
Creditore del condominio può aggredire i contributi dovuti dai singoli condomini
Si possono espropriare i crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dovuti?
Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.
È questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 14 maggio 2019, n. 12715.
Nella fattispecie, un creditore aveva agito in via esecutiva nei confronti del condominio procedendo al pignoramento dei crediti “da quest’ultimo vantati nei confronti di alcuni condomini per contributi in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione”.
Il condominio proponeva quindi opposizione all’esecuzione, rigettata sia in primo che in secondo grado.
Ricorreva, pertanto, in Cassazione l’amministratore del condominio e il controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto della relativa autorizzazione dell’assemblea dei condomini.
La Suprema Corte, nell’esaminare la vicenda, rilevava dapprima che il ricorso dell’amministratore era stato effettivamente proposto senza preventiva autorizzazione assembleare (né successiva ratifica) e pertanto, richiamando la giurisprudenza costante della Cassazione, dichiarava l’inammissibilità del ricorso trattandosi di “controversie che non rientrano tra quelle per le quali (l’amministratore) è autonomamente legittimato ad agire ai sensi dell’art. 1130 c.c. e art. 1131 c.c., comma 1, nè può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., allorchè il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d’ufficio, ma dalla controparte (come nel caso in esame)”.
Il giudice di legittimità ha comunque ritenuto di esaminare nel merito il ricorso ex art. 363 c.p.c., comma 3, in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta, relativa alla “possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all’espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti”.
Tale questione per la Corte deve essere risolta in senso affermativo: affinchè, infatti, l’espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condomini per contributi sia legittima è sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio).
Ed è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino: una espressa disposizione normativa, l’art. 63 disp. att. c.c. prevede infatti che l’amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condomino per il pagamento dei contributi condominiali (in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea).
Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condomini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall’amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740, 2910 c.c. e 543 c.p.c. e ss.



