
La personalizzazione del danno morale non è un automatismo
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364 (scarica il testo integrale).
La vicenda
A seguito di un sinistro stradale, la passeggera di un’auto subiva delle lesioni personali e rimaneva invalida; citava in giudizio il proprietario del mezzo, il conducente e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno patito. In primo grado, il Tribunale condannava il conducente alla corresponsione di circa 500 mila euro a titolo risarcitorio. La danneggiata proponeva appello giacché:
- considerava errata la liquidazione del danno biologico (temporaneo e permanente);
- riteneva esigua la personalizzazione del danno morale;
- contestava l’omesso il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Il giudice del gravame liquidava una somma aggiuntiva per l’invalidità temporanea parziale e rigettava le altre richieste. La danneggiata ricorre in Cassazione per ottenere una nuova liquidazione delle poste risarcitorie, al lume delle contestazioni sopra esposte; nella presente disamina ci soffermeremo su due delle tre doglianze.
Liquidazione tabellare del danno non patrimoniale
Tra i motivi di ricorso, la danneggiata si duole del fatto che il giudice di merito, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, non abbia considerato un valore tabellare equivalente all’età. La Suprema Corte rigetta tale doglianza e precisa che, nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all’età della vittima al momento della cessazione dell’invalidità temporanea, perché è a partire da allora che il danno viene ad esistenza. Per contro, non rileva l’età anagrafica al momento del sinistro (Cass. 3121/2017; Cass. 10303/2012).
Ricordiamo che la misura del risarcimento del danno non patrimoniale è determinata in conformità al cosiddetto criterio tabellare o del punto variabile. La liquidazione del danno avviene per mezzo del “valore punto”, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità ed in relazione all’aggravarsi della malattia. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d’età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l’altra. Nondimeno, il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e peculiari. Per uscire dal “perimetro tabellare” – come lo definisce la Corte – è necessario provare una personalizzazione del pregiudizio subito rispetto a quello considerato come “ordinario” in casi simili.
Conseguenze del danno: comuni e peculiari
La ricorrente si duole, altresì, della circostanza che il danno morale sia stato liquidato nella misura del 30% di quello biologico, anziché del 45%, considerato un valore medio secondo le tabelle romane.
Prima di addentrarci nel decisum, è d’uopo ricordare brevemente cosa s’intende per danno non patrimoniale. Ebbene, anche sulla scorta del dato normativo (artt. 138, 139 C.d.A.), nell’accertare la lesione non patrimoniale, il giudice deve analizzare congiuntamente, ma distintamente:
- il danno morale inteso come dolore, al pari «della vergogna e della disistima di sé, della paura ovvero della disperazione»;
- il danno dinamico-relazionale «destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto».
La Corte si sofferma sulla liquidazione del danno non patrimoniale e precisa come l’attribuzione di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e di un’altra per il risarcimento del patimento interiore non rappresenti una duplicazione risarcitoria. Infatti, il cosiddetto pretium doloris, pur non avendo fondamento medico legale, se adeguatamente dimostrato, può formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. Ord. 7513/2018). Il principio posto alla base di tale affermazione è il seguente: la lesione del diritto alla salute comporta la compromissione di tutte le attività quotidiane della vittima, dal fare, all’essere, all’apparire. Pertanto, il danno arrecato alla salute è un danno dinamico-relazionale, giacché se così non fosse, non vi sarebbe un pregiudizio medicalmente (e legalmente) apprezzabile; si tratta di un nocumento che comporta una menomazione permanente sulle attività del quotidiano del danneggiato e, quindi, non è diverso dal danno biologico. Le conseguenze dannose possono distinguersi in:
- conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza di quella tipologia di danno;
- conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.
Tutte queste conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale.
Fatta tale premessa, è evidente come la liquidazione del danno varii, se ricorra la prima o la seconda circostanza, infatti:
- la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell’invalidità;
- per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito.
Semplificando, può dirsi che aver perso la possibilità di svolgere una qualsiasi attività del quotidiano o rientra nella “conseguenza normale” del danno (di cui al punto 1), ossia nella situazione in cui si trovano tutti i soggetti che siano incorsi in una menomazione simile e si considera ristorata con la liquidazione del danno biologico ovvero si tratta di una “conseguenza peculiare” (di cui al punto 2) e, quindi, dovrà essere aumentata la stima del danno biologico, attraverso la personalizzazione.
La personalizzazione del danno non patrimoniale
La personalizzazione è un’“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima; il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). Come ricordato, il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe; e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un parametro uniforme, le seconde con un criterio ad hoc scevro di automatismi (Cass. 16788/2015). Capovolgendo la prospettiva, si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Come ricordato in premessa, i valori tabellari sono destinati alla riparazione dei pregiudizi normalmentepatiti da qualunque vittima di lesioni analoghe. Spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, che superino le conseguenze “comuni” già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Il pregiudizio specifico si distingue da quello ordinario per «l’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (Cass. 21939/2017).
Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale; bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all’esperienza personale, specifica e irripetibile. Diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, infatti, le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare.
Conclusioni
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso della danneggiata e ribadisce la propria giurisprudenza in materia di liquidazione e personalizzazione del danno non patrimoniale, richiamando, in particolare, l’ordinanza 20795/2018. Secondo l’insegnamento di legittimità, il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. Nella liquidazione, il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dalla vittima, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna) e tale accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto.
(Altalex, 13 giugno 2019. Nota di Marcella Ferrari)



