
Danno morale e danno esistenziale non sono sovrapponibili
Cassazione civile, sez. III, sentenza 31/01/2019 n° 2788
Il danno morale non è assorbito nel danno esistenziale: si tratta di due voci autonome, non sovrapponibili, e come tali, andranno considerate distintamente.
E’ quanto chiarito dalla Cassazione, Terza Sezione Civile, nella sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ammesso la liquidazione sia del danno moraleche di quello esistenziale, con la possibilità di personalizzare in aumento il ristoro ottenuto, in presenza di conseguenze anomale o eccezionali.
In particolare, nella vicenda in esame, una donna aveva convenuto in giudizio l’Azienda ospedaliera, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a causa di un intervento chirurgico alla cervicale con conseguente invalidità, cui l’attrice si era sottoposta. Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda, mentre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale aveva ridotto l’importo a titolo di ristoro, comprendendo il danno morale nel calcolo della liquidazione del danno biologico. Avverso tale sentenza l’attrice ha proposto ricorso per cassazione.
Tra i motivi del ricorso, la ricorrente ha censurato la circostanza che il giudice di merito non ha tenuto conto delle conseguenze funzionali e relazionali della lesione, escludendo dal risarcimento sia il danno estetico che quello morale, ritenendo assorbito quest’ultimo, nella liquidazione personalizzata del danno biologico.
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha fatto riferimento a varie pronunce della Corte Costituzionale, della Cassazione stessa e della Corte di Giustizia, in cui era stata indicata la differenza tra danno moralee danno dinamico relazionale del danneggiato.
Quindi, ha condiviso quanto fissato dal codice delle assicurazioni, riformato nel 2017, nell’art. 138, comma 2: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto”; inoltre, al comma 3 del medesimo articolo, si legge: “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.
Sulla scorta di tali premesse, la Cassazione ha rilevato che, nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute(art. 32 Cost.), la liquidazione unitaria di tale danno dovrà attribuire al soggetto un risarcimento comprensivo del pregiudizio complessivamente patito sia l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione. Pertanto, il giudicante dovrà tener conto delle conseguenze subite dal danneggiato sia nella sfera morale di quest’ultimo, che quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della vita dello stesso. Ciò non determina una duplicazione risarcitoria, atteso che, la sofferenza interiore patita dal danneggiato a causa della lesione del suo diritto alla salute, deve essere valutata in modo distinto ed autonomo.
A ciò si aggiunga che la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata in presenza di “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari che abbiano inciso sulla componente dinamico-relazionale del soggetto leso”.
La Cassazione ha precisato che la personalizzazione del danno secondo i meccanismi tabellari è volta a risarcire conseguenze “normali” relative a pregiudizi che qualunque soggetto danneggiato da lesioni simili, patirebbe; spetterà al giudice esaminare e spiegare nella motivazione della sentenza, alla luce delle risultanze probatorie, l’esistenza di precise circostanze fattuali che giustifichino il verificarsi di conseguenze eccezionali rispetto a quelle ordinarie, già previste e fissate dalla liquidazione forfettizzata delle tabelle.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, condividendo la prima censura sollevata, laddove viene denunciata l’omessa personalizzazione del danno, non avendo la Corte Territoriale tenuto conto dell’eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito dalla ricorrente. Tale danno infatti, come anche accertato dalla consulenza allagata nel ricorso, ha determinato la preclusione di “tutte quelle attività lavorative e non, che comportano continue sollecitazioni meccaniche della colonna cervicale”.
Orbene, tali conseguenze collegate ad una eccezionalità del profilo dinamico relazionale, non sono state valutate dai giudici di merito. Inoltre, questi ultimi hanno erroneamente compiuto una sovrapposizione tra personalizzazione della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e danno morale, che invece dovrà essere valutato in modo autonomo.
Infine, ha precisato la Cassazione, la personalizzazione della liquidazione non riguarda le oscillazioni tabellari che definiscono il rangeindividuato per monetizzare le conseguenze del punto di invalidità accertato, concernendo le conseguenze eccezionali del danno, che, rispetto a quelle incluse nel punto di invalidità, determinano un incremento rispetto a quel determinato range. Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio alla competente Corte di merito che dovrà effettuare una nuova valutazione e liquidazione del danno alla persona, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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