesco rileva ai fini della dimostrazione del caso fortuito, pertanto, ove esso rimanga ignoto, «è il custode del bene – incendiato e propagatore dell’incendio – a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità». Gli ermellini ricordano che il nesso casuale va ricostruito avuto riguardo alla res custodita e non alla condotta del custode, infatti, la fattispecie prescinde da ogni connotato di colpa e il caso fortuito non va inteso come “assenza di colpa”.
L’incertezza sulla causa resta a carico del custode e non del danneggiato
In relazione al punto di innesco, è irrilevante che, nel caso di specie, siano state individuate altre ipotesi alternative rispetto a quella secondo cui le fiamme sarebbero scaturite dall’auto. Secondo i giudici, la prova del caso fortuito poteva dirsi raggiunta solo qualora fosse stato dimostrato che:
- l’incendio era stato doloso e appiccato nel box
- oppure, l’incendio era stato causato da un corto circuito dell’impianto del garage.
In assenza della suddetta prova del caso fortuito, grava sul proprietario dell’auto dimostrare che essa non ha svolto un “ruolo” nella propagazione delle fiamme.
Il fatto che non sia stato possibile accertare se l’incendio sia scaturito dal box e poi propagatosi all’auto o viceversa (ossia scoppiato dalla vettura e propagatosi al box) crea una situazione di incertezza che rimane a carico del custode perché attiene alla prova del caso fortuito e non può gravare sul danneggiato. In buona sostanza, rimane a carico del custode del bene, incendiato o incendiatosi, la mancanza della prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa come caso fortuito. Pertanto, se manca la prova, comunque “non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand’anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi”.
Conclusioni: il principio di diritto
Alla luce di un ampio e articolato iter argomentativo, gli ermellini enunciano il seguente principio di diritto:
- «in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la “res” abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l’individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito».
fonte altalex.com
continua
Strada senza guard-rail, auto tamponata e sbalzata nella scarpata: responsabile il gestore
Un’auto su cui viaggiano due donne viene tamponata ed esce di strada. Malauguratamente, lungo quel tratto, mancano le barriere laterali di contenimento e il mezzo finisce nella scarpata, ribaltandosi, senza lasciare scampo alle occupanti. In primo e secondo grado, il gestore della strada viene condannato al risarcimento del danno nella misura della metà giacché, se nel tratto interessato fosse stato installato il guard-rail, l’auto non sarebbe precipitata nella scarpata e non si sarebbe capovolta. Il gestore stradale sostiene che l’obbligo di installazione delle barriere riguarda le strade di nuova costruzione o interessate da interventi significativi (D. M. 223/1992), mentre il tratto in cui è avvenuto il sinistro risaliva al 1969 e, sino alla data dell’incidente, non era stato soggetto a significative opere di manutenzione straordinaria.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 14 gennaio 2025, n. 882 (testo in calce), evidenzia come il potere di controllo del custode non sia limitato alla sola carreggiata ma si estenda agli elementi accessori e alle pertinenze, comprese le barriere laterali che svolgono una funzione di contenimento e protezione. Secondo gli ermellini, la colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di specifiche norme prescrittive sia nella violazione delle regole di comune prudenza. Pertanto, il fatto che siano osservate le prime non esclude la possibilità della violazione delle seconde. Nel caso di specie, la circostanza che, nella strada in cui si è verificato il sinistro, il succitato D.M. 223/1992 non imponesse l’installazione del guard-rail, non esclude che il gestore avrebbe dovuto valutare se, in concreto, in quel tratto di strada fosse necessario installare delle barriere. Infatti, «l’obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato».
Per quanto attiene alla corresponsabilità, secondo i giudici, la condotta del veicolo che ha causato il tamponamento non è stata tale da elidere completamente la responsabilità del gestore stradale, atteso che l’assenza del guard-rail si è inserita nella catena causale che ha provocato il ribaltamento dell’auto delle vittime lungo il pendio e ha aggravato le conseguenze dell’incidente. In ragione di ciò, è stata riconosciuta una responsabilità paritetica nella causazione dell’evento.
La vicenda
Nel 2005 un’auto su cui viaggiavano due donne veniva tamponata da un’altra vettura. A causa dell’urto, la macchina ruotava su se stessa e usciva di strada, invadendo la banchina laterale e ribaltandosi nella sottostante scarpata, non delimitata dal guard-rail. Le due occupanti perdevano la vita. In primo e secondo grado, veniva accolta la domanda di risarcimento proposta dall’assicurazione del veicolo incidentato, in surroga nei diritti dei propri assicurati, e il gestore stradale era condannato al pagamento della metà della somma versata alle vittime pari a 150 mila euro. In particolare, secondo i giudici di merito, la presenza della barriera protettiva laterale avrebbe consentito “il contenimento del moto aberrante [dell’auto] evitando l’esito mortale, oltre che il ribaltamento dell’autovettura a seguito della discesa lungo la scarpata”, infatti, una barriera moderna assicura il “contenimento” a fronte di un impatto avvenuto a circa 70 Km/h come quello in oggetto. Secondo il giudice del gravame, nei confronti del gestore della strada è applicabile la responsabilità per danni da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) che si basa sul nesso causale tra la res e l’evento di danno e sussiste in presenza di un pericolo immanente connesso alla struttura o alla conformazione della strada (o delle sue pertinenze).
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: le barriere di contenimento e la sicurezza
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono (art. 14 c. 1 d.lgs. 285/1992):
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Vengono qui in rilievo:
- il
D.M. n. 223/1992 recante “Istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
- il
D.M. 2367/2004 recante un “aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.
Secondo i succitati regolamenti, le barriere stradali di sicurezza perseguono lo scopo di realizzare:
- le condizioni di maggiorsicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi,
- il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.
Le barriere devono essere idonee ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d’urto sui passeggeri (art. 2 dell’Allegato I al D.M. 223/1992). Inoltre, la protezione deve riguardare almeno “i bordi di tutte le opere d’arte all’aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall’altezza dal piano di campagna: la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l’opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata” (così art. 3 comma 1 dell’Allegato I al D. M. cit.).
Ciò premesso, veniamo al decisum.
La portata precettiva sull’obbligo di adeguamento
Il ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia ritenuto erroneamente sussistente l’obbligo di installare le barriere di sicurezza previste dai succitati decreti ministeriali numeri 223/1992 e 2367/2004. Infatti, tale obbligo sussiste solo in caso di tratti stradali di nuova costruzione o di strade che, seppur realizzate antecedentemente, sono state sottoposte a significative opere di adeguamento e rifacimento. Nel caso di specie, invece, la porzione di strada interessata dal sinistro era stata costruita nel 1969 e sino alla data dell’incidente non era stata soggetta a significative opere di manutenzione straordinaria.
La Suprema Corte considera inammissibile la doglianza, in quanto tale aspetto risulta coperto da giudicato interno, non essendo stata la questione così prospettata in primo grado. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui non si ritenesse tale aspetto coperto da giudicato, la doglianza sarebbe comunque infondata. Come abbiamo visto, la disciplina contenuta nel D.M. 223/1992 si applica ai progetti e alle strade nuove ma anche all’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali. Il mentovato decreto è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’
art. 17 legge 400/1988 e presenta le caratteristiche stabilite per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti. La suddetta disciplina assume «natura di norma precettiva – anche al di là di quanto sarebbe comunque conseguito alla diretta applicazione dell’articolo 2051 non essendo concepibile che le strade vecchie restassero indifferenti – nel senso di imporre appunto l’adeguamento». In ogni caso, la decisione gravata non si fonda sull’applicazione diretta del D.M. 223/1992 come criterio di valutazione delle condizioni di manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro mortale, ma sul generale obbligo di controllo e custodia gravante sul gestore stradale.
L’obbligo di controllo e vigilanza del gestore della strada
I giudici di legittimità evidenziano che la colpa del gestore della strada può consistere:
a) nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica);
b) ma anche nella violazione di norme di comune prudenza (colpa generica).
Infatti, l’osservanza delle prime (sub a) non esclude automaticamente la sussistenza di una colpa generica (sub b). Come abbiamo visto, il Codice della Strada (art. 14) prescrive specifici obblighi di manutenzione e controllo tecnico e, più in generale, un obbligo di vigilanza e controllo, che impone di adottare tutte le misure necessarie a rendere innocua la cosa e trova il proprio fondamento nel dovere del “neminem laedere”. Tale dovere sussiste anche nelle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. «che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l’occorrenza o la gravità degli incidenti attesi».
La giurisprudenza ha chiarito che, nella responsabilità per danni da cose in custodia, la deduzione di eventuali violazioni di obblighi di legge, o di regole tecniche, oppure di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva solo al fine di dimostrare lo stato della cosa, sotto il profilo della prova del rapporto causale tra la res e il danno. Una recente decisione, in relazione alla valutazione sulla pericolosità della cosa, ha affermato che i parametri indicati nel D.M. 223/1992 valgono come «regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti (art. 14 C.d.S.)» (Cass. 15447/2023).
Il controllo non riguarda solo la carreggiata ma anche gli elementi accessori
La sentenza gravata ha evidenziato come il potere di controllo del custode non sia limitato alla sola carreggiata ma si estenda agli elementi accessori e alle pertinenze, comprese le barriere laterali che svolgono una funzione di contenimento e protezione. Pertanto, èpossibile affermare la responsabilità per danni che conseguano all’assenza (o all’inadeguatezza) di tali elementi di protezione (
A tal proposito, per completezza espositiva, si riporta il seguente principio:
- «deve darsi continuità al principio -affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all’ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard rail- secondo cui, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno (…) derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo».
Nel caso in esame, il guard-rail risultava presente sino ad un certo tratto della strada per poi interrompersi in corrispondenza del pilastro di sostegno al cavalcavia lasciando senza protezione un tratto di strada fiancheggiato da una scarpata estremamente pericolosa (dove è precipitata l’auto su cui viaggiavano le due vittime). La decisione impugnata ha ritenuto sussistente la violazione del generale obbligo di controllo e vigilanza (colpa generica), pertanto, non assume rilievo se il citato decreto ministeriale imponesse (o meno) l’installazione delle barriere.
Conclusioni: responsabilità paritetica dell’auto tamponante e del gestore stradale
Il gestore della strada sostiene che il tamponamento dell’auto delle vittime integri il caso fortuito, in quanto si tratta di una condotta anomala che ha cagionato il sinistro e, quindi, debba escludersi la propria responsabilità.
La Suprema Corte considera la censura inammissibile, in quanto tale aspetto appare coperto da giudicato interno. Infatti, il ricorrente ha proposto come unico motivo d’appello contro la sentenza di primo grado l’insussistenza di un obbligo a suo carico di installazione delle strutture protettive laterali, mentre non ha impugnato il capo della decisione con cui la fattispecie è stata sussunta nell’art. 2051 c.c. In buona sostanza, non ha impugnato l’affermazione della relazione causale tra il bene custodito e l’evento di danno, pertanto, non ha dedotto l’esistenza del caso fortuito interruttivo del nesso eziologico e idoneo a “degradare” la cosa a mera occasione dell’evento (Cass. 37059/2022). In particolare, secondo i giudici di merito, la condotta del veicolo che ha causato il tamponamento non è stata tale da elidere completamente la responsabilità del gestore stradale, atteso che l’assenza del guard-rail si è inserita nella catena causale che ha provocato il ribaltamento dell’auto delle vittime lungo il pendio e ha aggravato le conseguenze dell’incidente. In ragione di ciò, è stata riconosciuta una responsabilità paritetica nella causazione dell’evento
In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite; inoltre, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso se dovuto.
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continua
Licenziamento disciplinare se viene meno la fiducia del datore di lavoro
È proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, se la condotta del lavoratore è così grave da far venire meno la fiducia su cui si fonda il rapporto lavorativo e rendere la continuazione del rapporto di lavoro pregiudizievole per il raggiungimento degli scopi aziendali.
Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 7 marzo 2025, n. 6140 (testo in calce).
Tale pronuncia conferma l’orientamento secondo cui la sanzione espulsiva è legittima quando il comportamento del lavoratore leda in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro.
| Sommario |
La vicenda
Il caso in esame riguarda una dipendente di un’Azienda Ospedaliera, la cui cessazione del rapporto di lavoro è stata oggetto di un lungo ed articolato iter processuale.
La donna ha impugnato il licenziamento comminatole, in ragione dell’illegittimità e/o nullità dell’addebito disciplinare, per intempestività dello stesso e per vizi procedurali, lamentando anche la violazione del termine di cui all’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, nel merito, eccependo l’insussistenza di una giusta causa e, comunque, la sproporzione della sanzione erogata.
Nel contraddittorio delle parti, il Giudice di prime cure ha dichiarato illegittimo il licenziamento, decisione confermata, in sede di opposizione, con sentenza n. 203/2020. L’Azienda ha proposto, quindi, reclamo, accolto dalla Corte territoriale. Avverso tale decisione, la dipendente ha presentato ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte, con riferimento al mancato compimento del giudizio di proporzionalità da parte della corte territoriale. La Corte d’appello di nuovo adita, nel contraddittorio delle parti, ha confermato la sua prima decisione, per cui la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La decisione
Uno degli aspetti cardine della decisione riguarda il giudizio di proporzionalità tra il comportamento addebitato alla lavoratrice e la sanzione espulsiva comminatale. La Suprema Corte ha rilevato che tale valutazione rientra nella competenza del giudice di merito, il quale deve tener conto di ogni aspetto concreto della condotta del lavoratore, considerando il contesto in cui essa si è svolta, il grado di affidabilità richiesto dalle mansioni e l’eventuale reiterazione di atteggiamenti non collaborativi. Tale giudizio, secondo la Cassazione, è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità, omissione di elementi decisivi o contraddittorietà della motivazione.
Nel caso in esame, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento, a causa del comportamento della lavoratrice, caratterizzato da reiterate assenze ingiustificate, nonché dal mancato rispetto del piano di recupero dell’orario fissato dal datore di lavoro. Sulla scorta di tali elementi, la condotta della dipendente aveva irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, e ciò giustificava il licenziamento per giusta causa.
Il principio di diritto
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, riguarda la centralità del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, evidenziando non solo la materialità della condotta contestata, ma anche la sua incidenza in termini di affidabilità e correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo tale principio:
“In tema di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio di proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa fare venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali. È determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro.”
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Morte del malato raggirato e persuaso a seguire una terapia alternativa: risarciti i familiari
Ad un uomo viene diagnosticato un tumore ai polmoni incurabile ed inizia la terapia a base di chemioterapia e morfina. I suoi familiari, tramite un terzo, vengono messi in contatto con un medico che li persuade ad abbandonare le cure e ad assumere un solo farmaco, garantendo la guarigione. Stante l’assenza di miglioramenti, i congiunti contattano ancora il professionista, che consiglia la somministrazione via endovena ma, di lì a poco, il malato perde la vita. I familiari agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno. In sede penale, il sanitario che ha turlupinato la famiglia della vittima viene condannato per diversi reati, tra cui truffa in concorso con il primo medico e, in sede civile, i due vengono condannati al ristoro del risarcimento del danno. Il medico che ha prescritto il farmaco ricorre in Cassazione e deduce che i familiari non avrebbero diritto ad alcun ristoro stante la mancanza del nesso causale tra la sua condotta illecita e la morte del malato.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 22 maggio 2024, n. 14245 (testo in calce), rigetta il ricorso del medico e afferma che i parenti della vittima hanno diritto al risarcimento del pregiudizio patito sia iure proprio che iure hereditatis. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso del sanitario è diretto a fornire una diversa interpretazione del petitum ed è inammissibile. Infatti, l’oggetto del processo riguarda la sussistenza del nesso eziologico tra le sofferenze patite e la condotta truffaldina (non già il nesso tra il decesso e il comportamento del ricorrente). Gli ermellini confermano che il danno patito dai familiari costituisca un danno iure proprio per le sofferenze patite in seguito all’affidamento mal riposto nel miglioramento del congiunto e un pregiudizio iure hereditatis derivante dall’alterazione della libertà di determinazione, ossia il diritto di intraprendere delle scelte per sé e la propria vita, in completa libertà e piena autoresponsabilità. Nella quantificazione del danno, i giudici di merito, correttamente, hanno valutato la condotta e le modalità subdole con cui il medico ha sfruttato la soggezione emotiva di fronte alla diagnosi infausta, la profonda frustrazione dei familiari derivante dalle assicurazioni di guarigione e, infine, la circostanza che il ricorrente abbia indotto il malato ad abbandonare la chemioterapia e l’assunzione di morfina, la quale, se proseguita, avrebbe quantomeno lenito il dolore derivante dall’ingravescenza della malattia.
La vicenda
Un uomo riceve la diagnosi di un tumore incurabile ai polmoni e viene sottoposto a chemioterapia nonché al trattamento con la morfina. I suoi figli si rivolgono ad un medico che, a sua volta, consiglia loro un altro medico. Quest’ultimo propone di abbandonare la cura intrapresa (ossia la terapia chemioterapica e la morfina) a favore di una cura alternativa fondata sulla somministrazione di un farmaco. Dal momento che la cura non sortisce alcun miglioramento, il medico integra la somministrazione via endovena, assicurando la guarigione, invece, il paziente perde la vita. La moglie e i figli dell’uomo evocano in giudizio i due medici al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. In particolare, gli attori si dolgono del fatto che i convenuti abbiano sfruttato la loro condizione di debolezza ingenerando la falsa speranza della guarigione del loro congiunto per trarne un profitto. I familiari del malato agiscono contro il medico anche in sede penale ove lo stesso viene condannato ex art. 444 c.p.p. per i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell’attività di biochimico farmaceutico, commercio di medicinali senza autorizzazione e, infine, per truffa in concorso con il primo medico.
In primo e secondo grado, i convenuti sono condannati al pagamento del danno patrimoniale pari a 500,00 euro (ossia il costo del medicinale) e al pagamento di 25 mila euro a favore di ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale. Secondo il giudice d’appello, l’oggetto del processo riguarda la sussistenza del nesso eziologico tra le sofferenze patite e la condotta truffaldina (non già il nesso tra il decesso e il comportamento dei convenuti). Inoltre, il danno patito dai familiari è sia un danno iure proprio per le sofferenze patite in seguito all’affidamento riposto nel miglioramento del congiunto sia un pregiudizio iure hereditatis derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione del defunto.
Si giunge così in Cassazione.
L’interpretazione del contenuto della domanda è sindacabile in sede di legittimità in casi specifici
Il ricorrente lamenta che la decisione gravata lo abbia condannato al risarcimento del danno benché sia stato ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la sua condotta illecita e la morte del malato.
La Suprema Corte ritiene inammissibile la doglianza, in quanto con il motivo di ricorso il medico ha inteso sindacare l’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale operata dal giudice di merito. La decisione gravata, infatti, ha ritenuto che il petitum riguardi il rapporto tra la sofferenza patita dai familiari nonché dal loro congiunto e la condotta truffaldina del ricorrente. Gli ermellini ricordano che l’interpretazione del contenuto della domanda può costituire oggetto di sindacato in tre ipotesi:
a) quando si risolva in un vizio di nullità processuale,
b) qualora comporti un vizio nel ragionamento logico decisorio,
c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo o l’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo1.
La censura del ricorrente, però, non riguarda nessuna di queste tre ipotesi e, pertanto, è inammissibile. Egli lamentando l’assenza del nesso causale tra il decesso del paziente e la propria condotta illecita intende ricondurre i fatti nell’ambito della sola domanda risarcitoria sollevata iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale. In tal caso, infatti, è necessario che la morte della vittima sia causalmente riconducibile alla condotta illecita del terzo. In buona sostanza, il ricorrente propone un’interpretazione della domanda giudiziale alternativa rispetto a quella effettuata dal giudice di merito. Invero, la corte territoriale ha individuato il petitum nel nesso di causalità esistente tra la condotta truffaldina del ricorrente e l’alterazione della libertà di determinazione della vittima. La suddetta alterazione ha provocato sofferenze sia al malato che ai congiunti, ingenerando l’affidamento nell’efficacia della cura. Il mentovato giudizio è insindacabile in sede di legittimità atteso che fuoriesce dalle tre ipotesi summenzionate.
Il diritto di intraprendere scelte per la propria vita in piena autoresponsabilità
Prima di analizzare il decisum ricordiamo brevemente in cosa consiste il diritto all’autodeterminazione. Si tratta diritto ad intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza.
Il caso più ricorrente di lesione di tale diritto riguarda le omesse informazioni da parte del medico (Cass. 23328/2019) ove, a causa del deficit informativo, il paziente non viene messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Giova ricordare che ogni paziente ha diritto di ricevere un’informazione dettagliata e adeguata sulle conseguenze dell’intervento medico a cui si sottopone o della cura che intraprende. In tal guisa, il soggetto decide con consapevolezza di sottoporsi ad una terapia o ad un esame clinico per eliminare uno stato patologico preesistente o per prevenire una patologia o un aggravamento. La violazione dell’obbligo informativo – gravante sul medico – può determinare un duplice nocumento: una lesione del principio di autodeterminazione e un danno alla salute. Si ricorda che il diritto all’autodeterminazione è connesso ma distinto dal diritto alla salute (Cass. 26104/2022).
Un’altra ipotesi di lesione del diritto di autodeterminarsi riguarda il ritardo diagnostico di una malattia ad esito infausto che comporta la violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, «una situazione soggettiva che deve ritenersi fatalmente e direttamente violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente infausto di cui si sia reso autore il sanitario chiamato a risponderne» (Cass. 7260/2018).
Nel caso di specie, la condotta truffaldina del medico, che ha assicurato la guarigione dalla patologia grazie all’assunzione di un solo farmaco pur essendo consapevole della incurabilità della malattia, ha leso il diritto all’autodeterminazione del malato, il quale, mal riponendo la propria fiducia nelle rassicurazioni del professionista, ha abbandonato la terapia chemioterapica e l’assunzione di morfina che, quantomeno, avrebbe potuto lenire il dolore.
Falsa speranza di guarigione per profitto: leso il diritto all’autodeterminazione
Il giudice d’appello ha posto a fondamento del danno la lesione del diritto all’autodeterminazione del malato. Ut supra ricordato, si tratta del diritto di intraprendere delle scelte per sé e la propria vita, in completa libertà e piena autoresponsabilità, in assenza di ingerenze da parte di condotte di soggetti terzi. Dalla lesione del diritto all’autodeterminazione possono derivare
- danni patrimoniali (lesione del diritto all’autodeterminazione negoziale)
- e danni non patrimoniali (sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di sé stessi).
Siffatti pregiudizi, salva prova contraria, vanno risarciti. La giurisprudenza si è pronunciata sulla lesione del diritto all’autodeterminazione principalmente con riguardo ai casi di omessa diagnosi tempestivain caso di malattie oncologiche ad esito infausto. In tali fattispecie, il pregiudizio consiste nella perdita di un bene reale e certo come il diritto di decidere liberamente il proprio percorso di vita (Cass. 7260/2018). In buona sostanza, è autonomamente risarcibile la “perditadel ventaglio di opzioni tra le quali il paziente ha diritto di scegliere dinanzi alla prospettiva di un exitus imminente”. Ad esempio, la ricerca e la scelta di una determinata terapia oppure l’accettazione della fine senza ricorrere ad alcun intervento medico. Tutte queste scelte appartengono al singolo (Cass. 7260/2018; Cass. 10423/2019).
Sì al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
I giudici di legittimità ritengono che la decisione gravata abbia correttamente ritenuto risarcibile il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione. In particolare, gli attori hanno patito un danno non patrimoniale:
- iure proprio per la sofferenza morale e la disperazione conseguente all’affidamento nell’efficacia curativa della terapia,
- iure hereditatis per l’alterazione delle scelte personali del malato effettuate in prossimità della fine della propria vita.
Nella quantificazione del danno, la sentenza gravata ha considerato:
- la grave condotta con cui il medico ha approfittato del malato e dei suoi familiari sfruttando la soggezione emotiva di fronte alla diagnosi infausta;
- le modalità subdole con cui è stata protratta la condotta illecita (ad esempio, con la somministrazione via endovena nelle ultime fasi della malattia),
- il senso di profonda frustrazione scaturente dalle assicurazioni di guarigione,
- l’interruzione della terapia (chemioterapia e assunzione di morfina) operata su indicazione del convenuto che, se proseguita, avrebbe quantomeno lenito il dolore derivante dall’ingravescenza della malattia.
Secondo il giudice di merito, quelle suesposte sono le conseguenze patite dagli eredi sia in proprio che in via successoria e rientrano nell’alveo dei danni derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione individuato «come perno del petitum prima, in sede di interpretazione della domanda giudiziale, e del processo, poi».
Le prove acquisite nel processo penale valgono come argomento di prova
Tra le varie censure, l ricorrente lamenta il fatto che la decisione gravata abbia fondato la sussistenza della responsabilità sulla base delle prove acquisite nel processo penale conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte (il cosiddetto patteggiamento).
Secondo la Cassazione la doglianza è infondata, in quanto la sentenza impugnata, correttamente, ha attribuito alle prove acquisite nel procedimento penale il valore di argomenti di prova (
Cass. 2897/2024). I giudici hanno considerato alcuni elementi derivanti dal giudizio penale ma essi hanno costituito solo una parte della più ampia valutazione del giudizio di responsabilità a cui hanno contribuito le stesse affermazioni dell’appellante rese nel giudizio civile. In particolare, sono state rilevanti ai fini dell’accertamento della condotta illecita le dichiarazioni del ricorrente che, da una parte, ha sostenuto che il medicinale somministrato al malato non fosse un farmaco ma un integratore e, dall’altra, che la malattia si trovava in uno stato troppo avanzato affinché il medicinale sortisse effetto. Questi elementi sono stato utilizzati per corroborare la tesi del comportamento manipolatorio e dei raggiri operati ai danni dalla famiglia.
Ciò posto, la decisione gravata si è limitata a richiamare il contenuto di atti e prove acquisiti nel giudizio penale solo per ricostruire la condotta illecita del medico e non ha fondato la sussistenza dell’illecito civile sull’esito del giudizio penale.
Conclusioni: rigettato il ricorso del medico
Per tutte le ragioni di cui sopra, la Suprema Corte rigetta il ricorso del medico e ricorda che:
- «[…] la situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento – posta dal secondo giudice fondamento del danno evento asseritamente leso dalla condotta illecita – è il diritto all’autodeterminazione, quale diritto ad intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza in assenza di qualsiasi alterazione o interferenza da parte di condotte riconducibili a soggetti terzi; là dove da tale lesione siano dunque derivate conseguenze dannose di natura patrimoniale (lesione del diritto alla autodeterminazione negoziale) ovvero di natura non patrimoniale (quai sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi) esse non potranno che essere risarcite, salva pur sempre la prova contraria»
Infine, i giudici danno atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.
continua
Scontro tra auto e animale selvatico: sì al risarcimento se la Regione non prova il caso fortuito
L’auto di una donna viene danneggiata da un capriolo che attraversa improvvisamente la strada. La malcapitata agisce contro la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. La domanda attorea viene rigettata giacché, secondo i giudici, la danneggiata non ha dimostrato la colpevolezza dell’ente. La vicenda viene inquadrata nell’ambito dell’art. 2043 c.c., mentre secondo la ricorrente, alla luce del cambiamento di giurisprudenza avvenuto in materia di danno da fauna selvatica, è applicabile l’art. 2052 c.c. a prescindere dall’inquadramento giuridico svolto dalle parti.
La qualificazione della fattispecie ad opera delle parti è vincolante per il giudice?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 9 maggio 2024, n. 12714 (testo in calce), risponde negativamente. Il giudice, infatti, è libero di qualificare diversamente la fattispecie e, nel caso in esame, è applicabile il criterio di imputazione della responsabilità previsto per il danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.). Sotto il profilo probatorio, spetta all’ente pubblico dimostrare che la condotta dell’animale non era ragionevolmente prevedibile né era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
La vicenda
Una donna alla guida di un’automobile investe un capriolo sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Sul luogo del sinistro intervengono i carabinieri e verbalizzano l’accaduto. La malcapitata cita in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito dalla sua vettura pari a circa 4 mila euro. In primo grado, il giudice di pace condanna l’amministrazione al ristoro del danno patito liquidato in poco meno di 3 mila euro; invece, il tribunale, quale giudice d’appello, riforma la decisione e rigetta la domanda della danneggiata.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: il mutamento di giurisprudenza in materia di danno da fauna selvatica
Il Codice civile prevede una norma specifica rubricata “danno cagionato da animali”:
- “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2052 c.c.).
Per lungo tempo, la giurisprudenza1 ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del succitato art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall’art. 2043. Pertanto, sotto il profilo probatorio il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.
Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla Consulta che ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (
Corte Cost. 4/2001). In base a questo indirizzo giurisprudenziale, l’art. 2052 c.c. riguarda solo gli animali domestici e non quelli selvatici, poiché il criterio di imputazione della responsabilità è basato sulla violazione di un dovere di “custodia” dell’animale da parte del proprietario e una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
La succitata ricostruzione è stata abbandonata dall’orientamento più recente che ammette l’invocabilità dell’art. 2052 c.c. anche nell’ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica. Infatti, l’esegesi precedente si pone in contrasto con la lettera della norma che non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall’uomo. Inoltre, la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, atteso che fa espresso riferimento anche alla circostanza in cui l’animale sia smarrito o fuggito. Secondo i giudici di legittimità:
- «il riferimento, dunque, alla proprietà e all’utilizzazione […] ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall’animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio “ubi commoda ibi et incommoda”, con l’unica salvezza del caso fortuito» (Cass. 13848/2020).
Una volta chiarito che l’art. 2052 c.c. è applicabile anche agli animali selvatici, occorre risolvere l’ulteriore problematica relativa al soggetto legittimato passivo.
Animali selvatici: è responsabile la Regione o la Provincia?
In passato, gli animali appartenenti alla fauna selvatica (come cervi, cinghiali, caprioli et similia) erano considerati alla stregua di res nullius e da ciò derivava l’impossibilità del ristoro dei pregiudizi da questi cagionati.
Inizialmente, la
legge 968/1977 recante “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia” e, successivamente, la
legge 157/1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – che ha confermato il precedente assetto normativo – hanno stabilito che la fauna selvatica appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato. Alle Regioni competono le relative funzioni amministrative ma è fatta salva la possibilità di delega alle Province, in particolare le Regioni a statuto ordinario:
- provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (
- istituiscono e disciplinano il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare, da quella protetta”
(art. 26 comma 1 legge cit.).
Alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale” nel settore costituito da “caccia e pesca nelle acque interne” (art. 19 c. 1 lett. f) TUEL).
L’individuazione del soggetto passivo è mutata con il mutare della giurisprudenza che, ut supra ricordato, riteneva che l’azione risarcitoria andasse inserita nella clausola generale dell’art. 2043 c.c. e, solo recentemente, ha optato per l’applicazione dell’art. 2052 c.c.
Inizialmente2, si riteneva che il legittimato passivo fosse la Regione, in quanto ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione del territorio, anche in ipotesi di delega alla Provincia. Infatti, la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri e va esercitata nei limiti delle direttive imposte dall’ente delegante.
Successivamente3, si è affermato che la responsabilità non fosse sempre ascrivibile alla Regione, poiché, ai sensi dell’art. 2043 c.c., occorreva individuare il comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico che poteva essere la Regione, la Provincia, l’Ente Parco, la Federazione o Associazione, cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e della gestione della fauna sia che tali poteri discendessero dalla legge che per delega. Tali orientamenti nel tempo hanno subito ulteriori cambiamenti e puntualizzazioni, in virtù dei quali risultava necessario analizzare se l’ente individuato godesse di autonomia gestionale oppure risultasse un nudus minister.
A fronte di tale incertezza che si traduce in un vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale, i giudici di legittimità hanno chiarito che è in capo alle Regioni che va imputata la responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c. e hanno precisato che:
- «solo con riferimento dell’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno – e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente – assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela» (Cass. 13848/2020)
Tutto ciò premesso, veniamo ora alla disamina del caso in esame.
La qualificazione delle parti non è vincolante per il giudice
Secondo la sentenza gravata, la fattispecie è stata inquadrata da ambo le parti come responsabilità ex art. 2043 c.c., pertanto, gravava sull’attrice l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi: il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo, ma l’onus probandi non è stato assolto, atteso che la danneggiata non ha dimostrato la colpa della Regione.
La ricorrente sottolinea che il danno cagionato da fauna selvatica, un tempo rientrante nell’alveo dell’art. 2043 c.c., ora si inquadra nell’art. 2052 c.c., in quanto la giurisprudenza si è espressa in tal senso a partire dal 2020 (Cass. 7969/2020). La decisione impugnata, pur prendendo atto del cambio di giurisprudenza, ha ritenuto vincolante la qualificazione della fattispecie prospettata dalle parti, mentre, ad avviso della ricorrente, avrebbe potuto disattenderla.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza, infatti, quando una parte agisce facendo riferimento ad una specifica fattispecie, come la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica prospettata «ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi» (
Cass. 11805/2016). Pertanto, il giudice d’appello erra laddove ritiene che una diversa qualificazione comporterebbe il vizio di ultrapetizione.
Danno cagionato da animale selvatico: l’onere della prova
Secondo la decisione impugnata, anche volendo sussumere la fattispecie nel danno da custodia di animale, la danneggiata non ha provato di aver guidato, in quel momento, con particolare prudenza né che la condotta dell’animale selvatico sia stata imprevedibile e inevitabile nonostante ogni cautela.
I giudici di legittimità rilevano come una simile ricostruzione sia completamente errata, infatti, il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico, provando:
- la dinamica del sinistro,
- il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito,
- l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. 13848/2020).
Invece, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l’imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Nel caso in esame, spettava alla Regione provare l’imprevedibilità dell’attraversamento della strada da parte dell’animale come prova liberatoria volta ad escludere la responsabilità. Parimenti, la prova che il danno sia avvenuto a causa della condotta colpevole del danneggiato, come la sua guida imprudente, rientra pur sempre nella prova del caso fortuito gravante sull’ente.
Conclusioni: accolto il ricorso dell’automobilista danneggiata
La Suprema Corte accoglie il ricorso della danneggiata giacché la sentenza gravata ha errato nel rigettare la domanda per difetto di prova atteso che la dimostrazione non era a carico dell’attore danneggiato ma del convenuto danneggiante.
fonte Altalex.com
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Immobile gravato da servitù di passaggio taciuta agli acquirenti: dolo incidente e danno risarcibile
Due soggetti concludono un contratto preliminare di compravendita per un immobile e, successivamente, scoprono che lo stesso è gravato da una servitù di passaggio pedonale e carraio, loro taciuta dai promittenti venditori. I promissari acquirenti agiscono in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per il comportamento truffaldino della controparte. In particolare, tra i pregiudizi patiti, gli attori domandano il ristoro delle spese sostenute per raggiungere un accordo transattivo con i titolari del diritto di servitù.
Gli oneri sostenuti per trovare una soluzione alternativa alla servitù gravante sul bene (e taciuta agli acquirenti) possono considerarsi come danni ulteriori derivanti dal contegno sleale della controparte?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 29 febbraio 2024, n. 5380 (testo in calce), risponde negativamente. Nel caso di specie, viene in rilievo la figura del dolo incidente (art. 1440 c.c.): il contratto è valido ed efficace, ma sconveniente, in quanto le parti lo avrebbero concluso a condizioni diverse se fossero state edotte del peso gravante sul bene. In tal caso, è risarcibile il minor vantaggio o il maggior aggravio economico che la parte ingannata ha patito a causa della condotta dolosa altrui. Inoltre, sono risarcibili i danni ulteriori che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. In buona sostanza, il pregiudizio risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del danno (art. 1223 c.c.) e si sostanzia nella «diversa ponderazione del valore del bene ai fini dell’incontro tra offerta e domanda e, dunque, in definitiva, della determinazione del prezzo». Invece, le spese sostenute per trovare una soluzione alternativa circa l’esercizio della servitù non sono causalmente dipendenti dalla condotta decettiva dei venditori. Infatti, gli acquirenti avrebbero concluso ugualmente il contratto, pertanto, avrebbero comunque dovuto trovare delle alternative in relazione all’altrui diritto di passaggio.
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La vicenda
Due soggetti concludono un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile. Successivamente, i promissari acquirenti scoprono che il bene è gravato da una servitù di passaggio pedonale e carraio, circostanza taciuta dai promittenti venditori. I compratori agiscono in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per essere stati indotti alla sottoscrizione del negozio con artifici e raggiri. I convenuti chiamano in manleva il precedente dante causa e l’agente immobiliare che si era occupato della compravendita tra i convenuti e il precedente proprietario. In primo grado, la domanda attorea viene accolta e il danno viene liquidato in circa 134 mila euro; invece, vengono rigettate le domande di manleva dei convenuti formulate nei confronti del dante causa e del mediatore.
In sede di gravame, il danno risarcibile viene ridotto a circa 30 mila euro, al lordo di quanto già percepito dagli attori, in sede penale, a titolo di provvisionale. Il succitato importo corrisponde alla differenza tra il prezzo dell’immobile corrisposto dagli attori e quello che i convenuti avevano versato al precedente proprietario «sul rilievo che a tale differenza poteva correttamente parametrarsi la minor convenienza dell’affare determinata dagli artifici e raggiri posti in essere dagli appellanti».
I giudici di merito respingono la richiesta degli attori di considerare risarcibili come danni ulteriori le spese da loro sostenute per giungere ad un accordo con i vicini relativamente all’esercizio del diritto di servitù (gravante sul fondo e taciuto dai convenuti). Infatti, la risarcibilità dei danni ulteriori è ammessa solo nel caso in cui costituiscano conseguenza diretta del comportamento decettivo e tale non può considerarsi la libera scelta degli attori di giungere ad una transazione con i titolari del fondo dominante.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: dolo incidente e dolo determinante
In ambito civile, per dolo s’intende «qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima» (C. M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, 3, Milano, Giuffrè, 2000, 663). Il dolo può costituire una causa di annullabilità del contratto allorché sia determinante del consenso e si parla di “dolo-vizio”; non va confuso con il dolo che incide sul contenuto del contratto ma senza essere dirimente ai fini del consenso. In ambo i casi, la condotta dolosa è illecita poiché risulta lesiva della libertà negoziale. Il raggiro può assumere qualsiasi forma, compresa la menzogna, se idonea ad incidere sul consenso, lo stesso dicasi per il silenzio e l’omissione (come tacere la presenza di una servitù).
Riassumendo, il dolo può assumere due forme:
- ricorre il dolo determinante se, in assenza del comportamento doloso, il negozio non sarebbe stato concluso e, quindi, il contratto è annullabile (art. 1439 c.c.),
- invece, si parla di dolo incidente qualora, in assenza della condotta dolosa, il contratto sarebbe stato ugualmente concluso ma a condizioni diverse ed è, pertanto, valido ed efficace (art. 1440 c.c.)
Nell’ipotesi del dolo incidente l’unico rimedio è costituito dal risarcimento del danno, anche per il dolo determinante è previsto il ristoro del pregiudizio patito ma:
- nel caso dolo determinante viene risarcito l’interesse negativo a non concludere il contratto,
- mentre nel caso del dolo incidente è risarcito l’interesse positivo a concludere il contratto ma a condizioni diverse, in altre parole, il danno risarcibile consiste nella minore convenienza dell’affare.
Tutto ciò premesso, veniamo al decisum.
È risarcibile il danno che sia conseguenza causale diretta dell’illecito
I ricorrenti censurano la decisione gravata per non aver considerato come danni ulteriori le spese sopportate per giungere ad un accordo con i vicini titolari del diritto di servitù. Secondo la tesi dei compratori, il danno derivante da reato (in questo caso, truffa ex art. 640 c.p.) è risarcibile anche se indiretto e, quindi, non deve necessariamente essere una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito come, invece, sostenuto dai giudici di merito.
La Suprema Corte considera la censura infondata, infatti, al di là della questione meramente terminologica relativa a danni diretti o indiretti, ciò che rileva è la consequenzialità del danno rispetto alla condotta lesiva.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che tra l’evento dannoso e la conseguenza risarcibile debba intercorrere un rapporto consequenziale e diretto. La consequenzialità costituisce il requisito essenziale per la risarcibilità dei danni causati ad uno dei contraenti dalla condotta decettiva dell’altro (
Cass. 4715/2022; Cass. 19024/2005; Cass. 2956/1999). La tesi difensiva del ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che la responsabilità per il danno da reato (nel nostro caso, truffa) comprenda anche i danni mediati e indiretti (
Invero, i due principi sono solo in apparenza in contrasto tra di loro. Infatti, in ambo i casi, la norma di riferimento è l’art. 1223 c.c. a mente del quale:
- “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”
La succitata disposizione esprime una regola causale alla luce della quale perde rilievo la distinzione puramente nominalistica tra conseguenze immediate e mediate (oppure dirette e indirette), al contrario, risulta decisiva «la regola del giudizio causale e il criterio logico nel quale essa si identifica».
Il danneggiante non risponde di ogni ripercussione patrimoniale
La norma in materia di dolo incidente prevede che il contratto sia valido e che il contraente in mala fede risponda dei danni (art. 1440 c.c.), ma nulla dispone in relazione a quali siano le conseguenze dannose risarcibili. Sulle conseguenze risarcibili viene in rilievo il succitato art. 1223 c.c. a cui si rinvia anche in materia di responsabilità aquiliana (infatti, l’art. 2056 c.c., in relazione alla determinazione del danno risarcibile, richiama proprio l’art. 1223 c.c.).
La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’art. 1223 c.c. contenga la regola causale sulla identificazione dei danni risarcibili, stabilendo che tra l’evento lesivo e la condotta del soggetto agente debba sussistere un nesso eziologico.
Nell’illecito civile il nesso di causalità funge:
- come criterio di imputazione dell’illecito
- e come regola operativa per l’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli.
Pertanto, il nesso eziologico viene in rilievo in due fasi:
a) il giudizio sull’illecito con riferimento al nesso intercorrente tra la condotta e l’evento (nel nostro caso, il nesso tra il comportamento truffaldino dei venditori e la conclusione di un contratto a condizioni sconvenienti per gli acquirenti),
b) e il giudizio sul danno risarcibile con riferimento al nesso tra l’evento e il danno patito.
Il giudizio sul risarcimento del danno (sub b) è ipotetico e diretto ad evitare che il pregiudizio subito possa comportare – in sede di risarcimento – un indebito arricchimento per il danneggiato. In ragione di ciò, l’art. 1223 c.c. limita il danno risarcibile alla perdita subita (danno emergente) e al mancato guadagno (lucro cessante) che siano conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o dell’illecito. Quindi, il danneggiante non risponde di ogni ripercussione patrimoniale ma solo del danno ingiusto. Per identificare il danno si fa riferimento ad un giudizio ipotetico-differenziale tra:
- la condizione attuale del danneggiato
- e la condizione in cui si sarebbe trovato in assenza dell’evento di danno (Cass. 21619/2007).
Causalità materiale e causalità giuridica
Gli ermellini ricordano la differenza intercorrente tra le due tipologie di causalità:
- la causalità materiale consiste nel nesso intercorrente tra la condotta e l’evento, si tratta del criterio di imputazione della responsabilità,
- la causalità giuridica riguarda il nesso tra l’evento e il danno risarcibile, trattasi di un giudizio ipotetico e controfattuale che si fonda sul confronto tra le condizioni attuali del danneggiato e quelle in cui si sarebbe trovato in assenza dell’evento lesivo; il suo accertamento serve per determinare il risarcimento.
È proprio con riferimento alla causalità giuridica che la giurisprudenza ha ritenuto che nel risarcimento possano essere compresi anche i danni indiretti e mediati che costituiscano una conseguenza normale dell’evento secondo il principio di regolarità causale (Cass. 3184/1963;
Cass. 23719/2016; Cass. SS. UU. 12564/2018;
Cass. 31546/2018). Tale posizione è solo apparentemente dissonante rispetto al dato testuale dell’art. 1223 c.c., ma in realtà fa riferimento a tutte le conseguenze pregiudizievoli che l’evento lesivo solitamente produce e, quindi, ad esso eziologicamente connesse.
I giudici di merito hanno escluso la risarcibilità dei danni ulteriori sul rilievo della mancanza di un nesso causale – sia esso diretto o indiretto – tra l’accordo transattivo raggiunto dai compratori (con i titolari del diritto di servitù loro taciuto) e il comportamento dei venditori-convenuti. Secondo la sentenza gravata, la transazione de qua sarebbe frutto di una libera scelta degli attori e non una conseguenza dell’evento. Come vedremo, la Suprema Corte non ritiene censurabile tale ricostruzione.
È risarcibile l’interesse positivo del soggetto ingannato
Gli ermellini ricordano come, in caso di dolo incidente, siano risarcibili i danni ulteriori rispetto al minor vantaggio o maggior aggravio economico determinato dal comportamento truffaldino e i danni correlati alla lesione dell’interesse positivo sottostante al contratto. L’art. 1440 c.c. delinea un contratto valido ma sconveniente, pertanto, il risarcimento:
- non va commisurato al pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione del contratto (che, come detto, è valido)
- e neppure nell’interesse della vittima della condotta altrui di non essere coinvolta nelle trattative (in quanto, questa avrebbe comunque concluso il negozio, seppur a condizioni diverse) (Cass. 19024/2005).
Al contrario, è risarcibile l’interesse positivo del soggetto tratto in inganno (deceptus) consistente nel diritto di quest’ultimo di trovarsi nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se non fosse stato indotto in errore. In altre parole, il risarcimento va commisurato:
- al minor vantaggio
- o maggior aggravio economico
rispetto alle condizioni in cui avrebbe concluso il contratto senza l’ingerenza del comportamento scorretto di una delle parti e «avendo riguardo a tutti i danni collegati a tale comportamento da un rapporto conseguenziale e diretto» (Cass. 4715/2022).
Riassumendo, il risarcimento deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal comportamento sleale della controparte e dai danni ulteriori da esso causalmente determinati.
Alla luce di tale ricostruzione, la decisione dei giudici di merito appare corretta.
La transazione non è causalmente dipendente dal dolo
Gli ermellini rilevano come le spese sostenute per ovviare alla presenza della servitù di passaggio pedonale e carraio non siano causalmente dipendenti dalla condotta truffaldina, come sostenuto dalla sentenza gravata. Per comprenderlo, basta operare un giudizio controfattuale: in assenza del comportamento decettivo, gli attori avrebbero ugualmente acquistato il bene – a condizioni differenti – e il bene sarebbe stato comunque gravato dalla servitù. Quindi, l’esigenza di trovare una soluzione per rimediare alla presenza del peso non dipende dal dolo ed è indipendente da esso. Invece, il danno consiste nella «diversa ponderazione del valore del bene ai fini dell’incontro tra offerta e domanda e, dunque, in definitiva, della determinazione del prezzo». In altre parole, in sede di definizione del prezzo di compravendita, gli acquirenti avrebbero potuto considerare le spese preventivabili per trovare soluzioni alternative allo stato dei luoghi ma non è detto che si sarebbe raggiunto un accordo per portare in riduzione l’importo.
Conclusioni: rigettato il ricorso degli acquirenti
Nel caso di specie, correttamente i giudici di merito hanno commisurato il risarcimento nella misura di circa 30 mila euro che equivale al minor valore di scambio che il bene avrebbe avuto qualora gli acquirenti fossero stati edotti del peso gravante su di esso. Questo è l’unico pregiudizio direttamente riferibile alla condotta truffaldina posta in essere dai venditori e, in quanto tale, risulta risarcibile. In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso degli acquirenti viene rigettato e al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002.
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Emissioni rumorose: vale il criterio comparativo
In tema di emissioni rumorose resta valido il c.d. criterio comparativo: il limite di tollerabilità varia, cioè, in base alla specifica situazione ambientale, alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. In ogni caso non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono a innestarsi i rumori, denunciati come immissioni abnormi.
La valutazione volta a stabilire se questi restino o meno compresi nei limiti della norma va pertanto riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Così si è espressa la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 25976/2023, testo in calce), ribadendo principi giurisprudenziali ormai consolidati sul tema.
Il caso
Oggetto della pronuncia, le emissioni rumorose provenienti daI seminterrato di un immobile, locato ad un’associazione che vi svolge attività di intrattenimento musicale, anche in orario notturno.
I proprietari dell’appartamento soprastante citano in giudizio il proprietario del seminterrato e l’associazione, in persona del legale rappresentante, chiedendo la condanna di quest’ultima a cessare l’attività, quantomeno nelle ore notturne, e ad insonorizzare gli ambienti, in modo da evitare l’ulteriore propagarsi del rumore.
Domandano inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, loro cagionati con le emissioni rumorose dal lontano luglio 2007 e fino alla cessazione, oltre al rimborso delle spese che sono stati costretti a sostenere per insonorizzare il proprio appartamento.
Nessuna delle domande risarcitorie viene però accolta: il Tribunale di Roma si limita infatti ad inibire all’associazione l’utilizzo del locale per attività di intrattenimento musicale dopo le ore 23:00.
La pronuncia viene però parzialmente riformata in appello, estendendo l’inibitoria senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione e condannando l’associazione, in solido con il legale rappresentante, a risarcire ai proprietari i danni non patrimoniali subiti.
La sentenza d’appello viene impugnata in Cassazione, sulla base di sette motivi.
I motivi di ricorso e la giurisprudenza di legittimità
Oltre a dolersi del criterio, c.d. comparativo, impiegato dal CTU in primo grado per valutare il livello delle emissioni sonore, i ricorrenti contestano, tra l’altro, il mancato accoglimento della richiesta di integrazione della CTU e l’adozione di tecniche alternative per saggiare i livelli di rumorosità.
Censurano inoltre il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto esistente un danno risarcibile, pur in assenza di una lesione alla salute e di una prova, anche solo presuntiva, del danno stesso.
Malgrado il rigetto di quasi tutti i motivi proposti, l’esame degli stessi consente alla Corte di richiamare importanti arresti giurisprudenziali, sia in tema di emissioni acustiche rumorose che di poteri valutativi del giudice in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio.
Emissioni acustiche rumorose: la giurisprudenza di legittimità sul punto
Sul primo aspetto, gli Ermellini aderiscono alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la differenza tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’
art. 6 ter del D.L. n. 208/2008 (così
Resta dunque valido il c.d. criterio comparativo, secondo cui il limite di tollerabilità delle emissioni rumorose non è mai assoluto, bensì relativo alla specifica situazione ambientale: varia pertanto da luogo a luogo, in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come emissioni abnormi.
La valutazione, volta a stabilire se i rumori restino o meno compresi nei limiti della norma, deve quindi riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (sul punto si vedano, tra le tante,
CTU e sindacato del giudice
Quanto al rigetto della richiesta di integrazione della CTU, e alla mancata adozione di criteri tecnici alternativi per valutare il livello di rumorosità, la Corte ribadisce che il giudizio di congruità sul metodo d’indagine tecnica adottato dal CTU, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Se adeguatamente motivato – considerando l’intrinseca essenza del metodo impiegato o comunque dimostrando che ha condotto a risultati convincenti e decisivi – tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità e insuscettibile di valutazione comparativa con altro metodo eventualmente utilizzabile (in tal senso,
Sul danno non patrimoniale da immissioni rumorose
Quanto infine al fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile, pur in assenza – a detta dei ricorrenti – di una lesione alla salute e di una prova, anche solo presuntiva, del danno stesso, la Cassazione ribadisce che anche se non risulta provato uno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare entro la propria abitazione, così come del diritto alla libera e piena esplicazione delle abitudini quotidiane, integra una lesione che costituisce un danno conseguenza.
Comporta cioè un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale, di cui il danneggiato è chiamato a dar prova, potendosi avvalere a tal fine anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari, diversi dal fatto in sè dell’esistenza di immissioni rumorose, superiori alla normale tollerabilità.
Conclusioni
Secondo la Corte, il danno allegato dai ricorrenti fin dal giudizio di primo grado, unitamente all’esito della CTU – che aveva effettivamente ravvisato l’esistenza di emissioni sonore oltre la soglia della normale tollerabilità – ben suffragano il quadro presuntivo considerato dalla Corte di merito, corroborando adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.
Alla luce di tali considerazioni è stato quindi confermato il risarcimento del danno a carico dell’associazione, nei termini indicati nel giudizio d’appello.
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Auto rubata e telesorveglianza satellitare non funzionante: risarcibile il danno da perdita di chance
Il proprietario di un’auto conclude un contratto di telesorveglianza satellitare per proteggere il proprio veicolo. La macchina viene rubata e la società risulta inadempiente agli obblighi dedotti in contratto, in quanto omette di informare immediatamente il cliente della sottrazione del mezzo, di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, di mappare il percorso del veicolo e di bloccare da remoto il motore. Il malcapitato agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ma la domanda viene rigettata giacché, secondo i giudici di merito, l’attore non ha dimostrato l’esistenza della possibilità di recuperare l’automobile.
In cosa consiste il danno da perdita di chance e cosa bisogna provare?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 7 agosto 2023, n. 24050 (testo in calce), ripercorre la nozione di danno da perdita di chance così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, la chance non costituisce una mera aspettativa di fatto ma integra un’entità patrimoniale a sé stante suscettibile di valutazione autonoma sia sotto il profilo economico che giuridico. La lesione o la perdita della chance si sostanzia nella compromissione della possibilità di conseguire un risultato utile di cui si provi la sussistenza e determina un danno risarcibile, non già ipotetico ed eventuale, ma concreto e attuale. In particolare, la perdita di chance non va confusa con il risultato finale non conseguito, ma consiste nella perdita della possibilità per il danneggiato di conseguire il risultato utile. Secondo gli ermellini, nel caso in esame, il giudice di merito ha errato nel pretendere dall’attore una prova impossibile e inutile. Una volta accertato l’inadempimento della società che ha offerto il servizio di telesorveglianza (inadempimento che ha comportato la perdita di concrete possibilità di recuperare il mezzo), il giudicante avrebbe dovuto liquidare il valore della chance perduta in via equitativa. Infatti, il diritto al risarcimento del danno va commisurato «non già in base alla perdita del risultato, ma alla possibilità di conseguirlo e va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini più ridotti rispetto al danno da perdita del risultato» (
La vicenda
Il proprietario di un’automobile conclude un contratto di telesorveglianza satellitare con una società del settore al fine di proteggere il proprio veicolo. In particolare, il contratto prevede l’obbligo in capo alla società di informare immediatamente il cliente in caso di furto, di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, di mappare il percorso del mezzo al fine di ritrovarlo e di bloccare da remoto il motore. Senonché l’auto del malcapitato viene rubata e mai ritrovata. L’uomo evoca in giudizio la società deducendo che la perdita del mezzo sia avvenuta a causa dell’inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si precisa che l’auto non era coperta da un’assicurazione contro il furto ma era dotata di questo sistema, il cui scopo precipuo consiste nel rintracciare e recuperare il veicolo. La domanda attorea viene rigettata infatti, pur essendo stato accertato l’inadempimento della società, secondo i giudici di merito, il proprietario del mezzo avrebbe dovuto provare quali chance di recuperare l’auto avrebbe avuto se la convenuta fosse stata adempiente. In difetto di tale prova, non è possibile liquidare neppure in via equitativa il danno da perdita di chance.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: cos’è la perdita di chance
Il termine chance è francese, letteralmente significa occasione favorevole o probabilità di successo1 e, sotto il profilo etimologico, deriva dal latino “cadentia”, che indica il cadere dei dadi. Si tratta di una situazione orientata al conseguimento di un’utilità caratterizzata da una probabilità di successo.
Il danno da perdita di chance ha origine giurisprudenziale e appare, per la prima volta, in una pronuncia della sezione lavoro (Cass. 6506/1985), che si esprimeva a favore della risarcibilità del danno subito da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, veniva impedita la partecipazione agli orali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance non è un’aspettativa di fatto. Si ricorda che l’aspettativa è la situazione giuridica in itinere in cui si trova il soggetto che non ha attualmente una determinata posizione ma ha una possibilità di acquistarla se si verificherà un determinato evento2.
La giurisprudenza di recente ha offerto un quadro esaustivo sulla natura e sulla nozione di chance (
Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019). Essa rappresenta un’entità patrimoniale a sé stante suscettibile di valutazione autonoma sia sotto il profilo economico che giuridico. Pertanto, la perdita di chance, ossia la perdita dell’occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, costituisce un danno concreto e attuale (
Cass. 2167/1996; Cass. 6506/1985). In particolare, la perdita di chance non va confusa con il risultato finale non conseguito, ma consiste nella perdita della possibilità per il danneggiato di conseguire il risultato utile a causa di un comportamento illecito altrui. Il conseguente diritto al risarcimento del danno deve essere commisurato «non già in base alla perdita del risultato, ma alla possibilità di conseguirlo e va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini più ridotti rispetto al danno da perdita del risultato» (
Cass. 29829/2018). Preme ricordare che la liquidazione in via equitativa del danno non sopperisce alla mancata dimostrazione dell’an debeatur, ma solo alla difficoltà di prova della quantificazione di esso (quantum debeatur).
Oggetto del risarcimento: non il risultato perduto ma la perdita della possibilità di realizzarlo
Il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza gravata sia contraddittoria, infatti, da una parte riconosce l’esistenza della possibilità (chance) di trovare il veicolo rubato e la perdita della stessa a causa dell’inadempimento della società, ma, dall’altra, pretende la prova della suddetta chance. Inoltre, la Corte d’Appello ha omesso di considerare che la causa del contratto concluso tra attore e convenuta consisteva nel facilitare il ritrovamento dell’auto in caso di furto.
La Suprema Corte considera fondate le doglianze.
Nella fattispecie in esame, la chance non va valutata come la possibilità del ricorrente di ritrovare l’auto rubata, ossia non bisogna considerare il risultato atteso, ma occorre valutare la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile.
Cosa significa?
L’oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto (ossia il ritrovamento della vettura) ma la perdita della possibilità di realizzarlo (
Cass. 5641/2018). Infatti, come abbiamo ricordato in premessa, la chance non è una mera aspettativa di fatto ma costituisce una situazione giuridica autonoma suscettibile di valutazione patrimoniale (
Cass. 13489/2018). La perdita di chance è risarcibile come «perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza».
Il danno:
- non è ipotetico o eventuale, coma accadrebbe se fosse legato al raggiungimento del risultato
- ma concreto ed attuale, in quanto consistente nella perdita della possibilità di conseguire quel risultato.
In buona sostanza, il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. La liquidazione del danno da perdita di chance avviene su base equitativa e, in linea generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di merito non illustri il percorso logico attraverso il quale ha ritenuto di liquidare il danno o «avendo pretermesso la dimostrazione della ricorrenza dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria, [dimostri] di avere travisato la morfologia del danno da perdita di chance».
Nessun automatismo risarcitorio per il danno da perdita di chance
In materia di danno da perdita di chance l’onere probatorio è attenuato rispetto alla fattispecie in cui la parte lamenti di non aver conseguito un determinato bene della vita. Non sussiste alcun automatismo risarcitorio e, pertanto, il giudice di merito nel valutare la condotta illecita del danneggiante deve accertare:
- la relazione causale tra la condotta del danneggiante (in questo caso, l’inadempimento della società di telesorveglianza) e il danno (la perdita della possibilità di recuperare il veicolo),
- la dimostrazione di una possibilità apprezzabile di ottenere il risultato atteso sul piano dell’evento di danno.
Ciò premesso, il giudice di merito ha errato nel pretendere dall’attore una prova impossibile e inutile. Infatti, una volta accertato l’inadempimento che ha comportato la perdita di concrete possibilità di recuperare il mezzo, il giudicante avrebbe dovuto liquidare il valore della chance in via equitativa. Infatti, la prova del danno era insita nell’inadempimento della società di telesorveglianza, per come allegato e provato. Invece, la Corte d’Appello ha chiesto all’attore di dimostrare le concrete possibilità di recupero del mezzo, ma tale prova avrebbe avuto senso solo nel caso in cui la pretesa risarcitoria avesse riguardato un danno da perdita del veicolo.
In buona sostanza, nel caso di specie, non si parla di un danno da perdita del mezzo, ma di un pregiudizio determinato dalla perdita della possibilità di rintracciare il veicolo e tale possibilità sarebbe stata maggiore in caso di esatto adempimento (ossia, se il meccanismo di telesorveglianza avesse funzionato). Pertanto, «una volta che si ritiene di liquidare un danno minore costituito dal fatto pacifico della perdita di possibilità di rintracciare il mezzo (che sarebbero state maggiori in caso di esatto adempimento), la prova del danno è già raggiunta per il fatto di aver accertato l’inesattezza dell’adempimento». Ne deriva che il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno senza pretendere nessun’altra prova.
Conclusioni: accolto il ricorso del proprietario dell’auto rubata
Secondo gli ermellini, la motivazione della sentenza gravata è viziata da illogicità e contraddittorietà tanto da risultare meramente apparente. Infatti, pur essendo stato
- acclarato che lo scopo precipuo della conclusione del contratto di telesorveglianza risiede nella possibilità di rintracciare ed eventualmente recuperare il mezzo in caso di sottrazione,
- accertato l’inadempimento della società agli obblighi scaturenti dal contratto,
il giudice di merito ha comunque preteso dall’attore la prova dell’esistenza di una chance di recuperare l’auto. Tale prova non era necessaria, atteso che l’esistenza di (almeno) una possibilità di ritrovamento era insita nella causa del contratto, in caso contrario, la sua conclusione non avrebbe avuto ragion d’essere. In conclusione:
- «da un lato, l’allegazione dell’esistenza della chance risulta implicita nella deduzione di aver stipulato il contratto di telesorveglianza in grado di favorire il ritrovamento; dall’altro lato, l’esistenza di una simile chance può ritenersi una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2), di cui il giudice ha omesso di tenere conto»
La sentenza viene cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione anche per la determinazione delle spese.
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Epatite dopo trasfusione: il diritto al risarcimento sorge quando si manifestano i sintomi
In seguito ad una trasfusione di sangue infetto, un uomo contrae l’epatite C, che si manifesta in tutta la sua gravità solo a distanza di molti anni dal fatto, costringendo il malcapitato ad un trapianto di fegato. Il danneggiato agisce in giudizio contro il Ministero della Salute al fine di ottenere il ristoro per i danni patiti. I giudici di merito gli riconoscono il risarcimento, ma liquidano il danno solo a far data dal momento in cui la malattia si è manifesta (nel 2009) e non dal momento della contrazione dell’infezione (nel 1969).
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119 (testo in calce), conferma la propria giurisprudenza in materia di danni lungolatenti, ossia danni che si manifestano a distanza di tempo dal fatto illecito. Il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo nel momento in cui si manifestano i sintomi e non dalla contrazione dell’infezione. Infatti, il danno biologico non consiste nella mera lesione dell’integrità psicofisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona. In difetto di conseguenze, non v’è danno risarcibile, diversamente opinando si configura un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi. In altre parole, «finché l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto».
La vicenda
Nel 1969, un uomo subiva una trasfusione di sangue e, senza saperlo, contraeva l’epatite C. La malattia veniva scoperta solo nel 2001 e si manifestava in tutta la sua gravità nel 2009, tanto da costringere ilmalcapitato ad un trapianto di fegato. L’uomo agiva in giudizio contro il Ministero della Salute e contro l’azienda ospedaliera, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa della trasfusione. Il Tribunale rigettava la domanda attorea sull’assunto che, nel 1969, non era ancora nota l’epatite di tipo C e, quindi, non poteva configurarsi l’obbligo in capo all’amministrazione sanitaria di prevenirne la diffusione. La Corte d’Appello, invece, statuiva che la convenuta era gravata dall’obbligo di controllare la provenienza e l’utilizzabilità del sangue usato per le trasfusioni. Pertanto, veniva riconosciuto alla vittima un danno biologico su invalidità permanente del 40% a partire dal 2009, anno in cui la malattia aveva cessato di essere latente; inoltre, il danno morale era liquidato nella misura del 30% del danno biologico.
Il Ministero della Salute viene condannato al pagamento di circa 334 mila euro e ricorre in Cassazione.
Il risarcimento nel caso di danni lungolatenti
Il danneggiato lamenta che la sentenza gravata abbia determinato l’ammontare del danno biologico con riguardo al tempo in cui la malattia si è palesata (2009) e non già nel momento in cui essa è stata contratta (1969). È di tutta evidenza che, la differenza sul quantum, a seconda della decorrenza, sia notevole.
La Suprema Corte considera infondata la censura del danneggiato.
Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un danno lungolatente, ossia un danno (la malattia) che si è manifestato a distanza di tempo (circa trent’anni) rispetto al fatto illecito (la trasfusione di sangue infetto). Orbene, in una recente pronuncia (Cass. 25887/2022), i giudici di legittimità hanno riconosciuto che il danno vada liquidato con riferimento al momento in cui la malattia si è manifestata e non al tempo della contrazione dell’infezione. Infatti, il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell’integrità fisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. Nel caso oggetto di scrutinio, il ricorrente, per anni, non ha lamentato alcun sintomo ed era ignaro della malattia; inoltre, non ha subito pregiudizi, se non quando l’epatite si è palesata nella sua forma più grave, evolvendosi in cirrosi epatica e costringendolo al trapianto di fegato.
Per quale ragione il danno va liquidato nel momento in cui si manifestano i sintomi della malattia?
Perché in assenza di un concreto pregiudizio, non sussiste un danno risarcibile, in quanto esso non è presunto né coincidente con l’evento (danno in re ipsa), ma si tratta di un “danno-conseguenza”.
Il danno conseguenza e la causalità giuridica
Nel caso di danni a decorso occulto (altrimenti detti “lungolatenti”), il nesso tra il fatto lesivo (la trasfusione avvenuta nel 1969) e le conseguenze pregiudizievoli (i sintomi emersi nel 2009) non è sincronico ma diacronico. In buona sostanza, la malattia non insorge nel momento del contagio ma a distanza di anni dal fatto illecito. I giudici hanno accertato il nesso di causalità materiale tra l’emotrasfusione (la condotta illecita) e il contagio (l’evento dannoso) ma, ai fini risarcitori, occorre accertare la causalità giuridica, ossia occorre individuare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili giuridicamente al fatto illecito (Cass. 23328/2019). In altre parole, «finché l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto».
Per completezza espositiva si ricorda che, nella responsabilità civile, la causalità si declina duplicemente (art. 1223 c.c.):
- la causalità materiale (o causalità fondativa) lega la condotta all’evento di danno;
- la causalità giuridica lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Danno risarcibile: non basta la lesione di un diritto
Il danno biologico patito dalla vittima va risarcito al suo verificarsi come danno-conseguenza.
Se venisse risarcito dal momento del contagio – come chiede il ricorrente – il danno biologico diventerebbe un danno in re ipsa, risarcito solo in base alla causalità materiale (ossia per il mero fatto illecito della trasfusione infetta da cui deriva il contagio). In tal modo opinando, si violerebbe il disposto dell’art. 1223 c.c., a mente del quale il risarcimento deve comprendere le conseguenze immediate e dirette dell’evento, sul piano della causalità giuridica.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che il danno biologico non si esaurisca nella lesione dell’integrità psicofisica della persona, ma consista nelle “conseguenze del pregiudizio sul modo di essere della persona”. Per essere risarcibile, il danno da lesione della salute deve avere come effetto la compromissione di una (o più) delle capacità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane: “dal fare, all’essere, all’apparire”. Se la lesione della salute non provoca nessuna di queste conseguenze, non può considerarsi come un danno risarcibile (Cass. Ord. 7513/2018).
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