
Morte del malato raggirato e persuaso a seguire una terapia alternativa: risarciti i familiari
Ad un uomo viene diagnosticato un tumore ai polmoni incurabile ed inizia la terapia a base di chemioterapia e morfina. I suoi familiari, tramite un terzo, vengono messi in contatto con un medico che li persuade ad abbandonare le cure e ad assumere un solo farmaco, garantendo la guarigione. Stante l’assenza di miglioramenti, i congiunti contattano ancora il professionista, che consiglia la somministrazione via endovena ma, di lì a poco, il malato perde la vita. I familiari agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno. In sede penale, il sanitario che ha turlupinato la famiglia della vittima viene condannato per diversi reati, tra cui truffa in concorso con il primo medico e, in sede civile, i due vengono condannati al ristoro del risarcimento del danno. Il medico che ha prescritto il farmaco ricorre in Cassazione e deduce che i familiari non avrebbero diritto ad alcun ristoro stante la mancanza del nesso causale tra la sua condotta illecita e la morte del malato.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 22 maggio 2024, n. 14245 (testo in calce), rigetta il ricorso del medico e afferma che i parenti della vittima hanno diritto al risarcimento del pregiudizio patito sia iure proprio che iure hereditatis. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso del sanitario è diretto a fornire una diversa interpretazione del petitum ed è inammissibile. Infatti, l’oggetto del processo riguarda la sussistenza del nesso eziologico tra le sofferenze patite e la condotta truffaldina (non già il nesso tra il decesso e il comportamento del ricorrente). Gli ermellini confermano che il danno patito dai familiari costituisca un danno iure proprio per le sofferenze patite in seguito all’affidamento mal riposto nel miglioramento del congiunto e un pregiudizio iure hereditatis derivante dall’alterazione della libertà di determinazione, ossia il diritto di intraprendere delle scelte per sé e la propria vita, in completa libertà e piena autoresponsabilità. Nella quantificazione del danno, i giudici di merito, correttamente, hanno valutato la condotta e le modalità subdole con cui il medico ha sfruttato la soggezione emotiva di fronte alla diagnosi infausta, la profonda frustrazione dei familiari derivante dalle assicurazioni di guarigione e, infine, la circostanza che il ricorrente abbia indotto il malato ad abbandonare la chemioterapia e l’assunzione di morfina, la quale, se proseguita, avrebbe quantomeno lenito il dolore derivante dall’ingravescenza della malattia.
La vicenda
Un uomo riceve la diagnosi di un tumore incurabile ai polmoni e viene sottoposto a chemioterapia nonché al trattamento con la morfina. I suoi figli si rivolgono ad un medico che, a sua volta, consiglia loro un altro medico. Quest’ultimo propone di abbandonare la cura intrapresa (ossia la terapia chemioterapica e la morfina) a favore di una cura alternativa fondata sulla somministrazione di un farmaco. Dal momento che la cura non sortisce alcun miglioramento, il medico integra la somministrazione via endovena, assicurando la guarigione, invece, il paziente perde la vita. La moglie e i figli dell’uomo evocano in giudizio i due medici al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. In particolare, gli attori si dolgono del fatto che i convenuti abbiano sfruttato la loro condizione di debolezza ingenerando la falsa speranza della guarigione del loro congiunto per trarne un profitto. I familiari del malato agiscono contro il medico anche in sede penale ove lo stesso viene condannato ex art. 444 c.p.p. per i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell’attività di biochimico farmaceutico, commercio di medicinali senza autorizzazione e, infine, per truffa in concorso con il primo medico.
In primo e secondo grado, i convenuti sono condannati al pagamento del danno patrimoniale pari a 500,00 euro (ossia il costo del medicinale) e al pagamento di 25 mila euro a favore di ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale. Secondo il giudice d’appello, l’oggetto del processo riguarda la sussistenza del nesso eziologico tra le sofferenze patite e la condotta truffaldina (non già il nesso tra il decesso e il comportamento dei convenuti). Inoltre, il danno patito dai familiari è sia un danno iure proprio per le sofferenze patite in seguito all’affidamento riposto nel miglioramento del congiunto sia un pregiudizio iure hereditatis derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione del defunto.
Si giunge così in Cassazione.
L’interpretazione del contenuto della domanda è sindacabile in sede di legittimità in casi specifici
Il ricorrente lamenta che la decisione gravata lo abbia condannato al risarcimento del danno benché sia stato ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la sua condotta illecita e la morte del malato.
La Suprema Corte ritiene inammissibile la doglianza, in quanto con il motivo di ricorso il medico ha inteso sindacare l’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale operata dal giudice di merito. La decisione gravata, infatti, ha ritenuto che il petitum riguardi il rapporto tra la sofferenza patita dai familiari nonché dal loro congiunto e la condotta truffaldina del ricorrente. Gli ermellini ricordano che l’interpretazione del contenuto della domanda può costituire oggetto di sindacato in tre ipotesi:
a) quando si risolva in un vizio di nullità processuale,
b) qualora comporti un vizio nel ragionamento logico decisorio,
c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo o l’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo1.
La censura del ricorrente, però, non riguarda nessuna di queste tre ipotesi e, pertanto, è inammissibile. Egli lamentando l’assenza del nesso causale tra il decesso del paziente e la propria condotta illecita intende ricondurre i fatti nell’ambito della sola domanda risarcitoria sollevata iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale. In tal caso, infatti, è necessario che la morte della vittima sia causalmente riconducibile alla condotta illecita del terzo. In buona sostanza, il ricorrente propone un’interpretazione della domanda giudiziale alternativa rispetto a quella effettuata dal giudice di merito. Invero, la corte territoriale ha individuato il petitum nel nesso di causalità esistente tra la condotta truffaldina del ricorrente e l’alterazione della libertà di determinazione della vittima. La suddetta alterazione ha provocato sofferenze sia al malato che ai congiunti, ingenerando l’affidamento nell’efficacia della cura. Il mentovato giudizio è insindacabile in sede di legittimità atteso che fuoriesce dalle tre ipotesi summenzionate.
Il diritto di intraprendere scelte per la propria vita in piena autoresponsabilità
Prima di analizzare il decisum ricordiamo brevemente in cosa consiste il diritto all’autodeterminazione. Si tratta diritto ad intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza.
Il caso più ricorrente di lesione di tale diritto riguarda le omesse informazioni da parte del medico (Cass. 23328/2019) ove, a causa del deficit informativo, il paziente non viene messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Giova ricordare che ogni paziente ha diritto di ricevere un’informazione dettagliata e adeguata sulle conseguenze dell’intervento medico a cui si sottopone o della cura che intraprende. In tal guisa, il soggetto decide con consapevolezza di sottoporsi ad una terapia o ad un esame clinico per eliminare uno stato patologico preesistente o per prevenire una patologia o un aggravamento. La violazione dell’obbligo informativo – gravante sul medico – può determinare un duplice nocumento: una lesione del principio di autodeterminazione e un danno alla salute. Si ricorda che il diritto all’autodeterminazione è connesso ma distinto dal diritto alla salute (Cass. 26104/2022).
Un’altra ipotesi di lesione del diritto di autodeterminarsi riguarda il ritardo diagnostico di una malattia ad esito infausto che comporta la violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, «una situazione soggettiva che deve ritenersi fatalmente e direttamente violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente infausto di cui si sia reso autore il sanitario chiamato a risponderne» (Cass. 7260/2018).
Nel caso di specie, la condotta truffaldina del medico, che ha assicurato la guarigione dalla patologia grazie all’assunzione di un solo farmaco pur essendo consapevole della incurabilità della malattia, ha leso il diritto all’autodeterminazione del malato, il quale, mal riponendo la propria fiducia nelle rassicurazioni del professionista, ha abbandonato la terapia chemioterapica e l’assunzione di morfina che, quantomeno, avrebbe potuto lenire il dolore.
Falsa speranza di guarigione per profitto: leso il diritto all’autodeterminazione
Il giudice d’appello ha posto a fondamento del danno la lesione del diritto all’autodeterminazione del malato. Ut supra ricordato, si tratta del diritto di intraprendere delle scelte per sé e la propria vita, in completa libertà e piena autoresponsabilità, in assenza di ingerenze da parte di condotte di soggetti terzi. Dalla lesione del diritto all’autodeterminazione possono derivare
- danni patrimoniali (lesione del diritto all’autodeterminazione negoziale)
- e danni non patrimoniali (sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di sé stessi).
Siffatti pregiudizi, salva prova contraria, vanno risarciti. La giurisprudenza si è pronunciata sulla lesione del diritto all’autodeterminazione principalmente con riguardo ai casi di omessa diagnosi tempestivain caso di malattie oncologiche ad esito infausto. In tali fattispecie, il pregiudizio consiste nella perdita di un bene reale e certo come il diritto di decidere liberamente il proprio percorso di vita (Cass. 7260/2018). In buona sostanza, è autonomamente risarcibile la “perditadel ventaglio di opzioni tra le quali il paziente ha diritto di scegliere dinanzi alla prospettiva di un exitus imminente”. Ad esempio, la ricerca e la scelta di una determinata terapia oppure l’accettazione della fine senza ricorrere ad alcun intervento medico. Tutte queste scelte appartengono al singolo (Cass. 7260/2018; Cass. 10423/2019).
Sì al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
I giudici di legittimità ritengono che la decisione gravata abbia correttamente ritenuto risarcibile il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione. In particolare, gli attori hanno patito un danno non patrimoniale:
- iure proprio per la sofferenza morale e la disperazione conseguente all’affidamento nell’efficacia curativa della terapia,
- iure hereditatis per l’alterazione delle scelte personali del malato effettuate in prossimità della fine della propria vita.
Nella quantificazione del danno, la sentenza gravata ha considerato:
- la grave condotta con cui il medico ha approfittato del malato e dei suoi familiari sfruttando la soggezione emotiva di fronte alla diagnosi infausta;
- le modalità subdole con cui è stata protratta la condotta illecita (ad esempio, con la somministrazione via endovena nelle ultime fasi della malattia),
- il senso di profonda frustrazione scaturente dalle assicurazioni di guarigione,
- l’interruzione della terapia (chemioterapia e assunzione di morfina) operata su indicazione del convenuto che, se proseguita, avrebbe quantomeno lenito il dolore derivante dall’ingravescenza della malattia.
Secondo il giudice di merito, quelle suesposte sono le conseguenze patite dagli eredi sia in proprio che in via successoria e rientrano nell’alveo dei danni derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione individuato «come perno del petitum prima, in sede di interpretazione della domanda giudiziale, e del processo, poi».
Le prove acquisite nel processo penale valgono come argomento di prova
Tra le varie censure, l ricorrente lamenta il fatto che la decisione gravata abbia fondato la sussistenza della responsabilità sulla base delle prove acquisite nel processo penale conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte (il cosiddetto patteggiamento).
Secondo la Cassazione la doglianza è infondata, in quanto la sentenza impugnata, correttamente, ha attribuito alle prove acquisite nel procedimento penale il valore di argomenti di prova (
Cass. 2897/2024). I giudici hanno considerato alcuni elementi derivanti dal giudizio penale ma essi hanno costituito solo una parte della più ampia valutazione del giudizio di responsabilità a cui hanno contribuito le stesse affermazioni dell’appellante rese nel giudizio civile. In particolare, sono state rilevanti ai fini dell’accertamento della condotta illecita le dichiarazioni del ricorrente che, da una parte, ha sostenuto che il medicinale somministrato al malato non fosse un farmaco ma un integratore e, dall’altra, che la malattia si trovava in uno stato troppo avanzato affinché il medicinale sortisse effetto. Questi elementi sono stato utilizzati per corroborare la tesi del comportamento manipolatorio e dei raggiri operati ai danni dalla famiglia.
Ciò posto, la decisione gravata si è limitata a richiamare il contenuto di atti e prove acquisiti nel giudizio penale solo per ricostruire la condotta illecita del medico e non ha fondato la sussistenza dell’illecito civile sull’esito del giudizio penale.
Conclusioni: rigettato il ricorso del medico
Per tutte le ragioni di cui sopra, la Suprema Corte rigetta il ricorso del medico e ricorda che:
- «[…] la situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento – posta dal secondo giudice fondamento del danno evento asseritamente leso dalla condotta illecita – è il diritto all’autodeterminazione, quale diritto ad intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza in assenza di qualsiasi alterazione o interferenza da parte di condotte riconducibili a soggetti terzi; là dove da tale lesione siano dunque derivate conseguenze dannose di natura patrimoniale (lesione del diritto alla autodeterminazione negoziale) ovvero di natura non patrimoniale (quai sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi) esse non potranno che essere risarcite, salva pur sempre la prova contraria»
Infine, i giudici danno atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.



