
Scuolabus investe alunno: Ministero responsabile
Secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza, in caso di danno subito dall’alunno in ambito scolastico, la responsabilità dell’istituto e dell’insegnante ha natura contrattuale ex art. 1218 cod. civ.
La scuola risponde anche in caso di danno cagionato all’alunno dal conducente dello scuolabus? Fino a che punto si estende il dovere di vigilanza da parte dell’amministrazione scolastica?
Questi sono i temi affrontati dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 28 aprile 2017, n. 10516.
Secondo la Suprema Corte, per il danno occorso al minore in ambito scolastico seppure avvenuto oltre l’orario delle lezioni è responsabile il Ministero dell’Istruzione.
Con la sentenza n. 10516 del 28/04/17, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione che aveva chiesto la riforma della decisione della Corte d’Appello di Trieste, la quale, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato la Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno in favore dei familiari del piccolo S.G.. Il minore, all’uscita di scuola, veniva accompagnato dall’insegnante assieme ai compagni a salire sul pullman gestito da una società cui il Comune aveva conferito l’appalto per il trasporto scolastico. Il bambino rimaneva incastrato nella porta automatica del veicolo azionata dal conducente ed in seguito trascinato e travolto dallo stesso mezzo che gli procurava lesioni gravi che ne cagionavano la morte.
Nel primo grado di Giudizio, il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione in quanto aveva ritenuto colposo il comportamento assunto dall’insegnante che aveva indotto il conducente ad avviare la marcia del veicolo assicurandolo del fatto che tutti gli alunni fossero ormai saliti regolarmente a bordo.
La Corte d’Appello confermava la decisione e il Ministero ricorreva per Cassazione, la quale precisava importanti principi in materia di responsabilità civile degli istituti scolastici.
In primo luogo la Suprema Corte ribadiva che la fattispecie è sussumibile nell’ambito della responsabilità contrattuale richiamando il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in caso di danno cagionato dall’alunno a sè stesso (ma anche in caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di “contatto sociale.”.
Si ricorda che la giurisprudenza colloca determinate fattispecie (come ad esempio la responsabilità del medico dell’azienda pubblica nei confronti del paziente) nell’alveo della responsabilità contrattuale seppure alla base del rapporto non vi sia un contratto inteso nel senso stretto del termine ma sussista una particolare relazione sociale idonea a far sorgere specifici doveri comportamentali che vanno oltre al generico principio del neminem laedere.
In secondo luogo la Cassazione, dopo aver inquadrato la fattispecie nella responsabilità contrattuale, individua in capo all’istituto scolastico e più in particolare agli insegnanti, un preciso dovere di protezione nei confronti degli alunni consistente nel vigiliare sul minore affidatogli sino al momento in cui un altro soggetto non ne acquisisca in concreto il controllo.
Da questo fondamentale assunto si possono individuare con relativa precisione i limiti della responsabilità dell’istituto scolastico e quindi del Ministero dell’istruzione. In particolare non ha rilievo il fatto che il sinistro sia avvenuto fuori dal cancello dell’istituto scolastico o in un momento successivo alla fine delle lezioni.
La Cassazione infatti, ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello in quanto al momento del tragico infortunio la società alla quale era stato appaltato il trasporto degli alunni non aveva ancora assunto la posizione di garanzia sul minore, che è risultato essere sempre sotto il controllo dell’insegnante, con i relativi obblighi in capo al medesimo.
(Altalex, 28 settembre 2017. Nota di Carlo Andrea Giarratano)



