
Danno parentale non varia in funzione della residenza del danneggiato
L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
È questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.
LA SENTENZA
Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la richiesta di risarcimento dei danni patiti dai parenti di un uomo deceduto in conseguenza dell’investimento da parte di un autocarro.
In particolare, il giudice dell’appello aveva rigettato la domanda proposta dalla madre e dai fratelli della vittima, ritenendo non provata una “effettiva compromissione di un rapporto affettivo in essere al momento del fatto” e aveva accolto la domanda di risarcimento proposta dalla moglie e dai figli della vittima, ragguagliandolo però alla “realtà socioeconomica in cui vivono i soggetti danneggiati” (Romania).
La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha precisato di aver “già ripetutamente affermato che la realtà socioeconomica nella quale vive la vittima d’un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano”.
Ha, poi, ulteriormente precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. ha si’ una funzione compensativa, ma da ciò non discende affatto che il pretium doloris sia funzione della residenza del danneggiato. Ciò sia per una ragione giuridica, sia per una ragione logica.
La ragione giuridica è che nella stima di ogni danno non patrimoniale si deve tenere conto delle conseguenze dell’illecito che consistono nei pregiudizi che la vittima, in assenza del fatto illecito, avrebbe evitato. Se questa è la nozione di “danno” per la nostra legge, il risarcimento che lo monetizza non potrà mai variare in funzione della residenza del danneggiato:
- sia perché il luogo dove la vittima vive non è una “conseguenza” del fatto illecito;
- sia perché tra le “conseguenze” del danno non rientra l’impiego che la vittima farà del denaro dell’offensore;
- sia perché un risarcimento in denaro non necessariamente è destinato ad essere speso: esso potrebbe essere tesaurizzato od investito;
- sia, infine, perché col pagamento del risarcimento l’obbligazione si estingue, e tutto quel che avviene dopo è un post factum giuridicamente irrilevante.
Erronea giuridicamente, la tesi ut supra è paradossale dal punto di vista della logica formale. Se, infatti, dalla natura compensativa del risarcimento si fa discendere la pretesa di variarlo in funzione della residenza dell’avente diritto, ne seguirebbe che:
(a) la regola dovrebbe valere anche in bonam partem, con la conseguenza che il creditore potrebbe artificiosamente trasferirsi in Paesi dall’elevato reddito pro capite, per pretendere un risarcimento maggiore;
(b) si perverrebbe all’assurdo che il prodigo andrebbe risarcito più dell’avaro (perché il secondo non comprerebbe mai nulla), e lo stoico meno dell’epicureo (posto che solo per il secondo il “sommo bene” è la soddisfazione dei bisogni materiali);
(c) si perverrebbe all’assurdo che a parità di sofferenza il risarcimento dovrebbe essere più elevato in tempi di rialzo generalizzato dei prezzi, e più modesto in epoche di stagnazione economica.
Infine, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma, connaturale all’essere umano.
Naturalmente, si tratterà pur sempre d’una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
Tuttavia, la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’indifferenza d’una madre alla morte del figlio.
(Altalex, 4 aprile 2018. Nota di Giuseppina Mattiello)