
Infortunio su strada sconnessa: l’ente risponde anche in caso di comportamento incauto
La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile.
È questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 456 (testo in calce) del 13 gennaio 2021.
La vicenda
Una donna conveniva in giudizio il Comune di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l’infortunio riportato in conseguenza di una caduta: “mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l’equilibrio e cadendo sulla schiena” con conseguente frattura di una vertebra lombare.
Il giudice di primo grado, ritenuta raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto, aveva accolto la domanda ex art. 2043 c.c., condannando il Comune al pagamento della somma di € 37.875,09 oltre rivalutazione interessi e spese legali.
Il giudice dell’appello ha, invece, ritenuto che la fattispecie rientrasse nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e ha, pertanto, valorizzato l’efficienza del comportamento imprudente della vittima nella produzione del danno “che si atteggia a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c. fino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso integrando gli estremi del fortuito”.
Avverso la sentenza la donna ricorreva in Cassazione.
L’accoglimento
La Suprema Corte ritiene fondati i motivi del ricorso.
L’art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al custode spetta la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
La condotta della vittima, invero, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Per giurisprudenza costante, “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile”.
Pertanto, in conclusione, il giudice dell’appello non ha correttamente applicato gli artt. 2051 e 1227 del c.c., con conseguente Cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 456/2021 >> SCARICA IL PDF
fonte altalex.com



