
Emissioni rumorose: vale il criterio comparativo
In tema di emissioni rumorose resta valido il c.d. criterio comparativo: il limite di tollerabilità varia, cioè, in base alla specifica situazione ambientale, alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. In ogni caso non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono a innestarsi i rumori, denunciati come immissioni abnormi.
La valutazione volta a stabilire se questi restino o meno compresi nei limiti della norma va pertanto riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Così si è espressa la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 25976/2023, testo in calce), ribadendo principi giurisprudenziali ormai consolidati sul tema.
Il caso
Oggetto della pronuncia, le emissioni rumorose provenienti daI seminterrato di un immobile, locato ad un’associazione che vi svolge attività di intrattenimento musicale, anche in orario notturno.
I proprietari dell’appartamento soprastante citano in giudizio il proprietario del seminterrato e l’associazione, in persona del legale rappresentante, chiedendo la condanna di quest’ultima a cessare l’attività, quantomeno nelle ore notturne, e ad insonorizzare gli ambienti, in modo da evitare l’ulteriore propagarsi del rumore.
Domandano inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, loro cagionati con le emissioni rumorose dal lontano luglio 2007 e fino alla cessazione, oltre al rimborso delle spese che sono stati costretti a sostenere per insonorizzare il proprio appartamento.
Nessuna delle domande risarcitorie viene però accolta: il Tribunale di Roma si limita infatti ad inibire all’associazione l’utilizzo del locale per attività di intrattenimento musicale dopo le ore 23:00.
La pronuncia viene però parzialmente riformata in appello, estendendo l’inibitoria senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione e condannando l’associazione, in solido con il legale rappresentante, a risarcire ai proprietari i danni non patrimoniali subiti.
La sentenza d’appello viene impugnata in Cassazione, sulla base di sette motivi.
I motivi di ricorso e la giurisprudenza di legittimità
Oltre a dolersi del criterio, c.d. comparativo, impiegato dal CTU in primo grado per valutare il livello delle emissioni sonore, i ricorrenti contestano, tra l’altro, il mancato accoglimento della richiesta di integrazione della CTU e l’adozione di tecniche alternative per saggiare i livelli di rumorosità.
Censurano inoltre il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto esistente un danno risarcibile, pur in assenza di una lesione alla salute e di una prova, anche solo presuntiva, del danno stesso.
Malgrado il rigetto di quasi tutti i motivi proposti, l’esame degli stessi consente alla Corte di richiamare importanti arresti giurisprudenziali, sia in tema di emissioni acustiche rumorose che di poteri valutativi del giudice in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio.
Emissioni acustiche rumorose: la giurisprudenza di legittimità sul punto
Sul primo aspetto, gli Ermellini aderiscono alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la differenza tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’
art. 6 ter del D.L. n. 208/2008 (così
Resta dunque valido il c.d. criterio comparativo, secondo cui il limite di tollerabilità delle emissioni rumorose non è mai assoluto, bensì relativo alla specifica situazione ambientale: varia pertanto da luogo a luogo, in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come emissioni abnormi.
La valutazione, volta a stabilire se i rumori restino o meno compresi nei limiti della norma, deve quindi riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (sul punto si vedano, tra le tante,
CTU e sindacato del giudice
Quanto al rigetto della richiesta di integrazione della CTU, e alla mancata adozione di criteri tecnici alternativi per valutare il livello di rumorosità, la Corte ribadisce che il giudizio di congruità sul metodo d’indagine tecnica adottato dal CTU, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Se adeguatamente motivato – considerando l’intrinseca essenza del metodo impiegato o comunque dimostrando che ha condotto a risultati convincenti e decisivi – tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità e insuscettibile di valutazione comparativa con altro metodo eventualmente utilizzabile (in tal senso,
Sul danno non patrimoniale da immissioni rumorose
Quanto infine al fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile, pur in assenza – a detta dei ricorrenti – di una lesione alla salute e di una prova, anche solo presuntiva, del danno stesso, la Cassazione ribadisce che anche se non risulta provato uno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare entro la propria abitazione, così come del diritto alla libera e piena esplicazione delle abitudini quotidiane, integra una lesione che costituisce un danno conseguenza.
Comporta cioè un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale, di cui il danneggiato è chiamato a dar prova, potendosi avvalere a tal fine anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari, diversi dal fatto in sè dell’esistenza di immissioni rumorose, superiori alla normale tollerabilità.
Conclusioni
Secondo la Corte, il danno allegato dai ricorrenti fin dal giudizio di primo grado, unitamente all’esito della CTU – che aveva effettivamente ravvisato l’esistenza di emissioni sonore oltre la soglia della normale tollerabilità – ben suffragano il quadro presuntivo considerato dalla Corte di merito, corroborando adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.
Alla luce di tali considerazioni è stato quindi confermato il risarcimento del danno a carico dell’associazione, nei termini indicati nel giudizio d’appello.
fonte altalex.com
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