
Danno non patrimoniale da uccisione: la Cassazione fa il punto
La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, sussistente solo per le sopravvivenze superiori alla giornata (24 ore) a prescindere dallo stato di coscienza della vittima; e il danno non patrimoniale, consistente nella lucida agonia (formido mortis), da accertarsi caso per caso, e sussistente solo nella circostanza in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria morte imminente.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 5 luglio 2019 n. 18056 (scarica il testo in calce) che, con pregevole chiarezza, analizza e definisce il danno non patrimoniale da uccisione.
Sommario
2. I concetti di validità fisica e capacità lavorativa
3. Applicazione delle tabelle milanesi più recenti
4. Il danno non patrimoniale da uccisione: il lessico corretto
5. Le forme del danno da uccisione
6. Danno da uccisione: 1) lesione della salute
7. Danno da uccisione: 2) la formido mortis
1. La vicenda
Su un’autovettura viaggiavano, come trasportati, marito, moglie e due figli; a seguito dello scontro con un autobus, la donna e la prole decedevano, mentre il marito riportava delle lesioni personali; rimanevano illesi la conducente del veicolo [1] e l’autista del bus. Dal sinistro, scaturivano due processi:
1) il primo giudizio veniva introdotto dalla società proprietaria dell’autobus, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per il danneggiamento del mezzo; si concludeva con la sentenza definitiva della corte d’appello, che attribuiva la responsabilità nella causazione del sinistro come segue: 80% in capo alla conducente dell’auto e 20% per l’autista del bus;
2) il secondo giudizio veniva introdotto dall’uomo, trasportato sull’auto, marito e padre delle tre vittime; dal fratello e dal padre della donna defunta. Gli attori chiedevano il risarcimento del danno verso la società proprietaria dell’autobus e il suo assicuratore; nonché verso la compagnia assicuratrice del mezzo su cui erano trasportate le vittime e, in corso di causa, verso la conducente.
In primo grado, il tribunale attribuiva la responsabilità esclusiva del sinistro alla conducente della macchina, pertanto le domande attoree venivano accolte solo verso di lei e l’assicurazione RCA.
In sede di gravame, veniva modificata l’attribuzione della responsabilità del sinistro, come commisurata in primo grado, e stabilita nella misura dell’80% in capo alla conducente dell’auto e 20% per l’autista del bus. Inoltre, la sentenza [2], per quanto qui di interesse:
- riteneva corretta la stima del danno biologico riportato dal sopravvissuto e liquidato in circa 50 mila euro;
- rigettava la richiesta di danno non patrimoniale da uccisione, proposta dal padre, in relazione alla figlia sopravvissuta 3 giorni, a causa della brevità del periodo di sopravvivenza;
- liquidava il danno da perdita dei prossimi congiunti impiegando le tabelle milanesi del 2010 (e non quelle aggiornate dopo il 2014), aumentando il risarcimento del 25% perché l’appellante aveva perso tutto il nucleo familiare;
La vicenda, articolata e complessa, giunge al vaglio della Corte di Cassazione che, con un’ordinanza didascalica, analizza partitamente molteplici aspetti; nella presente disamina ci soffermeremo, in particolare, sul danno psichico, sul danno da uccisione e sull’applicazione delle tabelle milanesi più recenti.
2. I concetti di validità fisica e capacità lavorativa
Tra le molteplici censure svolte, il ricorrente, marito e padre delle vittime, si duole dell’errata liquidazione del danno biologico operata dai giudici di merito. Egli, a seguito della commorienza del suo nucleo familiare, aveva patito una malattia psichica, acclarata anche dal CTU e stimata in una compromissione del 50% della complessiva validità dell’individuo. Orbene, utilizzando le tabelle milanesi, in relazione all’entità del danno e alla sua età, l’importo avrebbe dovuto superare i 300 mila euro e non i 50 mila effettivamente liquidati. La motivazione della corte d’appello era la seguente: la lesione non incideva sull’integrità psicofisica del danneggiato, ma solo sulla sua capacità lavorativa. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso; secondo gli Ermellini, infatti, i concetti di validità fisica e capacità lavorativa non sono autonomi – come, invece, emerge dalla motivazione della sentenza gravata – ma legati da un nesso di implicazione unilaterale. Il rapporto è unilaterale, perché la capacità lavorativa si fonda sulla validità biologica; mentre non è vero il contrario. Esemplificando, una persona invalida può conservare una residua capacità di lavoro; mentre chi è inabile al lavoro, è biologicamente invalido. Al lume di quanto sopra, secondo la Cassazione, sostenere – come ha fatto il giudice di merito – che la vittima di un trauma psichico non abbia patito un danno alla salute, ma solo una riduzione della capacità di lavoro, è un’affermazione contraddittoria e illogica. Infatti, «postula l’esistenza dell’effetto (la perdita della capacità) dopo aver negato l’esistenza della causa (l’invalidità)».
La Corte precisa che il danno biologico può scaturire da:
- una lesione psichica,
- una lesione fisica.
Infatti, il danno psichico è pur sempre un danno biologico, «che consiste nell’alterazione o soppressione delle facoltà mentali», si tratta semplicemente di una categoria descrittiva del danno alla salute e, in quanto danno biologico, è suscettivo di accertamento medico-legale e di valutazione in punti percentuali [3].
3. Applicazione delle tabelle milanesi più recenti
Tra le varie censure sollevate, i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia liquidato il danno (nel 2016), applicando le tabelle milanesi del 2010 e non quelle aggiornate dal 2014, in cui gli importi risultavano aumentati. Anche tale motivo di ricorso viene ritenuto fondato. Infatti, ove la legge non detti specifici criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, essa deve avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.). Il giudice, nella valutazione secondo aequitas, deve considerare:
- la specificità del caso concreto;
- la parità di trattamento a parità di danno (Cass. 12408/2011).
Orbene, per garantire il trattamento paritario, il giudice di merito deve utilizzare i criteri uniformi dettati dalle cosiddette tabelle di Milano, salvo il caso in cui non specifichi le ragioni per le quali, in quel determinato caso concreto, l’applicazione del criterio tabellare sarebbe iniquo. In buona sostanza, nel liquidare il danno non patrimoniale, occorre tenere conto degli aggiornamenti sopravvenuti dopo la decisione di primo grado. Pertanto, se nelle more del giudizio, «il criterio indicato dalla Corte come idoneo a garantire la parità di trattamento venga a mutare, il giudice di merito dovrà liquidare il danno in base ai nuovi criteri condivisi e generalmente applicati al momento della decisione, e non in base a criteri risalenti ed oramai abbandonati» (Cass. 24155/2018; Cass. Ord. 22265/2018; Cass. 25485/2016; Cass. 21245/2016) [4].
4. Il danno non patrimoniale da uccisione: il lessico corretto
Veniamo ora al fulcro dell’ordinanza.
Il ricorrente si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale patito dalla figlia nei tre giorni di sopravvivenza, prima della sua dipartita. Secondo la corte d’appello, il lasso di tempo di tre giorni, tra il ferimento e la morte della piccola, non era apprezzabile ai fini risarcitori. La Cassazione, prima di analizzare la censura e dichiarare fondato il motivo di ricorso, opera una premessa sulla tipologia di danno di cui trattasi.
La situazione in cui una persona, ferita a causa di un fatto illecito, in seguito muoia, a cagione delle lesioni riportate, rientra nella fattispecie del danno non patrimoniale da uccisione. Nel tempo, tale tipologia di danno è stata descritta ricorrendo a svariate espressioni, scevre di qualsiasi dignità scientifica; a titolo di esempio, si ricordano: danno terminale, danno tanatologico, danno catastrofale, danno esistenziale. La Cassazione ha recentemente ricordato l’esigenza di un maggior rigore linguistico (Cass. S.U. 12310/2015), per «sgombrare il campo di analisi da […] espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato […], (che) resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica». Ciò premesso, gli Ermellini passano alla disamina dei fondamenti del danno non patrimoniale da uccisione: le forme in cui si manifesta, l’invalidità temporanea (e non permanente) che ne deriva, il lasso di tempo apprezzabile per riconoscere la lesione del danno da uccisione, a seconda che rivesta la forma di lesione alla salute o di formido mortis.
5. Le forme del danno da uccisione
Il danno non patrimoniale da uccisione viene sofferto dalla persona che, ferita, sopravviva per un certo tempo e poi muoia a causa delle lesioni riportate. Ferma restando l’unitarietà del pregiudizio, questo si manifesta in due forme:
- la lesione della salute;
1. che ha fondamento medico-legale;
2. che consiste nella rinuncia allo svolgimento delle ordinarie attività durante l’invalidità;3. che sussiste anche in caso di incoscienza della vittima;
- la formido mortis, ossia il turbamento derivante dalla consapevolezza della morte imminente, la lucida agonia,
1. che non ha fondamento medico-legale;2. che consiste in un moto dell’animo;3. che sussiste solo se la vittima sia cosciente e consapevole della propria fine.
Come vedremo, la suddetta distinzione assume particolare rilievo, in quanto il giudice di merito, di fronte ad una situazione simile, per valutare se la vittima abbia trasmesso ai congiunti il diritto al risarcimento, deve acclarare quale tipologia di pregiudizio sia stata effettivamente patita. Pertanto, occorre valutare se vi sia la sussistenza di un danno biologico da invalidità temporanea e/o l’esistenza di un danno non patrimoniale da lucida agonia (qualora la vittima fosse cosciente e consapevole della propria fine).
6. Danno da uccisione: 1) lesione della salute
Il danno alla salute sofferto dalla persona, che ferita, poi, muoia, consiste in un’invalidità temporanea e non permanente. Si ricorda che:
- l’invalidità temporanea indica «lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa»;
- l’invalidità permanente «designa, invece, lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d’una malattia».
Al lume di quanto sopra, emerge come il perdurare di una malattia e l’invalidità permanente siano due situazioni inconciliabili; infatti,
- sinché dura la malattia, permane un’invalidità temporanea;
- quando la malattia cessa, ma vi sono dei postumi, si ha un’invalidità permanente;
- infine, se la malattia conduce alla morte, essa ha causato “solo” un’invalidità temporanea (Cass. Ord. 32372/2018; Cass. 5197/2015; Cass. 7632/2003).
In virtù di quanto sopra esposto, emerge come, in caso di morte da lesioni, sopravvenuta a distanza di tempo, il danno biologico permanente sia inconcepibile.
Al contrario, è ammissibile il danno biologico temporaneo, tuttavia, per potersene affermare l’esistenza, è necessario che la lesione alla salute si sia protratta per un certo tempo. Infatti, per accertare dal punto di vista medico-legale la malattia, si ritiene che il lasso apprezzabile di tempo sia una giornata, ossia 24 ore. Una volta acclarata medicalmente la sussistenza di questo tipo di nocumento, esso è risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che ne abbia la vittima; infatti, quel che rileva è il pregiudizio consistente nella perdita della capacità di svolgere le ordinarie occupazioni della quotidianità (Cass. 21060/2016; Cass. 2564/2012). Il danno va liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto.
7. Danno da uccisione: 2) la formido mortis
La vittima perita dopo un certo tempo dalle lesioni può subire, oltre al danno alla salute di cui sopra, un ulteriore pregiudizio: la sofferenza dovuta alla consapevolezza della morte imminente. Per designare questa situazione si ricorre all’espressione formido mortis, che racchiude la paura della morte, l’agonia provocata dalle ferite, il dispiacere di lasciare i propri cari, la disperazione del perdere la vita e così via. Diversamente dal danno alla salute, tale tipologia di pregiudizio non è suscettiva di accertamento medico- legale e, ai fini della risarcibilità, postula che la vittima sia cosciente. Infatti, se la parte lesa ignora di morire, non può dolersi per questo. Oggetto del risarcimento non è la perdita della possibilità di svolgere le occupazioni della vita quotidiana, ma la sofferenza patita a fronte della morte sopravveniente, pertanto la durata della sopravvivenza non rappresenta un elemento costitutivo del danno. Una sopravvivenza di pochi minuti è sufficiente al morente per percepire l’arrivo della fine, al contrario, una lunga sopravvivenza, caratterizzata dall’incoscienza, esclude questa forma di danno (Cass. Ord. 32372/2018; Cass. S.U. 26972/2008). Quindi, mentre per riconoscere la risarcibilità del danno alla salute è necessaria una sopravvivenza di almeno 24 ore – a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza della vittima – per la sofferenza patita in punto di morte non esiste un limite temporale, ma semplicemente la consapevolezza dell’approssimarsi della fine. Il danno deve essere accertato con gli ordinari mezzi di prova e liquidato in via equitativa, tenuto conto della specificità della fattispecie.
8. Conclusioni
La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, tocca molteplici aspetti del danno non patrimoniale da uccisione; come abbiamo visto, analizza le forme in cui si manifesta, l’invalidità temporanea (e non permanente) che ne scaturisce, il lasso di tempo apprezzabile per riconoscere la lesione del danno da uccisione, a seconda che rivesta la forma di lesione alla salute o della lucida agonia. In particolare, su questo aspetto, gli Ermellini chiariscono che il giudice di merito ha errato nel motivare il rigetto della richiesta risarcitoria, formulata dal padre per la perdita della figlia, sulla scorta del breve periodo di sopravvivenza. Infatti, il giudice del gravame avrebbe dovuto accertare, non solo quanto era sopravvissuta la bambina, ma anche acclarare:
- se la sopravvivenza aveva superato le 24 ore, per stabilire la sussistenza di un danno biologico da invalidità temporanea;
- se la vittima era cosciente e consapevole della propria fine, per valutare l’esistenza di un danno non patrimoniale da lucida agonia.
Sulla base di quanto sopra, la sentenza gravata viene cassata anche su questo punto e trasmessa al giudice del rinvio che, nella decisione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell’invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente».
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 18056/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF
[1] Per completezza, si segnala che la conducente era comproprietaria del mezzo unitamente al marito delle vittime che, al momento del sinistro, era un trasportato.
[2] La sentenza impugnata rigettava, altresì, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, presentata dal marito, per carenza di dimostrazione probatoria; rigettava la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico da parte della moglie e dei figli; rigettava la domanda di “mala gestio” svolta contro le compagnie assicuratrici per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni risarcitorie. In relazione alla mala gestio, la Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso basato sul colposo ritardo nel pagamento delle obbligazioni risarcitorie e formula i seguenti principi:
«nel caso di morte d’una persona trasportata su un veicolo a motore in conseguenza d’uno scontro tra veicoli:
– se non vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, gli assicuratori dei veicoli coinvolti, una volta spirato lo spatium deliberandi di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, si presumono per ciò solo in mora culpata;
– se vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, i due assicuratori dei veicoli coinvolti debbono, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2 prefigurarsi l’ipotesi della corresponsabilità dei rispettivi assicurati, ex artt. 2054 e 2055 c.c., ed il non farlo costituisce per ciò solo una mora culpata.
Questi essendo i criteri da applicare per l’accertamento della mala gestio impropria dell’assicuratore della r.c.a., ne consegue che nel caso di specie la Corte d’appello, dichiarando giustificato il ritardo dei due assicuratori in un caso di morte di tre persone trasportate sul presupposto che il caso concreto presentava delle “particolarità”, ha effettivamente adottato una motivazione imperscrutabile, non spiegando quali fossero tali “particolarità”».
[3] La Suprema Corte cassa la sentenza gravata sotto questo profilo e rinvia al giudice di merito, il quale dovrà: a) valutare se aderire o meno alle risultanze della CTU, attributiva di un’invalidità permanente del 50% (valutazione assente nella sentenza impugnata); b) in caso di dissenso dalla CTU, dovrà motivare la propria scelta; c) in caso di adesione alla CTU, dovrà esporre i criteri di monetizzazione del danno alla salute.
[4] Il principio sopra esposto incontra una deroga: l’ipotesi in cui il debitore, al momento della decisione, abbia adempiuto spontaneamente la propria obbligazione; «in tal caso, soltanto l’esattezza dell’adempimento va valutata in base al criterio di liquidazione generalmente applicato al momento della solutiospontanea, e non al momento – successivo della decisione sulla esattezza dell’adempimento» (Cass. 5013/2017).



