
Strada senza guard-rail, auto tamponata e sbalzata nella scarpata: responsabile il gestore
Un’auto su cui viaggiano due donne viene tamponata ed esce di strada. Malauguratamente, lungo quel tratto, mancano le barriere laterali di contenimento e il mezzo finisce nella scarpata, ribaltandosi, senza lasciare scampo alle occupanti. In primo e secondo grado, il gestore della strada viene condannato al risarcimento del danno nella misura della metà giacché, se nel tratto interessato fosse stato installato il guard-rail, l’auto non sarebbe precipitata nella scarpata e non si sarebbe capovolta. Il gestore stradale sostiene che l’obbligo di installazione delle barriere riguarda le strade di nuova costruzione o interessate da interventi significativi (D. M. 223/1992), mentre il tratto in cui è avvenuto il sinistro risaliva al 1969 e, sino alla data dell’incidente, non era stato soggetto a significative opere di manutenzione straordinaria.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 14 gennaio 2025, n. 882 (testo in calce), evidenzia come il potere di controllo del custode non sia limitato alla sola carreggiata ma si estenda agli elementi accessori e alle pertinenze, comprese le barriere laterali che svolgono una funzione di contenimento e protezione. Secondo gli ermellini, la colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di specifiche norme prescrittive sia nella violazione delle regole di comune prudenza. Pertanto, il fatto che siano osservate le prime non esclude la possibilità della violazione delle seconde. Nel caso di specie, la circostanza che, nella strada in cui si è verificato il sinistro, il succitato D.M. 223/1992 non imponesse l’installazione del guard-rail, non esclude che il gestore avrebbe dovuto valutare se, in concreto, in quel tratto di strada fosse necessario installare delle barriere. Infatti, «l’obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato».
Per quanto attiene alla corresponsabilità, secondo i giudici, la condotta del veicolo che ha causato il tamponamento non è stata tale da elidere completamente la responsabilità del gestore stradale, atteso che l’assenza del guard-rail si è inserita nella catena causale che ha provocato il ribaltamento dell’auto delle vittime lungo il pendio e ha aggravato le conseguenze dell’incidente. In ragione di ciò, è stata riconosciuta una responsabilità paritetica nella causazione dell’evento.
La vicenda
Nel 2005 un’auto su cui viaggiavano due donne veniva tamponata da un’altra vettura. A causa dell’urto, la macchina ruotava su se stessa e usciva di strada, invadendo la banchina laterale e ribaltandosi nella sottostante scarpata, non delimitata dal guard-rail. Le due occupanti perdevano la vita. In primo e secondo grado, veniva accolta la domanda di risarcimento proposta dall’assicurazione del veicolo incidentato, in surroga nei diritti dei propri assicurati, e il gestore stradale era condannato al pagamento della metà della somma versata alle vittime pari a 150 mila euro. In particolare, secondo i giudici di merito, la presenza della barriera protettiva laterale avrebbe consentito “il contenimento del moto aberrante [dell’auto] evitando l’esito mortale, oltre che il ribaltamento dell’autovettura a seguito della discesa lungo la scarpata”, infatti, una barriera moderna assicura il “contenimento” a fronte di un impatto avvenuto a circa 70 Km/h come quello in oggetto. Secondo il giudice del gravame, nei confronti del gestore della strada è applicabile la responsabilità per danni da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) che si basa sul nesso causale tra la res e l’evento di danno e sussiste in presenza di un pericolo immanente connesso alla struttura o alla conformazione della strada (o delle sue pertinenze).
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: le barriere di contenimento e la sicurezza
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono (art. 14 c. 1 d.lgs. 285/1992):
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Vengono qui in rilievo:
- il
D.M. n. 223/1992 recante “Istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
- il
D.M. 2367/2004 recante un “aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.
Secondo i succitati regolamenti, le barriere stradali di sicurezza perseguono lo scopo di realizzare:
- le condizioni di maggiorsicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi,
- il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.
Le barriere devono essere idonee ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d’urto sui passeggeri (art. 2 dell’Allegato I al D.M. 223/1992). Inoltre, la protezione deve riguardare almeno “i bordi di tutte le opere d’arte all’aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall’altezza dal piano di campagna: la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l’opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata” (così art. 3 comma 1 dell’Allegato I al D. M. cit.).
Ciò premesso, veniamo al decisum.
La portata precettiva sull’obbligo di adeguamento
Il ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia ritenuto erroneamente sussistente l’obbligo di installare le barriere di sicurezza previste dai succitati decreti ministeriali numeri 223/1992 e 2367/2004. Infatti, tale obbligo sussiste solo in caso di tratti stradali di nuova costruzione o di strade che, seppur realizzate antecedentemente, sono state sottoposte a significative opere di adeguamento e rifacimento. Nel caso di specie, invece, la porzione di strada interessata dal sinistro era stata costruita nel 1969 e sino alla data dell’incidente non era stata soggetta a significative opere di manutenzione straordinaria.
La Suprema Corte considera inammissibile la doglianza, in quanto tale aspetto risulta coperto da giudicato interno, non essendo stata la questione così prospettata in primo grado. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui non si ritenesse tale aspetto coperto da giudicato, la doglianza sarebbe comunque infondata. Come abbiamo visto, la disciplina contenuta nel D.M. 223/1992 si applica ai progetti e alle strade nuove ma anche all’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali. Il mentovato decreto è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’
art. 17 legge 400/1988 e presenta le caratteristiche stabilite per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti. La suddetta disciplina assume «natura di norma precettiva – anche al di là di quanto sarebbe comunque conseguito alla diretta applicazione dell’articolo 2051 non essendo concepibile che le strade vecchie restassero indifferenti – nel senso di imporre appunto l’adeguamento». In ogni caso, la decisione gravata non si fonda sull’applicazione diretta del D.M. 223/1992 come criterio di valutazione delle condizioni di manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro mortale, ma sul generale obbligo di controllo e custodia gravante sul gestore stradale.
L’obbligo di controllo e vigilanza del gestore della strada
I giudici di legittimità evidenziano che la colpa del gestore della strada può consistere:
a) nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica);
b) ma anche nella violazione di norme di comune prudenza (colpa generica).
Infatti, l’osservanza delle prime (sub a) non esclude automaticamente la sussistenza di una colpa generica (sub b). Come abbiamo visto, il Codice della Strada (art. 14) prescrive specifici obblighi di manutenzione e controllo tecnico e, più in generale, un obbligo di vigilanza e controllo, che impone di adottare tutte le misure necessarie a rendere innocua la cosa e trova il proprio fondamento nel dovere del “neminem laedere”. Tale dovere sussiste anche nelle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. «che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l’occorrenza o la gravità degli incidenti attesi».
La giurisprudenza ha chiarito che, nella responsabilità per danni da cose in custodia, la deduzione di eventuali violazioni di obblighi di legge, o di regole tecniche, oppure di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva solo al fine di dimostrare lo stato della cosa, sotto il profilo della prova del rapporto causale tra la res e il danno. Una recente decisione, in relazione alla valutazione sulla pericolosità della cosa, ha affermato che i parametri indicati nel D.M. 223/1992 valgono come «regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti (art. 14 C.d.S.)» (Cass. 15447/2023).
Il controllo non riguarda solo la carreggiata ma anche gli elementi accessori
La sentenza gravata ha evidenziato come il potere di controllo del custode non sia limitato alla sola carreggiata ma si estenda agli elementi accessori e alle pertinenze, comprese le barriere laterali che svolgono una funzione di contenimento e protezione. Pertanto, èpossibile affermare la responsabilità per danni che conseguano all’assenza (o all’inadeguatezza) di tali elementi di protezione (
A tal proposito, per completezza espositiva, si riporta il seguente principio:
- «deve darsi continuità al principio -affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all’ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard rail- secondo cui, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno (…) derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo».
Nel caso in esame, il guard-rail risultava presente sino ad un certo tratto della strada per poi interrompersi in corrispondenza del pilastro di sostegno al cavalcavia lasciando senza protezione un tratto di strada fiancheggiato da una scarpata estremamente pericolosa (dove è precipitata l’auto su cui viaggiavano le due vittime). La decisione impugnata ha ritenuto sussistente la violazione del generale obbligo di controllo e vigilanza (colpa generica), pertanto, non assume rilievo se il citato decreto ministeriale imponesse (o meno) l’installazione delle barriere.
Conclusioni: responsabilità paritetica dell’auto tamponante e del gestore stradale
Il gestore della strada sostiene che il tamponamento dell’auto delle vittime integri il caso fortuito, in quanto si tratta di una condotta anomala che ha cagionato il sinistro e, quindi, debba escludersi la propria responsabilità.
La Suprema Corte considera la censura inammissibile, in quanto tale aspetto appare coperto da giudicato interno. Infatti, il ricorrente ha proposto come unico motivo d’appello contro la sentenza di primo grado l’insussistenza di un obbligo a suo carico di installazione delle strutture protettive laterali, mentre non ha impugnato il capo della decisione con cui la fattispecie è stata sussunta nell’art. 2051 c.c. In buona sostanza, non ha impugnato l’affermazione della relazione causale tra il bene custodito e l’evento di danno, pertanto, non ha dedotto l’esistenza del caso fortuito interruttivo del nesso eziologico e idoneo a “degradare” la cosa a mera occasione dell’evento (Cass. 37059/2022). In particolare, secondo i giudici di merito, la condotta del veicolo che ha causato il tamponamento non è stata tale da elidere completamente la responsabilità del gestore stradale, atteso che l’assenza del guard-rail si è inserita nella catena causale che ha provocato il ribaltamento dell’auto delle vittime lungo il pendio e ha aggravato le conseguenze dell’incidente. In ragione di ciò, è stata riconosciuta una responsabilità paritetica nella causazione dell’evento
In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite; inoltre, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso se dovuto.
Credits: Altalex.com



