
Epatite dopo trasfusione: il diritto al risarcimento sorge quando si manifestano i sintomi
In seguito ad una trasfusione di sangue infetto, un uomo contrae l’epatite C, che si manifesta in tutta la sua gravità solo a distanza di molti anni dal fatto, costringendo il malcapitato ad un trapianto di fegato. Il danneggiato agisce in giudizio contro il Ministero della Salute al fine di ottenere il ristoro per i danni patiti. I giudici di merito gli riconoscono il risarcimento, ma liquidano il danno solo a far data dal momento in cui la malattia si è manifesta (nel 2009) e non dal momento della contrazione dell’infezione (nel 1969).
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119 (testo in calce), conferma la propria giurisprudenza in materia di danni lungolatenti, ossia danni che si manifestano a distanza di tempo dal fatto illecito. Il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo nel momento in cui si manifestano i sintomi e non dalla contrazione dell’infezione. Infatti, il danno biologico non consiste nella mera lesione dell’integrità psicofisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona. In difetto di conseguenze, non v’è danno risarcibile, diversamente opinando si configura un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi. In altre parole, «finché l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto».
La vicenda
Nel 1969, un uomo subiva una trasfusione di sangue e, senza saperlo, contraeva l’epatite C. La malattia veniva scoperta solo nel 2001 e si manifestava in tutta la sua gravità nel 2009, tanto da costringere ilmalcapitato ad un trapianto di fegato. L’uomo agiva in giudizio contro il Ministero della Salute e contro l’azienda ospedaliera, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa della trasfusione. Il Tribunale rigettava la domanda attorea sull’assunto che, nel 1969, non era ancora nota l’epatite di tipo C e, quindi, non poteva configurarsi l’obbligo in capo all’amministrazione sanitaria di prevenirne la diffusione. La Corte d’Appello, invece, statuiva che la convenuta era gravata dall’obbligo di controllare la provenienza e l’utilizzabilità del sangue usato per le trasfusioni. Pertanto, veniva riconosciuto alla vittima un danno biologico su invalidità permanente del 40% a partire dal 2009, anno in cui la malattia aveva cessato di essere latente; inoltre, il danno morale era liquidato nella misura del 30% del danno biologico.
Il Ministero della Salute viene condannato al pagamento di circa 334 mila euro e ricorre in Cassazione.
Il risarcimento nel caso di danni lungolatenti
Il danneggiato lamenta che la sentenza gravata abbia determinato l’ammontare del danno biologico con riguardo al tempo in cui la malattia si è palesata (2009) e non già nel momento in cui essa è stata contratta (1969). È di tutta evidenza che, la differenza sul quantum, a seconda della decorrenza, sia notevole.
La Suprema Corte considera infondata la censura del danneggiato.
Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un danno lungolatente, ossia un danno (la malattia) che si è manifestato a distanza di tempo (circa trent’anni) rispetto al fatto illecito (la trasfusione di sangue infetto). Orbene, in una recente pronuncia (Cass. 25887/2022), i giudici di legittimità hanno riconosciuto che il danno vada liquidato con riferimento al momento in cui la malattia si è manifestata e non al tempo della contrazione dell’infezione. Infatti, il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell’integrità fisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. Nel caso oggetto di scrutinio, il ricorrente, per anni, non ha lamentato alcun sintomo ed era ignaro della malattia; inoltre, non ha subito pregiudizi, se non quando l’epatite si è palesata nella sua forma più grave, evolvendosi in cirrosi epatica e costringendolo al trapianto di fegato.
Per quale ragione il danno va liquidato nel momento in cui si manifestano i sintomi della malattia?
Perché in assenza di un concreto pregiudizio, non sussiste un danno risarcibile, in quanto esso non è presunto né coincidente con l’evento (danno in re ipsa), ma si tratta di un “danno-conseguenza”.
Il danno conseguenza e la causalità giuridica
Nel caso di danni a decorso occulto (altrimenti detti “lungolatenti”), il nesso tra il fatto lesivo (la trasfusione avvenuta nel 1969) e le conseguenze pregiudizievoli (i sintomi emersi nel 2009) non è sincronico ma diacronico. In buona sostanza, la malattia non insorge nel momento del contagio ma a distanza di anni dal fatto illecito. I giudici hanno accertato il nesso di causalità materiale tra l’emotrasfusione (la condotta illecita) e il contagio (l’evento dannoso) ma, ai fini risarcitori, occorre accertare la causalità giuridica, ossia occorre individuare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili giuridicamente al fatto illecito (Cass. 23328/2019). In altre parole, «finché l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto».
Per completezza espositiva si ricorda che, nella responsabilità civile, la causalità si declina duplicemente (art. 1223 c.c.):
- la causalità materiale (o causalità fondativa) lega la condotta all’evento di danno;
- la causalità giuridica lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Danno risarcibile: non basta la lesione di un diritto
Il danno biologico patito dalla vittima va risarcito al suo verificarsi come danno-conseguenza.
Se venisse risarcito dal momento del contagio – come chiede il ricorrente – il danno biologico diventerebbe un danno in re ipsa, risarcito solo in base alla causalità materiale (ossia per il mero fatto illecito della trasfusione infetta da cui deriva il contagio). In tal modo opinando, si violerebbe il disposto dell’art. 1223 c.c., a mente del quale il risarcimento deve comprendere le conseguenze immediate e dirette dell’evento, sul piano della causalità giuridica.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che il danno biologico non si esaurisca nella lesione dell’integrità psicofisica della persona, ma consista nelle “conseguenze del pregiudizio sul modo di essere della persona”. Per essere risarcibile, il danno da lesione della salute deve avere come effetto la compromissione di una (o più) delle capacità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane: “dal fare, all’essere, all’apparire”. Se la lesione della salute non provoca nessuna di queste conseguenze, non può considerarsi come un danno risarcibile (Cass. Ord. 7513/2018).
fonte altalex.com



