
Scuola, no al panino da casa!
Le Sezioni Unite si pronunciano sulla controversa questione riguardante la configurabilità di un diritto soggettivo dei genitori degli alunni di scuole elementari e medie di scegliere tra l’autorefezione scolastica e il pasto portato da casa (sentenza n. 20504/2019 – scarica il testo in calce).
Sommario
1. La questione “panino da casa”
1. La questione “panino da casa”
Ancora una volta si torna a discutere dei servizi scolastici e, tra le righe, di quella che è la differenza tra il figlio di “…” e quello che non si può permettere certi lussi, come la retta della mensa scolastica. Potrebbe apparire banale ma il numero delle famiglie italiane che non può permettersi di far mangiare i figli a scuola è elevato (si stima che il prezzo medio di un singolo pasto ammonti a 4 euro), e la questione è più volte arrivata nelle aule di giustizia.
Stavolta il legal speaker di turno è addirittura il massimo consesso di Piazza Cavour, il quale, a chiare lettere, ha sentenziato l’inesistenza di un “diritto soggettivo” a mangiare il panino portato da casa “nell’orario della mensa e nei locali scolastici”, rilevando che la gestione del servizio di refezione è rimesso “all’autonomia organizzativa” delle scuole.
2. I gradi di merito
Il caso esaminato si è svolto a Torino e il giudice di merito, in prima battuta, aveva chiuso le porte della mensa scolastica al cibo preparato dalla famiglia: in primo grado il Tribunale aveva optato per la tesi esposta dall’Amministrazione torinese (contrapposta a quella di un cospicuo gruppo di genitori di bambini di scuola prima e secondaria di primo grado), escludendo un diritto alla prestazione mensa con modalità particolareggiate, differenti da quelle previste dalla normativa vigente, o ad un servizio alternativo rispetto a quello interno alla scuola, per chi intende consumare il pasto preparato in casa.
La Corte d’Appello di Torino, in seguito, aveva affermato la sussistenza, alla luce della disciplina vigente e dei principi costituzionali in materia di diritto all’istruzione, all’educazione e all’autodeterminazione inerenti le scelte alimentari, di diritti soggettivi dei genitori degli alunni delle scuole dell’obbligo, sia all’opzione, per i propri figli, tra il servizio di ristorazione scolastica ed il pasto portato da casa, sia il relativo consumo negli ambienti scolastici nello stesso orario del servizio di ristorazione. Quindi il Comune di Torino ha depositato ricorso, che ha visto il placet degli ermellini romani.
3. L’istituzione scolastica
Il collegio delle Sezioni Unite ha evidenziato che l’istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitano in modo libero i diritti degli alunni, e il rapporto con l’utenza non va inquadrato in termini meramente negoziali, bensì viene identificato in un luogo ove lo sviluppo della personalità dei singoli discenti, e la valorizzazione delle particolarità individuali, devono realizzarsi nei limiti della compatibilità con gli interessi degli ulteriori alunni e della comunità, così invocando le regole del reciproco rispetto, della tolleranza, della condivisione.
4. Il ruolo dei genitori
Viene rilevato che i genitori “sono tenuti nei confronti di genitori degli alunni portatori di interessi contrapposti all’adempimento dei doveri di solidarietà sociale, oltre che economica, richiesti per l’attuazione anche dei diritti inviolabili dell’uomo, a norma dell’articolo 2 della Costituzione”.
5. Il principio di diritto
E’ stato quindi riconosciuto “il principio secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado”.
CASSAZIONE CIVILE, SS.UU., SENTENZA N. 20504/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF



