
Scontro tra auto e animale selvatico: sì al risarcimento se la Regione non prova il caso fortuito
L’auto di una donna viene danneggiata da un capriolo che attraversa improvvisamente la strada. La malcapitata agisce contro la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. La domanda attorea viene rigettata giacché, secondo i giudici, la danneggiata non ha dimostrato la colpevolezza dell’ente. La vicenda viene inquadrata nell’ambito dell’art. 2043 c.c., mentre secondo la ricorrente, alla luce del cambiamento di giurisprudenza avvenuto in materia di danno da fauna selvatica, è applicabile l’art. 2052 c.c. a prescindere dall’inquadramento giuridico svolto dalle parti.
La qualificazione della fattispecie ad opera delle parti è vincolante per il giudice?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 9 maggio 2024, n. 12714 (testo in calce), risponde negativamente. Il giudice, infatti, è libero di qualificare diversamente la fattispecie e, nel caso in esame, è applicabile il criterio di imputazione della responsabilità previsto per il danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.). Sotto il profilo probatorio, spetta all’ente pubblico dimostrare che la condotta dell’animale non era ragionevolmente prevedibile né era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
La vicenda
Una donna alla guida di un’automobile investe un capriolo sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Sul luogo del sinistro intervengono i carabinieri e verbalizzano l’accaduto. La malcapitata cita in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito dalla sua vettura pari a circa 4 mila euro. In primo grado, il giudice di pace condanna l’amministrazione al ristoro del danno patito liquidato in poco meno di 3 mila euro; invece, il tribunale, quale giudice d’appello, riforma la decisione e rigetta la domanda della danneggiata.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: il mutamento di giurisprudenza in materia di danno da fauna selvatica
Il Codice civile prevede una norma specifica rubricata “danno cagionato da animali”:
- “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2052 c.c.).
Per lungo tempo, la giurisprudenza1 ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del succitato art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall’art. 2043. Pertanto, sotto il profilo probatorio il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.
Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla Consulta che ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (
Corte Cost. 4/2001). In base a questo indirizzo giurisprudenziale, l’art. 2052 c.c. riguarda solo gli animali domestici e non quelli selvatici, poiché il criterio di imputazione della responsabilità è basato sulla violazione di un dovere di “custodia” dell’animale da parte del proprietario e una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
La succitata ricostruzione è stata abbandonata dall’orientamento più recente che ammette l’invocabilità dell’art. 2052 c.c. anche nell’ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica. Infatti, l’esegesi precedente si pone in contrasto con la lettera della norma che non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall’uomo. Inoltre, la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, atteso che fa espresso riferimento anche alla circostanza in cui l’animale sia smarrito o fuggito. Secondo i giudici di legittimità:
- «il riferimento, dunque, alla proprietà e all’utilizzazione […] ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall’animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio “ubi commoda ibi et incommoda”, con l’unica salvezza del caso fortuito» (Cass. 13848/2020).
Una volta chiarito che l’art. 2052 c.c. è applicabile anche agli animali selvatici, occorre risolvere l’ulteriore problematica relativa al soggetto legittimato passivo.
Animali selvatici: è responsabile la Regione o la Provincia?
In passato, gli animali appartenenti alla fauna selvatica (come cervi, cinghiali, caprioli et similia) erano considerati alla stregua di res nullius e da ciò derivava l’impossibilità del ristoro dei pregiudizi da questi cagionati.
Inizialmente, la
legge 968/1977 recante “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia” e, successivamente, la
legge 157/1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – che ha confermato il precedente assetto normativo – hanno stabilito che la fauna selvatica appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato. Alle Regioni competono le relative funzioni amministrative ma è fatta salva la possibilità di delega alle Province, in particolare le Regioni a statuto ordinario:
- provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (
- istituiscono e disciplinano il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare, da quella protetta”
(art. 26 comma 1 legge cit.).
Alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale” nel settore costituito da “caccia e pesca nelle acque interne” (art. 19 c. 1 lett. f) TUEL).
L’individuazione del soggetto passivo è mutata con il mutare della giurisprudenza che, ut supra ricordato, riteneva che l’azione risarcitoria andasse inserita nella clausola generale dell’art. 2043 c.c. e, solo recentemente, ha optato per l’applicazione dell’art. 2052 c.c.
Inizialmente2, si riteneva che il legittimato passivo fosse la Regione, in quanto ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione del territorio, anche in ipotesi di delega alla Provincia. Infatti, la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri e va esercitata nei limiti delle direttive imposte dall’ente delegante.
Successivamente3, si è affermato che la responsabilità non fosse sempre ascrivibile alla Regione, poiché, ai sensi dell’art. 2043 c.c., occorreva individuare il comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico che poteva essere la Regione, la Provincia, l’Ente Parco, la Federazione o Associazione, cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e della gestione della fauna sia che tali poteri discendessero dalla legge che per delega. Tali orientamenti nel tempo hanno subito ulteriori cambiamenti e puntualizzazioni, in virtù dei quali risultava necessario analizzare se l’ente individuato godesse di autonomia gestionale oppure risultasse un nudus minister.
A fronte di tale incertezza che si traduce in un vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale, i giudici di legittimità hanno chiarito che è in capo alle Regioni che va imputata la responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c. e hanno precisato che:
- «solo con riferimento dell’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno – e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente – assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela» (Cass. 13848/2020)
Tutto ciò premesso, veniamo ora alla disamina del caso in esame.
La qualificazione delle parti non è vincolante per il giudice
Secondo la sentenza gravata, la fattispecie è stata inquadrata da ambo le parti come responsabilità ex art. 2043 c.c., pertanto, gravava sull’attrice l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi: il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo, ma l’onus probandi non è stato assolto, atteso che la danneggiata non ha dimostrato la colpa della Regione.
La ricorrente sottolinea che il danno cagionato da fauna selvatica, un tempo rientrante nell’alveo dell’art. 2043 c.c., ora si inquadra nell’art. 2052 c.c., in quanto la giurisprudenza si è espressa in tal senso a partire dal 2020 (Cass. 7969/2020). La decisione impugnata, pur prendendo atto del cambio di giurisprudenza, ha ritenuto vincolante la qualificazione della fattispecie prospettata dalle parti, mentre, ad avviso della ricorrente, avrebbe potuto disattenderla.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza, infatti, quando una parte agisce facendo riferimento ad una specifica fattispecie, come la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica prospettata «ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi» (
Cass. 11805/2016). Pertanto, il giudice d’appello erra laddove ritiene che una diversa qualificazione comporterebbe il vizio di ultrapetizione.
Danno cagionato da animale selvatico: l’onere della prova
Secondo la decisione impugnata, anche volendo sussumere la fattispecie nel danno da custodia di animale, la danneggiata non ha provato di aver guidato, in quel momento, con particolare prudenza né che la condotta dell’animale selvatico sia stata imprevedibile e inevitabile nonostante ogni cautela.
I giudici di legittimità rilevano come una simile ricostruzione sia completamente errata, infatti, il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico, provando:
- la dinamica del sinistro,
- il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito,
- l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. 13848/2020).
Invece, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l’imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Nel caso in esame, spettava alla Regione provare l’imprevedibilità dell’attraversamento della strada da parte dell’animale come prova liberatoria volta ad escludere la responsabilità. Parimenti, la prova che il danno sia avvenuto a causa della condotta colpevole del danneggiato, come la sua guida imprudente, rientra pur sempre nella prova del caso fortuito gravante sull’ente.
Conclusioni: accolto il ricorso dell’automobilista danneggiata
La Suprema Corte accoglie il ricorso della danneggiata giacché la sentenza gravata ha errato nel rigettare la domanda per difetto di prova atteso che la dimostrazione non era a carico dell’attore danneggiato ma del convenuto danneggiante.
fonte Altalex.com



