
Reazione offensiva a un’accusa ingiusta: la provocazione esclude la diffamazione
Per la configurabilità dell’esimente occorrono lo stato d’ira, il fatto ingiusto altrui e un rapporto di causalità psicologica (Cassazione penale, sentenza n. 17958/2020)
Non è punibile l’avvocato la cui condotta diffamatoria costituisca reazione, sia pur irosa, alla ingiusta contestazione, da parte di colleghi, di un fatto deprecabile, non già commesso dall’avvocato ma da questi subito ad opera della controparte assistita dai colleghi.
Questo è quanto chiarito dalla Cassazione penale con sentenza n. 17958/2020 (testo in calce).
Il fatto
La pronuncia della Corte di Cassazione è occasionata dal ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di un avvocato, il quale, in replica all’accusa, mossa da due colleghi, di aver tenuto un comportamento censurabile ai danni della loro assistita (consistito nel lanciare al volto di quest’ultima la banconota concernente le prestazioni rese dalla lavanderia di cui era titolare) inviava uno scritto in cui insultava la persona dagli stessi rappresentata.
Orbene, il giudice di pace in primo grado e il Tribunale monocratico in appello, pur riconoscendo la valenza diffamatoria dello scritto, ritenevano che la reazione scomposta dell’avvocato fosse stata determinata dal contenuto della lettera di contestazione laddove attribuiva un fatto non rispondente al vero, perchè non commesso bensì subito (il lancio della banconota sarebbe stato patito dall’avvocato ed effettuato per mano della controparte, titolare della lavanderia, che rivendicava il compenso per le prestazioni effettuate).
Il ricorso articolava un unico motivo con il quale escludeva la ricorrenza dell’esimente della provocazione sull’ assunto secondo cui il fatto ingiusto non potesse essere ravvisato nella missiva dei legali, moderata nei toni e nei contenuti.
L’esimente della provocazione
Come noto, ai sensi dell’art. 599 c.p. comma 2 “non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti preveduti dall’art. 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso”: trattasi dell’istituto della provocazione, ovvero la stessa figura di cui all’art. 62 n. 2 che tuttavia, nel caso di specie, non attenua la pena ma la esclude del tutto.
L’esimente in questione ha natura giuridica controversa, discutendosi se sia una causa di giustificazione, di esclusione della colpevolezza o di non punibilità.
La disposizione richiede due presupposti fondamentali per l’operatività dell’esimente: il fatto ingiusto altrui e lo stato d’ira conseguente.
Il fatto ingiusto altrui che provoca lo stato d’ira può consistere in qualsiasi comportamento contrario a norme giuridiche, civili, morali o di costume, e deve essere idoneo a determinare lo stato d’ira dell’autore, quindi deve valere come provocazione in senso stretto.
Lo stato d’ira conseguente al fatto ingiusto consiste in una alterazione psichica cui consegue la perdita del controllo di sé stessi per l’indebolimento o la mancata attivazione dei freni inibitori.
È necessario, ad ogni modo, che tale stato sia diretta ed immediata conseguenza del fatto ingiusto altrui, laddove la norma specifica che la condotta conseguente debba avvenire ‘subito dopo di esso’.
Il requisito dell’immediatezza viene inteso in senso relativo, essendo sufficiente che la reazione abbia luogo finchè dura lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio.
La sentenza della Cassazione
La Corte ha dichiarato infondate le censure evidenziando come l’ingiustizia del fatto, idonea a provocare lo stato d’ira, dovesse ravvisarsi non certo nella forma, ma nel contenuto della lettera di contestazione, laddove aveva attribuito all’avvocato imputato un fatto deprecabile, non da lui commesso, bensì da lui subito.
Seguendo la reazione, pur irosa dell’avvocato, alla provocazione costituita dalla contestazione di un fatto non veritiero, la stessa era da ritenersi correttamente scriminata ex art. 599 c.p.
Sul punto la Corte ha richiamato, a suffragio delle argomentazioni rese, la giurisprudenza che ritiene applicabile l’esimente in questione allorquando ricorrano: lo stato d’ira, costituito da un’alterazione emotiva, che può anche protrarsi nel tempo; il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dall’ingiustizia obiettiva intesa come contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali e infine il rapporto di causalità psicologica fra l’offesa e la reazione.
Ha pertanto rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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fonte altalex.com



