
Fumare è una scelta libera: risarcimento negato per il tumore
E’ notorio che il fumo faccia male alla salute, ma fumare è una scelta libera: nessun risarcimento spetta al fumatore che si ammala a causa di tale vizio.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 11272 del 10 maggio 2018.
Nel caso in esame, un fumatore aveva citato in giudizio il produttore, il distributore di una determinata marca di sigarette, nonchè il Ministero della Salute, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti per la gravissima malattia che egli aveva contratto a causa del fumo. In particolare, parte attrice aveva ammesso di avere cominciato fin da giovane a fumare anche due pacchetti di sigarette al giorno, e che tale abitudine aveva determinato il formarsi di un carcinoma al lobo inferiore del suo polmone sinistro. Non essendo riuscito a smettere di fumare, aveva addebitato la propria assuefazione al fumo, alle sostanze contenute nelle sigarette, asserendo che esse generavano in lui uno stato di bisogno imperioso con dipendenza sia psichica che fisica, tali da indurlo a diventare un tabagista incallito.
Per tali motivi, aveva citato in giudizio il produttore ed il distributore delle sigarette, responsabili, secondo lui, di aver importato e commercializzato i prodotti da fumo, nonché il Ministero della Salute responsabile, invece, di avere omesso di salvaguardare la salute pubblica.
Tale pretesa risarcitoria è stata rigettata dal Giudice di prime cure, decisione poi confermata anche dalla Corte territoriale.
Nello specifico, i giudici dell’appello avevano ritenuto manifestamente insussistente il nesso causale fra, le pretese condotte illegittime dei convenuti ed il danno lamentato, evidenziando che, da lunghissimo tempo, la dannosità del fumo costituisce un dato di comune esperienza, atteso che, anche in Italia era conosciuta, e già dagli anni 70 pubblicizzata, la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro. Dunque, la Corte ha escluso il nesso di causalità, sia in quanto, la circostanza che il fumo faccia male alla salute è un fatto socialmente notorio, sia in applicazione del c.d. principio della “causa prossima di rilievo”, atteso che, la scelta di fumare, è libera, consapevole ed autonoma, assunta da soggetto dotato di capacità di agire, nonostante la risaputa nocività del fumo. Ciò va applicato a maggior ragione, al caso in esame, in cui vi è un comportamento da ritenersi da solo sufficiente a causare l’evento, secondo le regole generali in tema di nesso di causalità ex art 41. Co. 2,c.p. Inoltre, i giudici di merito hanno rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la nicotina non annulla la capacità di autodeterminazione del soggetto, “costringendolo” a fumare dai due ai quattro pacchetti al giorno, senza possibilità di smettere.
Tale pronuncia è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso.
Nella fattispecie in oggetto, secondo la Suprema Corte, il nesso eziologico necessario per delineare l’esistenza della responsabilità risarcitoria ex artt. 2043 c.c. e 2050 c.c., è stato legittimamente escluso dalla Corte di merito, secondo il principio della causa prossima di rilievo. Di conseguenza, la Cassazione ha considerato irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050, che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato.
Altro motivo di doglianza sollevato dal ricorrente, è che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione lo spazio temporale in cui le imprese produttrici, pur a conoscenza del grado di nocività delle sigarette e dell’assuefazione provocata dalla nicotina sulla libertà dismettere di fumare, non avevano informato adeguatamente i consumatori, sui rischi collegati all’uso del prodotto di sigarette.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo, relativo alla responsabilità contrattuale, assorbito a seguito del rigetto del primo, atteso che, l’insussistenza del nesso causale esclude anche la responsabilità ex art. 1218 c.c., invocata dal ricorrente. Tra l’altro, tale motivo sarebbe stato, comunque, inammissibile, in quanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si trasforma in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, dunque non ha rilevanza il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Pertanto, ritenendo i motivi proposti inammissibili, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.



