
Sinistro stradale all’interno di un cantiere: sì all’azione diretta
La Suprema Corte si è trovata ad affrontare la questione relativa alla possibilità per il danneggiato di poter esperire azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice nel caso di un sinistro stradale all’interno di un’area privata.
All’interno di un cantiere edile, durante il proprio lavoro e a causa di una distrazione colposa nel manovrare un veicolo adibito al trasporto di sabbia, un operaio causava la morte di G.M., altro operaio adibito alle operazioni di apertura del cassone del veicolo.
I congiunti del G.M. citavano in giudizio sia la società di costruzioni datrice di lavoro del defunto, sia la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro.
Si costituiva esclusivamente la compagnia assicuratrice eccependo carenza di legittimazione passiva e la non operatività della polizza in quanto la copertura – sosteneva la convenuta- non operava in un’area privata.
Il Giudice di prime cure rigettava la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurazione e così anche la Corte d’Appello.
Veniva proposto, quindi, ricorso in Cassazione sulla base di due motivi:
- Omessa valutazione di un fatto decisivo (ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) in quanto la Corte d’Appello dichiarava non dimostrato l’uso pubblico dell’area in cui era avvenuto il sinistro mortale, poichè l’accesso non era permesso “al traffico veicolare di una serie indeterminata di persone”;
- Violazione e falsa applicazione in diritto dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni (ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in quanto l’azione diretta è esperibile tanto in caso di sinistri stradali incorsi in aree e strade “ad uso pubblico” tanto in “aree a queste equiparate”, dovendo ricomprendere in tale definizione tutte quelle aree destinate abitualmente al transito di un numero indeterminato di persone (indeterminatezza che non viene meno neanche quando le persone appartengono ad una determinata categoria o quando l’accesso avvenga per finalità particolari e specifiche)1.
Proponeva controricorso la compagnia assicuratrice, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso sostenendo che l’oggetto dell’appello era limitato all’operatività della garanzia assicurativa in favore della Società edile e, pertanto, non riguardasse anche la qualificazione dell’area in cui era occorso il sinistro.
Nel merito si eccepiva l’infondatezza del ricorso in quanto l’area oggetto del sinistro era di proprietà della datrice di lavoro della vittima e, in secondo luogo, perché la garanzia operava esclusivamente nei confronti dei terzi, ed il lavoratore non poteva ritenersi un terzo dato che l’attività del Sig. G.M. era proprio quella di partecipare alle operazioni di carico e scarico, durante la quale era rimasto.
La Cassazione accoglieva il ricorso dei congiunti del G.M. precisando che:
- la sentenza di appello non aveva tenuto conto delle deduzioni dei ricorrenti sul contenuto della polizza, la quale copriva non solo la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in area privata ma anche quelli cagionati a terzi proprio nelle operazioni di carico e scarico merci sul/dal veicolo e, pertanto, la questione sull’operatività dell’azione diretta non era una novità ma già proposto nei precedenti gradi di giudizio.
- non è conforme ai principi espressi in precedenza dalla stessa Suprema Corte la necessità, in capo al ricorrente, di dover dimostrare “l’uso pubblico dell’area di verificazione dell’incidente”, anche in relazione al fatto per cui la natura privata del cantiere non esclude ex se la sua qualificazione in area di uso pubblico, ai fini dell’esperibilità dell’azione diretta ex artt. 1 e 18 L. 990/1969 (applicabili ratione temporis al caso de quo).
In conclusione, quindi, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già espresso in precedenti sentenze2, specificando come l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice ben possa esperirsi anche quando il sinistro sia avvenuto in un’area privata in quanto la stessa è equiparabile alla strada di uso pubblico quando la stessa sia aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi abbiano accesso giuridicamente lecito, anche quando le stesse appartengano a determinate categorie e nonostante l’accesso a detta area avvenga per finalità specifiche e condizioni particolari.
(Altalex, 5 agosto 2018. Nota di Tiziano Magrelli)