
Appalto e danno a terzi: quando risponde il committente?
La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 novembre 2020 – 17 marzo 2021 n. 7553 (testo in calce), in circa 35 pagine di motivazione, fa il punto sulla responsabilità del committente e dell’appaltatore in caso di danni a terzi.
Dopo un’articolata disamina della giurisprudenza sul punto, gli ermellini si soffermano sulla responsabilità da cose in custodia, affermando che il committente sia sempre gravato della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. nei confronti dei terzi che subiscano dei danni a seguito dell’esecuzione del contratto di appalto.
La consegna dell’immobile all’appaltatore, ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, non esclude la custodia del bene. Infatti, l’unico limite per tale forma di responsabilità è rappresentato dal caso fortuito, che non può ricondursi automaticamente a qualsiasi inadempimento dell’appaltatore. Infine, possono sussistere ulteriori responsabilità del committente e/o dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La vicenda
I proprietari di un immobile convenivano in giudizio le autostrade (committente) e la ditta esecutrice dei lavori (appaltatore) per i danni subiti dalla loro abitazione. Chiedevano il ristoro del pregiudizio patito (circa 54 mila euro) oltre al danno da deprezzamento (circa 124 mila euro), a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e responsabilità per danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.). In primo grado, il Tribunale condannava unicamente la ditta appaltatrice al risarcimento di circa 91 mila euro. In sede di gravame, il giudice d’appello condannava solidalmente anche la società committente per i danni subiti dall’immobile a seguito dello svolgimento dei lavori. Si giunge così in Cassazione.
La natura pubblica o privata dell’appalto
Il giudice del gravame ha affermato che non si possa escludere la responsabilità del committente pubblico, visto il suo maggiore potere di controllo e ingerenza nell’esecuzione dei lavori rispetto ad un committente privato. Infatti, ha operato il seguente distinguo:
- nell’appalto tra privati, il direttore dei lavori è eventuale, può essere nominato anche dall’appaltatore e non può ingerirsi al punto da impartire ordini all’impresa;
- nell’appalto di opere pubbliche, destinate a soddisfare un interesse generale, il committente gode di un potere-dovere di ingerenza nell’esecuzione dell’opera e limita l’autonomia dell’appaltatore.
La Corte territoriale, quindi, affermando la responsabilità del committente, ha fondato la propria decisione sulla natura pubblica dell’appalto.
I poteri di ingerenza del committente pubblico
Secondo la Cassazione, “in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, comportano la esclusione di ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente” (Cass. 13266/2000; Cass.4591/2008; Cass. 1263/2012; Cass. 25408/2016).
Danni a terzi derivanti dall’esecuzione di opere appaltate
Il tema dei danni a terzi derivanti dall’esecuzione di opere appaltate ha prodotto, negli atti, una copiosa giurisprudenza caratterizzata da tre punti fermi:
- l’autonomia dell’appaltatore da cui discende la sua responsabilità in caso di danni a terzi,
- l’esonero di responsabilità del committente privato,
- la responsabilità o corresponsabilità del committente pubblico stante il potere di ingerenza.
In linea generale, la giurisprudenza è costante nel ritenere la responsabilità dell’appaltatore verso i terzi a cagione dell’autonomia che il contratto di appalto gli garantisce. Viceversa, quando l’appaltatore è un mero esecutore (nudus minister) e, quindi, la sua autonomia viene neutralizzata, la responsabilità per i danni arrecati ai terzi è ascrivibile al committente.
Appaltatore come mero esecutore e appaltatore autonomo
La giurisprudenza nel valutare la sussistenza (o meno) della responsabilità del committente per i danni a terzi ha, da sempre, operato la distinzione tra la figura tradizionale dell’appaltatore, dotato di piena autonomia, e quella del semplice esecutore. Al di là di tale distinguo, l’indipendenza dell’appaltatore non può spingersi al punto di vietare al committente di controllare i lavori per verificare che l’opera sia conforme a quanto pattuito (Cass. 1791/1956). Inoltre, occorre valutare anche la natura dell’opera. Infatti, è ravvisabile la responsabilità del committente:
- per la natura pregiudizievole del suo progetto,
- e per la concreta modalità di esecuzione dell’appalto, nel caso di ingerenze, come la nomina di un direttore dei lavori.
Quindi, alla responsabilità dell’appaltatore, si aggiunge la responsabilità del committente verso i terzi “quale effetto diretto di un fatto proprio di costui” qualora il committente “si sia ingerito, direttamente o attivamente, nell’esecuzione materiale dell’opera e in conseguenza di tale sua ingerenza derivi il danno del terzo” (Cass. 1634/1968).
La responsabilità nell’appalto di opere pubbliche
In un appalto di opere pubbliche il committente è la Pubblica Amministrazione e la finalità consiste nel perseguimento di un interesse pubblico. Inoltre, esiste una disciplina specifica, si pensi, ad esempio, all’obbligatorietà della direzione lavori. In ogni caso, permane il dovere dell’appaltatore di adottare tutti i mezzi idonei per eseguire correttamente l’opera, anche a tutela dei diritti di terzi. Pertanto, può emergere una pluralità di responsabilità:
- quella dell’appaltatore per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera,
- a cui si somma quella della pubblica amministrazione (committente) “quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite da essa”, amministrazione che ha pure responsabilità esclusiva “quando abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, sì da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione” (Cass. 4050/1984).
Quindi, sull’appaltatore di opere pubbliche, sebbene meno autonomo, grava comunque una responsabilità per i danni ai terzi derivanti dall’esecuzione dell’opera. In particolare, sussiste:
- una responsabilità concorrente e solidale del committente, se il fatto dannoso è stato compiuto “in esecuzione del progetto o di direttive” del committente,
- una responsabilità esclusiva del committente, solo quando l’ingerenza della P.A. escluda ogni autonomia dell’appaltatore nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori
Appalto pubblico: responsabilità del committente e tutela dei terzi
La Corte rileva come, negli appalti privati, la responsabilità del committente verso i terzi sia meramente eventuale, mentre negli appalti pubblici sia da considerarsi costante. I terzi sono tutelati da eventuali danni proprio in ragione della responsabilità della P.A. Essa ha il potere di autorizzazione, di controllo, di ingerenza nell’esecuzione dei lavori, con facoltà, tramite il direttore dei lavori, di disporre varianti e anche di sospendere i lavori se potenzialmente dannosi ai terzi (Cass. 4591/2008; Cass. 1263/2012; Cass. 25408/2016; Cass. 32991/2019). Alla responsabilità dell’appaltatore può aggiungersi quella della P.A. solo se essa abbia neutralizzato ogni facoltà decisionale dell’appaltatore (Cass. 14905/2002; Cass. 11356/2002; Cass. 519/2003). La responsabilità del committente va rapportata all’effettivo esercizio dei suoi poteri (Cass. 17697/2011).
La giurisprudenza prevede una responsabilità o corresponsabilità del committente:
- nel caso in cui l’appaltatore sia un mero esecutore (nudus minister),
- in caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c.,
- in caso di riferibilità al committente stesso dell’evento per sua culpa in eligendo, ad esempio, scegliendo un’impresa inadeguata (Cass. 10588/2008; Cass. 18757/2011).
La custodia del bene nell’esecuzione di opere in appalto
Nella fattispecie in esame, è emersa anche la problematica della custodia dell’immobile coinvolto nei lavori e della correlativa responsabilità (art. 2051 c.c.). Il giudice del gravame aveva radicato la responsabilità del committente sul paradigma dell’appalto pubblico, senza pronunciarsi sulla questione della custodia, sollevata, invece, dai terzi danneggiati. La società committente negava qualsiasi responsabilità, in quanto, durante i lavori, il potere di controllo sull’area del cantiere grava sull’appaltatore e viene interrotto il normale rapporto tra il bene e il suo proprietario. Invero, non sempre il rapporto tra la res e il titolare viene interrotto dal contratto di appalto. Infatti, in alcune pronunce, è stato affermato che, se la strada pubblica, oggetto di lavori, rimane aperta al transito, permane la responsabilità in capo al proprietario, il quale resta corresponsabile con l’appaltatore verso i terzi (Cass. 19474/2005; Cass. 20825/2006; Cass. 12425/2008; Cass. 19129/2011).
Quindi, occorre operare il seguente distinguo:
- se il committente trasferisce integralmente all’appaltatore il potere di fatto sul bene, ciò determina la translatio (ossia il passaggio) della custodia e del correlato obbligo di vigilanza all’appaltatore (Cass. 5609/2001; Cass. 19474/2005);
- se il committente non trasferisce totalmente all’appaltatore il potere di fatto sull’immobile, grava sul primo il dovere di custodia e vigilanza e la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. 15734/2011; Cass. Ord. 11671/2018).
Solitamente, il trasferimento della custodia del bene si effettua solo se essenziale all’esecuzione dell’opera.
Il committente resta custode del bene
Il custode non può liberarsi della sua posizione di garanzia semplicemente con la conclusione di un contratto di appalto. In tal modo, infatti, si eluderebbe la funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il custode non risponde dei danni a terzi solo se sussiste il caso fortuito. Pertanto, secondo una recente pronuncia (Cass. 23442/2018), la permanenza della qualità di custode comporta l’onere, per il committente, di dimostrare che l’attività dell’appaltatore integri un caso fortuito, vale a dire non sia prevedibile o evitabile. In base a tale lettura interpretativa “l’appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest’ultima”. In altre parole, l’appalto non comporta la perdita della custodia.
Nessuna esclusione di responsabilità per il custode
La consegna del bene all’appaltatore non equivale alla correlativa consegna del ruolo di custode. Diversamente opinando, sarebbe come realizzare un esonero contrattuale della responsabilità nei confronti dei terzi che, però, non sono parte del contratto. La clausola di un contratto di appalto che ascriva all’appaltatore la responsabilità esclusiva per tutti i danni che i terzi dovessero subire dall’esecuzione delle opere non può essere invocata dal committente. Infatti, una simile clausola opera solo nei rapporti fra i contraenti (appaltatore e committente) ma “non può vincolare il terzo a dirigere verso l’una, anziché verso l’altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall’esecuzione del contratto” (Cass. 2363/2012). Si tratta dell’applicazione del generale principio di relatività del contratto (art. 1372 c.c.). In buona sostanza, l’appalto non vincola il terzo, il quale mantiene il proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode.
I supremi giudici esemplificano la fattispecie sostenendo che:
- rispetto all’appaltatore, il soggetto è un committente,
- rispetto al terzo, è un custode.
La Cassazione sottolinea come, nel tempo, la giurisprudenza abbia dato grande rilievo all’autonomia dell’appaltatore finendo per neutralizzare l’incidenza dell’art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia). Il rapporto con i terzi, ossia con i soggetti estranei al contratto, è extracontrattuale, pertanto, ad esso, si applicano le tutele extracontrattuali. In tal senso, si porta come esempio il contratto di locazione, in cui la consegna del bene al conduttore non incide sulla custodia del locatore a tutela dei terzi (Cass. 23442/2018; Cass. 30729/2019).
Conclusioni: il principio di diritto
Dopo un ampio percorso in cui viene ricostruita la giurisprudenza in materia, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società committente dei lavori ed enuncia il seguente principio di diritto:
- «nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore».
Inoltre, il caso fortuito, unico limite alla responsabilità oggettiva, non può automaticamente coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente. L’imprevedibilità e inevitabilità che connotano il fortuitus casus, devono riguardare una “condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente che – adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale – abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori”.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 7553/2021 >> SCARICA IL PDF
fonte altalex.com



