
Pendenze errate e difetti di impermeabilizzazione: risponde anche il direttore dei lavori?
I proprietari di un immobile, dopo pochi anni dall’acquisto, lamentano gravi vizi come infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano interrato in vari ambienti della casa (nel ripostiglio, bagno, antibagno e cantina), oltre alla presenza di muffe nel soggiorno e nella stanza da letto. Secondo i proprietari, tali vizi dipendevano, tra le altre cose, dall’errata impermeabilizzazione, dall’inadeguata pendenza della pavimentazione e dalla carenza di materiale isolante. Per questa ragione evocano in giudizio sia la ditta costruttrice che il direttore dei lavori al fine di ottenere il ristoro del danno patito. In primo e secondo grado, la domanda attorea viene accolta nei confronti dell’appaltatore ma non già nei confronti dell’ingegnere. Secondo i giudici di merito, i vizi lamentati riguardavano lavorazioni elementari sottoposte al controllo del direttore del cantiere e, quindi, l’ingegnere andava esente da responsabilità.
Il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore in caso di gravi vizi?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 21 ottobre 2025, n. 27995 (testo in calce), innanzitutto, ricorda che l’appaltatore e il direttore dei lavori sono corresponsabili ex art. 1669 c.c. e art. 2055 c.c. per i gravi vizi anche qualora essi siano dovuti a carenze esecutive, come nella fattispecie in esame. Gli ermellini precisano che non si esige dal professionista una presenza costante e giornaliera sul cantiere ma un controllo periodico e qualificato durante le fasi essenziali «con il potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie». Pertanto, l’omessa vigilanza del direttore lavori durante la fase di impermeabilizzazione e durante la realizzazione delle pendenze integra una condotta colposafonte di responsabilità. Infatti, «la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori, il quale ha mancato di essere penetrante, in considerazione dei gravi vizi poi accertati».
La vicenda
Una coppia acquistava un immobile che, dopo pochi anni, manifestava gravi vizi come infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano interrato nel ripostiglio, bagno, antibagno e cantina, oltre a muffe in soggiorno e camera da letto. Gli acquirenti evocavano in giudizio gli eredi del costruttore (medio tempore deceduto) e il direttore dei lavori, imputando i suddetti vizi alla “errata impermeabilizzazione del solaio, inadeguata pendenza della pavimentazione sovrastante, assenza di drenaggio nel muro contro terra e ponti termici dovuti alla carenza di materiale isolante”. L’immobile risultava inabitabile e i vizi erano idonei a comprometterne la salubrità e la durata, in ragione di ciò, chiedevano il risarcimento dei danni ex art. 1669 e 2055 c.c. per difetti imputabili all’impresa e al direttore dei lavori. In primo grado, veniva accertata la responsabilità esclusiva della ditta che era condannata a risarcire circa 48 mila euro agli attori, mentre era rigettata la domanda contro l’ingegnere (direttore dei lavori) poiché, secondo i giudici, i vizi riguardavano lavorazioni elementari sottoposte al controllo del direttore del cantiere e non errori progettuali. Gli attori impugnavano la sentenza ritenendo che fosse ravvisabile una culpa in vigilando dell’ingegnere. Per quanto qui di interesse, i giudici del gravame hanno sostenuto che la responsabilità non potesse estendersi al direttore dei lavori giacché i difetti riguardavano “attività meramente esecutive, elementari e subordinate al controllo di figure diverse dal direttore dei lavori”.
Si giungeva così in Cassazione.
Premessa: garanzia per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti
L’appaltatore è tenuto per legge ad una garanzia decennale (art 1669 c.c.) quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento:
- l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
- ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
In tali ipotesi, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, cioè “successori inter vivos o mortis causa, acquirenti e legatari del diritto di proprietà o di altro diritto reale” (in tal senso vedasi F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 1164.) purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta e il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669 c. 2 c.c.). Si tratta di una responsabilità da fatto illecito diretta a tutelare l’incolumità pubblica. Infatti, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale «che esige l’accertamento del contributo causale del soggetto passivo all’attività da cui è disceso il danno» (
Cass. 23470/2023; Cass. 18891/2017;
Cass. 3406/2006 citate da
Cass. 31301/2023). Tramite tale disposizione, il legislatore ha introdotto una forma di responsabilità da fatto illecito più rigorosa rispetto a quella generale delineata nell’art. 2043 c.c., caratterizzata da una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo all’appaltatore. Tale responsabilità «è stata limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo» (Cass. SS. UU. 2284/2014).
Secondo la giurisprudenza, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi et cetera. Tali vizi devono essere tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera e da poter essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria. I gravi difetti possono riguardare anche una ristrutturazione, infatti, secondo le Sezioni Unite:
- «l’art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo» (Cass. SS. UU. 7756/2017)
Quanto sopra è tratto dal più ampio articolo, redatto dalla scrivente, “L’appalto in condominio”.
Ciò premesso, veniamo ora al decisum.
Responsabilità solidale della ditta esecutrice e del direttore dei lavori
Per quanto qui di interesse, i proprietari dell’immobile censurano la decisione gravata per aver escluso la corresponsabilità del direttore dei lavori. In particolare, lamentano che la motivazione sia meramente apparente e che sia stato invertito l’onere della prova. Infatti, l’art. 1669 c.c. prevede una presunzione di colpa in capo a tutti i collaboratori alla costruzione, pertanto, gravava sul professionista l’onere di fornire la prova liberatoria e non sui danneggiati l’onere di provare la sua colpa. Infine, secondo i ricorrenti, la prova dell’errore professionale emergeva dalla natura dei vizi accertati, in quanto un professionista diligente avrebbe dovuto coglierli e gestirli.
La Suprema Corte considera fondate le doglianze.
Innanzitutto, gli ermellini ricordano che l’art. 1669 c.c. sulla rovina di edifici (in materia di appalto), in combinato disposto con l’art. 1176 c.c. (in materia di diligenza) e l’art. 2055 c.c. (in tema di responsabilità solidale), dà luogo ad una responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore per i gravi difetti anche qualora essi siano dovuti a carenze esecutive (paragrafo 2.1 della decisione in commento).
La giurisprudenza in materia di appalto, anche di recente (Cass. 18405/2025), ha riconosciuto che la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista risulta improntata al vincolo della solidarietà, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il medesimo evento dannoso «seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso»1 (Cass. 18405/2025 paragrafo 1.1.1).
Il direttore dei lavori deve esercitare un’alta sorveglianza
Gli ermellini precisano che l’obbligazione assunta dal direttore dei lavori è un’obbligazione di mezzi2 ma, stante la natura tecnica dell’opera, il professionista è tenuto ad esercitare un’alta sorveglianza.
Cosa significa?
I giudici specificano che non si esige dal professionista una presenza costante sul cantiere ma un controllo periodico e qualificato durante le fasi essenziali «con il potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie». Infatti, il direttore dei lavori ha l’obbligo «di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati» (in tal senso vedasi Cass. 18405/2025 paragrafo 1.1.2). Pertanto, integra una condotta colposa l’omessa vigilanza da parte del direttore dei lavori su elementi come:
- impermeabilizzazioni,
- pendenze o drenaggi.
L’appaltatore e il direttore dei lavori sono gravati dall’onere della prova e possono “liberarsi” solo dimostrando di aver svolto i propri compiti. Secondo gli ermellini:
- «discostamenti sono ammessi solo per lavorazioni marginali o quando il difetto derivi da un vizio di progettazione estraneo alle competenze del direttore».
Secondo i giudici di legittimità, la sentenza gravata non si è attenuta ai principi sopra esposti ribaditi anche recentemente dalla giurisprudenza (Cass. 18405/2025). La pronuncia da ultimo citata evidenzia che, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità:
- sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto,
- sia delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica,
- nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
Pertanto, «incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente» (in tal senso, vedasi Cass. 18405/2025, paragrafo 1.1.1, quarto capoverso).
Motivazione apparente: provvedimento nullo
Secondo la decisione gravata, dal momento che i difetti lamentati erano relativi alla fase esecutiva, si trattava di opere elementari sottratte all’alta sorveglianza del direttore dei lavori. I giudici di merito, però, non hanno spiegato in che modo possano considerarsi marginali lavorazioni complesse come:
- l’impermeabilizzazione di un solaio
- la realizzazione corretta delle pendenze
- la coibentazione termica
- e il drenaggio di un muro controterra.
La pronuncia impugnata non offre una motivazione su tale aspetto.
Gli ermellini ricordano che la “giustificazione motivazionale” rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito fatto salvo il caso in cui essa sia apparente. Ciò si verifica allorché la motivazione pur esistendo “graficamente” all’interno del provvedimento, non renda intellegibile il fondamento della decisione, in quanto le argomentazioni risultano inidonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento (
Cass. SS. UU. 22232/2016). Si parla di motivazione apparente anche quando non si comprende se essa si riferisce al caso concreto e quando appaia solo come una formula di stile standardizzata, una sorta di modello argomentativo aprioristico che prescinde dalla specifica disamina della fattispecie concreta.
L’art. 360 n. 5 c.p.c. come riformulato con il
d.l. 83/2012 va interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, pertanto, è denunciabile per cassazione «solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “con-trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. SS.UU. 8053/2014,
In base a quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato viene dichiarato nullo per motivazione meramente apparente, essendosi il giudice sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione. Secondo gli ermellini, risulta inesplicabile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito che ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori senza spiegarne la ragione, ma limitandosi ad affermare che i vizi riguardavano la fase esecutiva ed erano perciò sottratti alla vigilanza del professionista, il quale – sempre secondo la decisione gravata – è tenuto ad altri compiti come la verifica delle misure di sicurezza, l’emissione degli stati di avanzamento, la redazione dei verbali di verifica finitale e la tenuta della contabilità.
Conclusioni: la fase esecutiva non è sottratta all’obbligo di controllo del d. l.
Il ricorso presentato dai proprietari dell’immobile, secondo i quali era sussistente una corresponsabilità del direttore dei lavori, viene accolto, infatti, per i giudici di legittimità:
- «la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza del direttore dei lavori, il quale ha mancato di essere penetrante, in considerazione dei gravi vizi poi accertati».
La decisione gravata in relazione ai motivi accolti viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione che deciderà anche sulle spese di legittimità.
NOTE
[1]
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14502 del 23/05/2024;
Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020;
Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016;
Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012;
Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003;
Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002;
Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000;
Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995;
Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985. Giurisprudenza citata da Cass. 18405/2025 al paragrafo 1.1.1.
[2] Nell’ambito della classificazione delle obbligazioni, tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza operano la distinzione tra:
- obbligazione di mezzi ossia le obbligazioni in cui il debitore è tenuto a svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata attività,
- obbligazione di risultato vale a dire le obbligazioni in cui il debitore si obbliga a realizzare una determinata attività (C. M. BIANCA, Diritto civile. L’obbligazione, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss.).
In buona sostanza, con l’obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga; l’esempio tipico è quello del medico che si impegna a prestare la propria opera, ma non a guarire il paziente o dell’avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa. Viceversa, nell’obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento. Inoltre, un’ulteriore differenza è ravvisabile in ordine prova dell’adempimento, infatti, nelle obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dimostrare la negligenza del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato, vale la regola generale dell’art. 1218 c.c., ossia il debitore deve dimostrare che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 636). Invero, tale distinzione pare superata e assume valore meramente descrittivo, infatti, ogni obbligazione postula la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, ma in misura diversa a seconda della tipologia dell’obbligazione (Cass. S.U. 577/2008). Ad esempio, è vero che l’avvocato non si impegna a vincere la causa, ma si impegna a proporre appello entro i termini di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c. (così A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 373). Pertanto, l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente del danno. Il parametro alla luce del quale valutare l’adempimento dell’avvocato è dato dalla diligenza professionale. Come dicevamo, nel tempo, la differenza tra obbligazione di mezzi e di risultato è andata a sfumare.
Quanto sopra è tratto dal più ampio articolo, redatto dalla scrivente: La responsabilità professionale dell’avvocato (paragrafo 4).
Fonte altalex.com



