
Prodotto difettoso: se la sostituzione è onerosa scatta il risarcimento
In materia di vendita di beni di consumo, se il prodotto è affetto da vizi e non risulta possibile la riparazione o sostituzione, il consumatore ha diritto di agire per il risarcimento del danno.
È pur vero che il Codice del Consumo (art. 130) non prevede espressamente tale facoltà, nondimeno fa salvi i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento (art. 135 c. 2).
Del resto, la direttiva comunitaria (44/1999) ha inteso rafforzare la tutela del soggetto debole e non certo diminuirla, pertanto, il consumatore conserva il diritto di agire per il ristoro del pregiudizio subito, consistente nella somma necessaria all’eliminazione dei vizi.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 gennaio 2020, n. 1082(testo in calce)
Sommario
- La vicenda
- Riferimenti normativi in materia di prodotti difettosi
- Prodotto difettoso: eliminazione vizi e risarcimento danno
- Tutela del consumatore in base ad altre disposizioni
- Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno
- Conclusioni
La vicenda
Il proprietario di un immobile evocava in giudizio il titolare di una ditta individuale per avergli venduto una partita difettosa di “perline” in legno di larice. L’acquirente aveva posizionato le suddette perline nell’orditura del tetto e si era verificato un anomalo restringimento per la perdita di umidità, dopo la messa in posa. L’attore[1] chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi riscontrati in sede di ATP (accertamento tecnico preventivo) e, in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti a causa dei vizi del materiale, consistenti nelle spese per il rispristino del tetto. Il venditore si opponeva e chiamava in giudizio il produttore del materiale, il quale, a sua volta, contestava la sussistenza dei vizi. Il tribunale rigettava la domanda principale, consistente nella richiesta di eliminazione dei vizi, in quanto troppo onerosa per il venditore, mentre accoglieva la richiesta risarcitoria, seguendo la quantificazione effettuata dal CTU: inoltre, accoglieva la domanda di garanzia del venditore verso il produttore. L’appello proposto dai soccombenti in primo grado veniva accolto e, in sede di gravame, il giudice riteneva che la domanda di eliminazione dei vizi – rigettata in primo grado – non fosse stata oggetto di impugnazione e, quindi, si fosse formato un giudicato interno sull’eccessiva onerosità del ripristino. Il danno lamentato, secondo il giudicante, era meramente estetico e non poteva consistere nella riparazione del tetto, ma solo nell’eliminazione delle fessure; inoltre, l’attore non aveva formulato una richiesta risarcitoria in tal senso (ma solo quella relativa al ripristino del tetto) e, quindi, l’appellato-soccombente veniva condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si giunge così in Cassazione, ove i giudici di legittimità chiariscono che l’applicazione del Codice del Consumo non esclude l’operatività delle regole generali dettate dal Codice civile.
Prima di analizzare il decisum, ricordiamo brevemente le norme che vengono in rilievo.
Riferimenti normativi in materia di prodotti difettosi
La vendita di prodotti di consumo è attualmente disciplinata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in cui è confluito il d.lgs. 24/2002, attuativo della direttiva 44/1999, che aveva novellato il Codice civile inserendo gli artt. 1519 da bis a novies. La novellata disciplina si applica ai contratti di compravendita ove
- l’acquirente rivesta la qualità di consumatore,
- l’oggetto siano beni di consumo, ossia qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne le utilities come acqua, gas, energia elettrica (art. 128 d.lgs. 206/2005).
Il bene deve essere esente da vizi e si ritiene conforme qualora sia idoneo all’uso al quale è destinato o a quello che intende farne l’acquirente o corrisponde alla descrizione fatta dal venditore (art. 129 d.lgs. 206/2005).
In caso di difetti di conformità opera la garanzia a favore del compratore. Nel caso in esame, vengono in rilievo due disposizioni specifiche.
– Art. 130 rubricato “diritti del consumatore” ove è stabilito che, in caso di prodotto difettoso, il consumatore abbia diritto, in alternativa, alla:
- riparazione del bene,
- sostituzione del prodotto,
- riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris),
- risoluzione del contratto (azione redibitoria).
Si ricorda che il venditore non è tenuto a compiere i primi due interventi (riparazione e sostituzione) qualora siano eccessivamente onerosi (come accaduto nella fattispecie in commento).
– Art. 135 rubricato “tutela in base ad altre disposizioni” ove secondo comma si dispone che, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di contratto di vendita.
Prodotto difettoso: eliminazione vizi e risarcimento danno
Il ricorrente censura la ricostruzione operata dal giudice del gravame, laddove prevedeva che il compratore non avesse diritto al risarcimento del danno per la sostituzione di tutte le perline (danno emergente), ma solo al ristoro per il danno estetico conseguente al loro restringimento. Il presupposto di tale ragionamento si rinviene nel fatto che l’eliminazione dei vizi fosse troppo onerosa per il venditore. In tal modo opinando, si nega al compratore il risarcimento per la perdita subita (danno emergente) in base alle regole generali dettate dal Codice civile. Come abbiamo visto, l’art. 135 d. lgs. 206/2005 ammette che il consumatore possa ricorre ai rimedi ordinari, che concorrono con quelli apprestati dalla disciplina consumeristica. Infatti, la ratio della normativa comunitaria – confluita nel d.lgs. 206/2005 – consiste nell’aumentare la tutela del consumatore e non nel diminuirla.
Tutela del consumatore in base ad altre disposizioni
Nella compravendita, è diritto del compratore esercitare l’azione di risarcimento danni, anche indipendentemente dalla richiesta di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (art. 1494 c.c.). Ne consegue che al consumatore non debba essere negata una pari facoltà, a maggior ragione nel caso in cui non siano esperibili i rimedi come la sostituzione o riparazione del bene, in quanto troppo onerosi (art. 130 c. 7 d.lgs. 206/2005). L’art. 135, posto a chiusura della disciplina sulla conformità dei prodotti, nel rinviare agli altri diritti attribuiti al consumatore dall’ordinamento, ha inteso garantire all’acquirente uno standard di protezione più pregnante rispetto a quello offerto dalla direttiva 44/1999 (in materia di “vendita e delle garanzie dei beni di consumo”).
Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno
Nel caso in esame, il consumatore aveva chiesto – in via principale – la sostituzione delle perline difettose; nondimeno, la suddetta sostituzione era stata negata per l’eccessiva onerosità. Tale accertamento non preclude al consumatore il diritto di chiedere il risarcimento del danno consistente nella somma necessaria ad eliminare i vizi, vale a dire per lo smantellamento del tetto. Come abbiamo visto, l’art. 130 d.lgs. 206/2005 non contempla il risarcimento del danno tra i rimedi esperibili dal consumatore, consistenti nella sostituzione o riparazione del bene, nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto. La mancata menzione di tale diritto non esclude che il consumatore possa farvi ricorso, anche in virtù del richiamo alle altre norme dell’ordinamento operato dall’art. 135. Del resto, il ristoro del danno ha lo scopo di porre il consumatore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il prodotto fosse stato immune da vizi. Per la giurisprudenza, «la circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalità indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalità più dispendiose (per tempi di lavorazione e quantità da impiegare) ben può esser valutata dal giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltreché sotto l’aspetto della riduzione del prezzo, poiché quest’ultima ristabilisce l’equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della cosa venduta, ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle maggiori quantità di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata» (Cass. 1153/1995, Cass. n. 4161/2015 in materia di appalto).
Conclusioni
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, era stato riconosciuto il vizio del prodotto e non era risultata possibile né la sostituzione né la riparazione per eccessiva onerosità. Secondo il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità, la richiesta risarcitoria non rimane circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione (troppo onerosa), ma si applicano i criteri ordinari previsti in caso di domanda risarcitoria proposta in assenza di richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo. Per questa ragione, il giudice del gravame ha errato ad interpretare i rimedi accordati dal codice del consumo fino a negare al consumatore qualsiasi risarcimento, pure in presenza di un riscontro oggettivo dei vizi. Inoltre, in tema di responsabilità civile, «la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta» (Cass. 20643/2016). Per tutte le ragioni sopraesposte, i giudici di legittimità cassano la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà attenersi ai principi indicati in tema di risarcimento del danno.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 1082/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF



