
Incendio dell’auto in condominio: il proprietario risponde anche della causa ignota?
Un box sito in condominio prende fuoco e le fiamme provocano dei danni allo stabile. L’assicurazione indennizza il Condominio e agisce ex art. 1916 c.c. contro il proprietario dell’auto ivi ricoverata (soggetto diverso dal titolare del box). La causa delle fiamme è incerta e, secondo il CTU, esse potrebbero essere state provocate sia da un corto circuito dell’impianto elettrico del box, sia dall’impianto del veicolo o, infine, da un atto doloso di un terzo.
Quando la causa dell’incendio è ignota il custode è comunque responsabile?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980 (testo in calce), dopo un ampio e articolato iter argomentativo, enuncia il seguente principio di diritto: «in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la “res” abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l’individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito». In altre parole, secondo gli ermellini, per l’applicazione dell’art. 2051 c.c. è sufficiente accertare che il bene custodito (in questo caso, la vettura), nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell’evento dannoso (la diffusione delle fiamme), mentre l’individuazione dell’origine delle fiamme assume rilievo ai fini della dimostrazione della prova liberatoria.
Sommario
- La vicenda
- Il custode risponde anche della causa ignota
- La cosa non deve necessariamente essere all’origine dell’incendio
- Il custode è responsabile anche se il bene è solo una concausa dell’incendio
- L’incertezza sulla causa resta a carico del custode e non del danneggiato
- Conclusioni: il principio di diritto
La vicenda
All’interno di un box di proprietà esclusiva di una condomina scoppiava un incendio che comportava la distruzione dell’auto ivi ricoverata (appartenente ad un altro soggetto) e provocava dei danni al Condominio. L’assicurazione indennizzava il Condominio e poi agiva ex art. 1916 c.c. – surrogandosi nei diritti dell’assicurato – contro il proprietario dell’auto da cui si riteneva essere scaturito l’incendio invocando l’art. 2051 c.c.
In primo grado, la consulenza tecnica d’ufficio accertava che l’incendio aveva avuto scaturigine nel box in cui si trovava l’auto del convenuto e vi erano pari probabilità che esso fosse stato determinato:
- da un cortocircuito dell’impianto elettrico della macchina,
- da un fenomeno elettrico dell’impianto del box,
- da un atto doloso.
La domanda attorea veniva accolta ritenendo che la macchina avesse avuto un contributo causale nella propagazione dell’incendio. Infatti, il triangolo di fuoco coincideva con il luogo in cui era posteggiata l’auto. In sede di gravame, invece, si riteneva assente la prova della causa materiale dell’incendio, atteso che il consulente tecnico aveva indicato tre ipotesi paritetiche in termini di probabilità, pertanto, difettava il collegamento causale della vettura con l’incendio.
L’assicurazione ricorre in Cassazione.
Il custode risponde anche della causa ignota
Con i primi due motivi di ricorso – qui in commento – l’assicurazione contesta la decisione gravata laddove afferma che manca la prova dell’innesco dell’incendio all’interno dell’auto e nella parte in cui afferma che di tale prova è gravato il danneggiato. Inoltre, la ricorrente censura la pronuncia impugnata laddove sostiene che, non essendo emersa la causa dell’incendio, debba escludersi la responsabilità del custode per la causa ignota.
La Suprema Corte considera fondate le censure nei termini che seguono.
La decisione gravata ha ritenuto come gravante sul danneggiato l’onere di provare che l’innesco dell’incendio sia scaturito dall’auto e ha considerato insufficiente l’efficacia anche solo concausale della res custodita. In tal modo, è stata messa a carico del danneggiato (e non del custode) la situazione di incertezza sull’origine dell’incendio.
Gli ermellini iniziano il loro iter argomentativo partendo dall’origine storica dell’art. 2051 c.c. – su cui, in questa sede, si soprassiede (si rinvia al paragrafo 8.1.2. della decisione in commento) – e ricordano che, qualora dalla cosa in custodia si sprigionino fiamme, ne risponde il custode fatta salva la prova del caso fortuito. In sintesi, in caso di incendio, per andare esente da responsabilità, al custode non basta che l’incendio possa essere attribuito a varie cause (come quelle ipotizzate dal CTU nel caso in esame) non attribuibili direttamente alla cosa custodita, infatti, egli resta comunque gravato dall’onere di indicare e provare il caso fortuito, comprensivo anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo, pertanto, rimane “a suo carico la causa ignota” (Cass. 6340/1988).
La cosa non deve necessariamente essere all’origine dell’incendio
I giudici di legittimità richiamano un precedente di legittimità avente ad oggetto una domanda risarcitoria rivolta non solo nei confronti del custode del fondo su cui l’incendio aveva avuto origine ma proposta anche nei riguardi del proprietario del terreno attraverso cui le fiamme si erano semplicemente propagate (Cass. 6121/1999). La Corte, in quella sede, ha ritenuto che fosse corretto accogliere la domanda anche verso tale soggetto e ha sottolineato che il giudice di merito, nella valutazione della posizione di tale soggetto, deve accertare se quel determinato fondo fosse in condizioni idonee a produrre danni, pertanto, «anche se l’incendio si era sviluppato in altro fondo, la sua situazione obbiettiva era tale da determinare “un processo dannoso che alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell’incendio, contribuì concausalmente alla produzione del danno”» (Cass. 6121/1999).
Il principio che si ricava è che la res incendiata, per essere causa del danno, non deve necessariamente costituirne l’origine ma anche solo contribuire causalmente alla sua diffusione, in altre parole, è sufficiente che il bene abbia consentito la diffusione dell’incendio benché esso si sia propagato altrove. Naturalmente, ciò non significa che il custode del fondo da cui l’incendio ha avuto origine vada esente da responsabilità (Cass. 1262/2024) ma la sua responsabilità concorre con quella del custode della res che abbia contribuito alla propagazione del fuoco.
Riassumendo, in caso di danni da cosa in custodia incendiatasi:
- non serve la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto il loro innesco dal bene custodito,
- è sufficiente che il suddetto bene abbia “contribuito concausalmente” alla loro diffusione,
- resta salva la possibilità di fornire la prova liberatoria.
Per quanto attiene al caso fortuito:
- la sua allegazione non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto (Cass. 13005/2016)
- la causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode ( Cass. 9404/1997, Cass. 23945/2009).
Il custode è responsabile anche se il bene è solo una concausa dell’incendio
La giurisprudenza su riportata è relativa alla “fase” in cui si riteneva che l’art. 2051 c.c. rappresentasse un’ipotesi di responsabilità presunta mentre, la giurisprudenza più recente, ormai, si è attestata sulla sua natura di responsabilità oggettiva (Cass. SS. UU. 20943/2022). La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la res e il danno anche facendo ricorso al criterio del “più probabile che non”, ossia il nesso eziologico è provato quando la tesi secondo cui un evento è causa di un altro è più probabile di quella contraria (Cass. 10978/2023). Nell’ipotesi di concause si è affermato quanto segue:
- «qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della ‘probabilità prevalente’ e del ‘più probabile che non’; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. 10978/2023; Cass. 25886/2022)
La Suprema Corte ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., sia sufficiente accertare che il bene custodito (in questo caso, la vettura), nel prendere fuoco abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell’evento dannoso (la diffusione delle fiamme). L’individuazione dell’innesco rileva ai fini della dimostrazione del caso fortuito, pertanto, ove esso rimanga ignoto, «è il custode del bene – incendiato e propagatore dell’incendio – a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità». Gli ermellini ricordano che il nesso casuale va ricostruito avuto riguardo alla res custodita e non alla condotta del custode, infatti, la fattispecie prescinde da ogni connotato di colpa e il caso fortuito non va inteso come “assenza di colpa”.
L’incertezza sulla causa resta a carico del custode e non del danneggiato
In relazione al punto di innesco, è irrilevante che, nel caso di specie, siano state individuate altre ipotesi alternative rispetto a quella secondo cui le fiamme sarebbero scaturite dall’auto. Secondo i giudici, la prova del caso fortuito poteva dirsi raggiunta solo qualora fosse stato dimostrato che:
- l’incendio era stato doloso e appiccato nel box
- oppure, l’incendio era stato causato da un corto circuito dell’impianto del garage.
In assenza della suddetta prova del caso fortuito, grava sul proprietario dell’auto dimostrare che essa non ha svolto un “ruolo” nella propagazione delle fiamme.
Il fatto che non sia stato possibile accertare se l’incendio sia scaturito dal box e poi propagatosi all’auto o viceversa (ossia scoppiato dalla vettura e propagatosi al box) crea una situazione di incertezza che rimane a carico del custode perché attiene alla prova del caso fortuito e non può gravare sul danneggiato. In buona sostanza, rimane a carico del custode del bene, incendiato o incendiatosi, la mancanza della prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa come caso fortuito. Pertanto, se manca la prova, comunque “non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand’anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi”.
Conclusioni: il principio di diritto
Alla luce di un ampio e articolato iter argomentativo, gli ermellini enunciano il seguente principio di diritto:
- «in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la “res” abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l’individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito».
fonte altalex.com



